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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 c.p. Accordo per commettere un reato. Istigazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

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In sintesi

  • L'accordo tra due o più persone per commettere un reato non integra di per sé un illecito penale se il reato non viene commesso.
  • Il giudice può tuttavia applicare una misura di sicurezza in caso di accordo per commettere un delitto (non una contravvenzione).
  • L'istigazione accolta ma seguita da mancata esecuzione del reato segue lo stesso regime: non punibilità, possibile misura di sicurezza.
  • L'istigazione non accolta, se relativa a un delitto, può esporre l'istigatore a misura di sicurezza.
  • La norma opera in via residuale: cede davanti a disposizioni speciali che puniscono espressamente l'accordo o l'istigazione (es. associazione per delinquere, art. 416 c.p.).

Accordo tra più persone per commettere un reato non realizzato: non è punibile, ma può scattare una misura di sicurezza.

Ratio

Il codice penale italiano aderisce al principio di offensività: il solo accordo o la sola istigazione, senza che il reato venga portato a esecuzione, non producono un danno o un pericolo concreto sufficienti a giustificare una pena. L'art. 115 c.p. codifica quindi la regola generale di non punibilità degli atti preparatori meramente soggettivi, riservando l'intervento penale al fatto tipico consumato o tentato.

Analisi

La norma distingue quattro fattispecie: (1) accordo per commettere un reato, reato non commesso → nessuno è punibile; (2) accordo per commettere un delitto, reato non commesso → possibile misura di sicurezza; (3) istigazione accolta, reato non commesso → stessa disciplina dei casi 1 e 2; (4) istigazione non accolta relativa a un delitto → l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza. La distinzione tra delitti e contravvenzioni è rilevante ai soli fini dell'applicabilità delle misure di sicurezza, non della punibilità. Il sintagma «salvo che la legge disponga altrimenti» funge da clausola di riserva: norme speciali possono anticipare la tutela penale già all'accordo (es. art. 304 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato) o all'istigazione pubblica (es. art. 414 c.p.).

Quando si applica

L'art. 115 c.p. si applica ogni volta che si accerti un accordo o un'istigazione finalizzati alla commissione di un reato, a condizione che il reato programmato non sia stato né consumato né tentato. Se il reato viene invece tentato o consumato, tornano applicabili le ordinarie regole sul concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.) e non l'art. 115. La norma non si applica quando una disposizione speciale punisce autonomamente la condotta di accordo o istigazione.

Connessioni

La norma si collega all'art. 56 c.p. (tentativo), che costituisce la soglia minima di punibilità ordinaria; all'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato); agli artt. 199 ss. c.p. sulle misure di sicurezza; all'art. 304 c.p. (accordo politico-criminale punibile); all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere pubblica); e all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), che punisce il vincolo associativo stabile a prescindere dalla commissione dei singoli reati.

Domande frequenti

Se mi accordo con qualcuno per commettere un reato ma poi ci ripensamo, rischio una condanna penale?

No: l'art. 115 c.p. stabilisce che il solo accordo, senza la commissione del reato, non è punibile. Tuttavia, se l'accordo riguardava un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza qualora ne ricorrano i presupposti di pericolosità sociale.

Qual è la differenza tra accordo punibile e associazione per delinquere?

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) richiede un vincolo associativo stabile, una struttura organizzativa e un programma criminoso indeterminato: è punibile di per sé, a prescindere dalla realizzazione dei reati-fine. L'accordo ex art. 115 c.p. è invece episodico, finalizzato a uno specifico reato, e non è punibile se il reato non viene commesso.

L'istigazione non accolta è reato?

No, non è punibile penalmente. Tuttavia, se l'istigazione riguardava un delitto e non è stata accolta, l'istigatore può essere sottoposto a una misura di sicurezza ove il giudice ne accerti la pericolosità sociale.

L'art. 115 c.p. si applica anche alle contravvenzioni?

La non punibilità dell'accordo vale per qualsiasi reato (delitti e contravvenzioni). Le misure di sicurezza, invece, possono essere applicate solo in caso di accordo o istigazione relativi a un delitto, non a una contravvenzione.

Se il reato viene tentato, si applica ancora l'art. 115 c.p.?

No. Una volta che uno dei concorrenti compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, si entra nel campo del tentativo (art. 56 c.p.) e del concorso di persone (art. 110 c.p.). L'art. 115 c.p. opera solo quando il reato non raggiunge neppure la soglia del tentativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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