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Art. 118 c.p. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
In vigore dal 1° luglio 1931
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
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In sintesi
Le circostanze soggettive (motivi, dolo, colpa, persona del colpevole) operano solo per chi le possiede, non per i concorrenti.
Ratio
La disposizione risponde al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.: ciascun concorrente risponde per il fatto proprio e per le sue qualità soggettive, senza subire aggravamenti o benefici derivanti da stati psicologici o condizioni personali altrui.
Analisi
L'articolo individua quattro categorie di circostanze soggettive: (1) i motivi a delinquere, ossia le ragioni psicologiche che hanno spinto all'azione (es. motivi abietti o futili ex art. 61 n. 1 c.p.); (2) l'intensità del dolo, che misura la determinazione con cui l'agente ha voluto l'evento; (3) il grado della colpa, che valuta il livello di negligenza o imprudenza; (4) le circostanze inerenti alla persona del colpevole, tra cui recidiva, minore età, imputabilità ridotta. Tutte queste circostanze, siano aggravanti o attenuanti, non si comunicano agli altri correi e incidono esclusivamente sulla posizione processuale e sanzionatoria del soggetto cui appartengono.
Quando si applica
La norma rileva ogniqualvolta più persone concorrano nel medesimo reato ai sensi degli artt. 110 ss. c.p. Il giudice, in sede di commisurazione della pena, deve verificare se la circostanza contestata abbia natura soggettiva: in caso affermativo, ne applica gli effetti solo al concorrente che la possiede, lasciando invariata la posizione degli altri.
Connessioni
L'art. 118 c.p. si legge in coppia con l'art. 119 c.p. (circostanze oggettive nel concorso, comunicabili se il concorrente ne era a conoscenza). Rilevano inoltre: art. 61 c.p. (aggravanti comuni, alcune delle quali soggettive), art. 62 c.p. (attenuanti comuni), art. 99 c.p. (recidiva, circostanza soggettiva per eccellenza), artt. 110-119 c.p. (disciplina generale del concorso di persone).
Domande frequenti
Cosa si intende per circostanze soggettive nel codice penale?
Sono le circostanze che attengono alla sfera interiore dell'agente o alle sue qualità personali: i motivi che lo hanno spinto a delinquere, la misura in cui ha voluto l'evento (intensità del dolo), il livello di negligenza (grado della colpa) e le condizioni personali come la recidiva o la minore età.
Le circostanze soggettive si applicano anche ai complici?
No. Ai sensi dell'art. 118 c.p. le circostanze soggettive operano esclusivamente nei confronti della persona cui si riferiscono. Il complice non beneficia né subisce le circostanze soggettive proprie di un altro concorrente.
Qual è la differenza tra l'art. 118 e l'art. 119 c.p.?
L'art. 118 c.p. riguarda le circostanze soggettive (mai comunicabili agli altri concorrenti), mentre l'art. 119 c.p. disciplina quelle oggettive, che si comunicano ai concorrenti a condizione che questi ne fossero a conoscenza al momento del fatto.
La recidiva si estende automaticamente a tutti i partecipanti al reato?
No. La recidiva è una circostanza inerente alla persona del colpevole e rientra quindi nell'ambito dell'art. 118 c.p.: aggrava la pena solo del concorrente che risulta recidivo, senza alcun effetto sulla posizione degli altri.
L'art. 118 c.p. è sempre stato così formulato?
No. La versione originaria del 1931 era più ampia. La L. 7 febbraio 1990, n. 19 ha riscritto l'articolo, restringendo le circostanze soggettive alle quattro categorie attualmente previste e rafforzando il principio di personalità della responsabilità penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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