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Art. 117 c.p. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
In vigore dal 1° luglio 1931
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
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In sintesi
Se le qualità personali di un concorrente mutano il titolo del reato, tutti rispondono dello stesso reato, ma il giudice può ridurre la pena per gli altri.
Ratio
L'art. 117 c.p. risolve un problema strutturale del concorso di persone: quando il titolo del reato dipende da qualità soggettive (es. la qualifica di pubblico ufficiale) o da rapporti particolari tra autore e vittima, la norma estende a tutti i concorrenti la fattispecie più grave realizzata da uno solo di essi, evitando che la compartecipazione criminosa rimanga priva di risposta unitaria.
Analisi
La disposizione prevede due effetti distinti. In primo luogo, l'effetto espansivo: il reato più grave si comunica a tutti i concorrenti, anche a coloro che non possiedono le condizioni soggettive qualificanti. In secondo luogo, l'effetto mitigatore: il giudice può (non è quindi obbligato) diminuire la pena per i concorrenti che non rivestono le qualità o i rapporti determinanti. La diminuzione è facoltativa, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al grado di consapevolezza del concorrente comune circa le qualità dell'altro.
Quando si applica
La norma opera tipicamente nei reati propri, dove la qualifica soggettiva dell'autore (es. pubblico ufficiale, tutore, genitore) determina una fattispecie diversa rispetto a quella che realizzerebbe un qualunque privato cittadino. Un esempio ricorrente è il concorso di un extraneus con un pubblico ufficiale in un reato contro la pubblica amministrazione: l'extraneus risponderà del reato proprio, con possibile riduzione della pena. Rilevano anche i rapporti con l'offeso: ad esempio, la relazione di discendenza o la posizione di fiducia che trasformano un reato comune in reato aggravato.
Connessioni
L'art. 117 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato), l'art. 111 c.p. (reato commesso per errore) e gli artt. 112-114 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti nel concorso). È strettamente collegato all'art. 116 c.p., che disciplina il concorso anomalo, e all'art. 118 c.p., che stabilisce come le circostanze soggettive non si comunicano agli altri concorrenti — principio in parte derogato proprio dall'art. 117 sul piano del titolo.
Domande frequenti
Cosa significa 'mutamento del titolo del reato' nell'art. 117 c.p.?
Significa che le qualità soggettive o i rapporti personali di uno dei concorrenti trasformano la fattispecie applicabile: il reato commesso non è quello comune, ma una figura di reato diversa (solitamente più grave), determinata appunto da quelle caratteristiche individuali.
L'art. 117 c.p. si applica solo ai reati dei pubblici ufficiali?
No. La norma si applica ogni volta che condizioni personali, qualità soggettive o rapporti con la vittima mutano il titolo del reato per uno dei concorrenti. Riguarda anche reati comuni aggravati da relazioni di parentela, tutela o fiducia, purché tale elemento modifichi il titolo e non solo la pena.
Il giudice è obbligato a ridurre la pena per il concorrente senza le qualità speciali?
No. La riduzione è facoltativa: il testo usa l'espressione 'il giudice può'. Il giudice valuterà in concreto, tra l'altro, se il concorrente era consapevole delle qualità dell'altro e in che misura abbia tratto vantaggio dalla fattispecie qualificata.
Qual è la differenza tra l'art. 117 e l'art. 116 c.p.?
L'art. 116 c.p. riguarda il concorso anomalo: uno dei concorrenti realizza un reato diverso da quello voluto dagli altri. L'art. 117 c.p. riguarda invece il mutamento del titolo per effetto di qualità soggettive: tutti vogliono lo stesso fatto, ma il titolo cambia per via delle caratteristiche personali di uno di loro.
L'art. 117 c.p. è diverso dall'art. 117 del codice di procedura penale?
Sì, sono norme del tutto distinte. L'art. 117 c.p. (codice penale) disciplina il mutamento del titolo del reato nel concorso di persone. L'art. 117 c.p.p. (codice di procedura penale) riguarda invece obblighi di comunicazione tra autorità giudiziarie nell'ambito della cooperazione processuale.
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