Art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni)
In vigore dal 1° luglio 1931
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
:1) l’avere agito per motivi abietti o futili;
:2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
:3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
:4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
:5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
:6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
:7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
:8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
:9) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
:10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
:11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;
:11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
:11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
:11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
:11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
:11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
:11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
:11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.
In sintesi
Le circostanze aggravanti comuni aumentano la pena per tutti i reati, salvo che siano già elementi costitutivi della fattispecie.
Ratio
L'art. 61 c.p. risponde all'esigenza di graduare la risposta sanzionatoria in funzione di modalità della condotta, qualità dei soggetti coinvolti o contesto in cui il reato viene commesso. Il legislatore ha individuato elementi che, pur non definendo il tipo di reato, ne accrescono il disvalore oggettivo o soggettivo, giustificando un inasprimento della pena ai sensi dell'art. 64 c.p.
Analisi
Le circostanze si distinguono in soggettive (legate all'autore: nn. 1, 3, 6, 9, 11, 11-bis, 11-quater) e oggettive (legate al fatto: nn. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11-ter), con rilevanza ai fini della comunicabilità ai concorrenti ex art. 118 c.p. La clausola di sussidiarietà iniziale («quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali») impedisce la doppia valorizzazione dello stesso elemento. Il n. 2 distingue il nesso teleologico (commettere il reato per eseguirne un altro) dal nesso consequenziale (per occultarne uno o assicurarne il profitto). Il n. 3 codifica la colpa cosciente o con previsione, in cui l'agente prevede l'evento ma confida di evitarlo; si distingue dal dolo eventuale per l'assenza di accettazione del rischio. Il n. 7 richiede una valutazione in concreto della rilevante gravità del danno patrimoniale, rapportata alle condizioni economiche della vittima secondo l'interpretazione prevalente. Il n. 11-bis, introdotto dalla l. 94/2009, ha sollevato dibattito sulla compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, ma la Corte costituzionale ne ha confermato la legittimità (sent. 172/2012).
Quando si applica
Ciascuna aggravante si applica a qualsiasi reato (delitto o contravvenzione) purché: (a) la circostanza non sia già elemento costitutivo del reato specifico; (b) non esista un'aggravante speciale che disciplini il medesimo fatto; (c) ricorrano in concreto tutti gli elementi descritti dalla singola fattispecie aggravante. Il giudice può escluderne l'effetto in presenza di circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
Connessioni
L'art. 61 c.p. va letto insieme all'art. 59 c.p. (regime di imputazione delle circostanze), all'art. 63 c.p. (aumento di pena per le aggravanti), all'art. 64 c.p. (aumento fino a un terzo), all'art. 69 c.p. (bilanciamento con le attenuanti) e all'art. 118 c.p. (comunicabilità ai concorrenti). Per la colpa cosciente (n. 3) rileva il confronto con il dolo eventuale; per il n. 9 vanno considerati gli artt. 357 e 358 c.p. sulla nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.
Domande frequenti
Cosa significa che le aggravanti del 61 c.p. si applicano «quando non ne sono elementi costitutivi»?
Significa che la stessa circostanza non può essere conteggiata due volte: se, ad esempio, la crudeltà è già parte della definizione legale di un determinato reato, non si aggiunge anche come aggravante ex art. 61 n. 4, per evitare il cosiddetto bis in idem valutativo.
Qual è la differenza tra la colpa cosciente (n. 3) e il dolo eventuale?
Nella colpa cosciente l'agente prevede che l'evento potrebbe verificarsi ma confida in buona fede di evitarlo; nel dolo eventuale accetta il rischio che si realizzi. La distinzione incide sulla qualificazione del reato (colposo o doloso) e sulla pena applicabile.
L'aggravante del n. 2 richiede che il secondo reato sia stato effettivamente commesso?
No. È sufficiente lo scopo: il reato-fine o il reato da occultare non deve necessariamente essere stato realizzato. L'aggravante si perfeziona già con la commissione del primo reato animata da quella finalità.
Il n. 11-bis (soggiorno illegale) si applica anche agli stranieri in attesa di regolarizzazione?
La circostanza richiede la presenza illegale accertata al momento del fatto. Situazioni di soggiorno in corso di regolarizzazione o coperte da cause di non punibilità sono valutate caso per caso dal giudice, che deve verificare la sussistenza della condizione di irregolarità in concreto.
Come incide il bilanciamento con le attenuanti sull'effetto delle aggravanti dell'art. 61?
Il giudice, ai sensi dell'art. 69 c.p., confronta le aggravanti con le eventuali attenuanti (comprese quelle generiche ex art. 62-bis). Se le attenuanti sono dichiarate equivalenti o prevalenti, le aggravanti non producono aumento di pena, pur restando formalmente contestate agli effetti processuali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate