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Art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)
In vigore dal 1° luglio 1931
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
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In sintesi
Disciplina il regime delle circostanze del reato: le attenuanti operano oggettivamente, le aggravanti richiedono almeno la colpa dell'agente.
Ratio
L'art. 59 c.p. riflette il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.: non è giusto aggravare la posizione di chi non conosceva un elemento di fatto che rende il reato più grave. Simmetricamente, le circostanze favorevoli operano oggettivamente perché la loro funzione è mitigare una pena altrimenti sproporzionata, indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo dell'agente.
Analisi
Il primo comma stabilisce il principio di obiettività delle circostanze attenuanti ed esimenti: esse operano a prescindere dalla conoscenza dell'agente. Il secondo comma introduce invece un filtro soggettivo per le aggravanti, richiedendo almeno la colpa (ignoranza inescusabile): l'agente deve aver conosciuto l'aggravante oppure averla ignorata per negligenza, imprudenza o imperizia. Il terzo comma regola le circostanze putative ordinarie: l'errore su una circostanza inesistente è neutro, non produce effetti né in malam né in bonam partem. Il quarto comma disciplina specificamente l'errore sulle cause di esclusione della pena (scriminanti putative): l'agente che crede, anche erroneamente, di agire in legittima difesa, stato di necessità o consenso dell'avente diritto è sempre favorito, ma se l'errore è colposo rimane punibile a titolo di delitto colposo ove tale figura sia prevista dalla legge.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che nel processo penale si discute se una circostanza del reato — aggravante, attenuante o esimente — possa essere imputata all'agente. È centrale nei casi di legittima difesa putativa, eccesso colposo e in tutte le ipotesi in cui l'imputato afferma di aver agito nella convinzione erronea di trovarsi in una situazione scriminante.
Connessioni
L'art. 59 c.p. va letto insieme all'art. 47 c.p. (errore sul fatto), all'art. 52 c.p. (legittima difesa), all'art. 54 c.p. (stato di necessità) e all'art. 59-bis c.p. Rileva inoltre il principio costituzionale di cui all'art. 27, co. 1 Cost. In materia di errore colposo sulle scriminanti, la giurisprudenza richiama l'art. 55 c.p. sull'eccesso colposo come fattispecie contigua.
Domande frequenti
Cosa significa che le circostanze attenuanti operano oggettivamente?
Significa che le circostanze che attenuano o escludono la pena si applicano a favore dell'imputato anche se non le conosceva o addirittura le riteneva inesistenti al momento del fatto. Non è necessario che l'agente fosse consapevole di trovarsi in quella situazione favorevole.
Un'aggravante si applica anche se l'imputato non la conosceva?
No. Secondo il secondo comma dell'art. 59 c.p., le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se le conosceva, oppure se le ignorava per colpa. Se l'ignoranza era incolpevole, l'aggravante non può essere contestata.
Cos'è la scriminante putativa e come funziona?
La scriminante putativa si ha quando l'agente crede per errore di trovarsi in una situazione che giustificherebbe la sua condotta (es. legittima difesa). In base al quarto comma dell'art. 59 c.p., tale errore è sempre valutato a suo favore; tuttavia, se l'errore era dovuto a colpa, l'agente resta punibile se il fatto è previsto come delitto colposo.
Cosa succede se l'imputato credeva erroneamente di trovarsi in presenza di un'aggravante che in realtà non esisteva?
In base al terzo comma dell'art. 59 c.p., le circostanze erroneamente supposte non vengono valutate né contro né a favore dell'agente. L'errore su una circostanza inesistente è quindi giuridicamente irrilevante.
Qual è la differenza tra il terzo e il quarto comma dell'art. 59 c.p.?
Il terzo comma riguarda l'errore su circostanze ordinarie (aggravanti o attenuanti) inesistenti: l'errore è neutro. Il quarto comma riguarda specificamente l'errore sulle cause di esclusione della pena (scriminanti): qui l'errore è sempre favorevole all'agente, con la sola eccezione dell'errore colposo quando il fatto è previsto come delitto colposo.
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