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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 c.p. (Eccesso colposo)

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

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In sintesi

  • L'art. 55 c.p. disciplina l'eccesso colposo nelle cause di giustificazione (artt. 51–54 c.p.).
  • Se il soggetto supera per colpa i limiti della scriminante, risponde del fatto come delitto colposo, ma solo se la legge lo prevede come tale.
  • Il secondo comma, introdotto dalla legge 36/2019 (legittima difesa domiciliare), esclude la punibilità se l'eccesso è commesso in stato di grave turbamento o in condizioni di minorata difesa.
  • La norma bilancia la tutela di chi agisce in situazione di pericolo con la responsabilità per comportamenti comunque imprudenti.
  • Presupposto essenziale è che l'eccesso sia involontario: il superamento doloso dei limiti esclude l'applicazione dell'art. 55 c.p.

L'eccesso colposo ricorre quando si superano per colpa i limiti delle cause di giustificazione: si risponde a titolo colposo.

Ratio

L'art. 55 c.p. colma il vuoto tra la condotta scriminata e quella dolosa: chi agisce nell'ambito di una causa di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere) ma supera per colpa i limiti consentiti non può essere trattato come se avesse agito con piena volontà criminosa. La norma esprime il principio di proporzionalità della risposta penale, punendo l'autore in misura corrispondente al suo effettivo grado di colpevolezza.

Analisi

Il primo comma richiede tre condizioni cumulative: (1) che il soggetto stia compiendo uno dei fatti previsti dagli artt. 51–54 c.p.; (2) che superi i limiti della scriminante per colpa, ossia per imprudenza, negligenza o imperizia, e non per dolo; (3) che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo, poiché in difetto di tale previsione la condotta resterà non punibile. Il secondo comma — introdotto dalla l. 26 aprile 2019, n. 36 — riguarda esclusivamente l'eccesso nei casi di legittima difesa domiciliare (art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p.) e introduce una causa di non punibilità soggettiva: l'eccesso non è punito se l'agente ha agito per salvaguardare la propria o altrui incolumità e si trovava in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, ovvero in condizioni di minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.). La giurisprudenza ha precisato che il turbamento deve essere grave e causalmente collegato alla situazione di pericolo concretamente percepita, non a stati emotivi preesistenti.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un soggetto, pur avendo il diritto di reagire o di agire in forza di una scriminante, eccede involontariamente la misura consentita. Esempi tipici: Tizio, aggredito in casa di notte, spara più volte per errore valutativo sulla gravità del pericolo; il pubblico ufficiale che usa la forza oltre il necessario per respingere una resistenza. Il secondo comma opera solo nell'ipotesi di difesa domiciliare (casa, luogo di lavoro, pertinenze) e non si estende alla legittima difesa comune di cui all'art. 52, comma 1 c.p.

Connessioni

L'art. 55 c.p. va letto in combinato disposto con gli artt. 51 (adempimento di un dovere), 52 (legittima difesa), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità) c.p., che definiscono i limiti il cui superamento colposo integra la fattispecie. Rilevano inoltre l'art. 43 c.p. (definizione di colpa), l'art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa, richiamato dal secondo comma) e la l. 36/2019, che ha modificato la disciplina della legittima difesa domiciliare introducendo il secondo comma dell'art. 55 c.p.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 55 del codice penale?

L'art. 55 c.p. stabilisce che chi, nel compiere un fatto previsto dalle cause di giustificazione (artt. 51–54 c.p.), supera per colpa i limiti consentiti, risponde del fatto a titolo di colpa, ma solo se la legge prevede quella condotta come delitto colposo. Il secondo comma esclude la punibilità per l'eccesso colposo in legittima difesa domiciliare commesso in stato di grave turbamento.

Qual è la differenza tra eccesso colposo ed eccesso doloso?

Nell'eccesso colposo il soggetto supera involontariamente i limiti della scriminante per imprudenza, negligenza o imperizia: si applica l'art. 55 c.p. Nell'eccesso doloso, invece, il soggetto supera consapevolmente quei limiti: la causa di giustificazione non opera più e il fatto è punito a titolo di dolo ordinario, senza alcuna attenuazione prevista dall'art. 55 c.p.

Cosa prevede l'articolo 55 comma 2 del codice penale?

Il secondo comma, introdotto nel 2019, esclude la punibilità per l'eccesso colposo nella sola legittima difesa domiciliare (art. 52, commi 2–4 c.p.) quando l'agente ha agito per salvaguardare la propria o altrui incolumità e si trovava in stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolo in atto, oppure in condizioni di minorata difesa ai sensi dell'art. 61, n. 5 c.p.

L'art. 55 c.p. si applica anche alla legittima difesa comune?

Il primo comma si applica a tutte le scriminanti degli artt. 51–54 c.p., quindi anche alla legittima difesa comune (art. 52, comma 1 c.p.): chi eccede per colpa risponde del delitto colposo se previsto dalla legge. Il secondo comma, invece, riguarda esclusivamente la legittima difesa domiciliare (commi 2, 3 e 4 dell'art. 52 c.p.) e non si estende alla difesa comune.

Quando l'eccesso colposo non è punibile?

L'eccesso colposo non è punibile in due casi: (1) quando il fatto non è previsto dalla legge come delitto colposo, poiché il primo comma richiede espressamente tale previsione; (2) nei casi di legittima difesa domiciliare, se l'agente ha agito per tutelare la propria o altrui incolumità e versava in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, oppure si trovava in condizioni di minorata difesa (art. 55, comma 2 c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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