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Art. 120 c.p. Diritto di querela
In vigore dal 1° luglio 1931
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chi può presentare querela per reati non procedibili d'ufficio e come si esercita il diritto per i soggetti incapaci.
Ratio
L'art. 120 c.p. bilancia due esigenze contrapposte: da un lato il rispetto dell'autonomia della persona offesa, alla quale spetta in via principale la scelta se attivare la macchina giudiziaria; dall'altro la tutela dei soggetti vulnerabili (minori e incapaci) che potrebbero non essere in grado di esercitare consapevolmente tale diritto o potrebbero subire condizionamenti da parte dell'autore del reato.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale: la querela compete alla persona offesa, ossia al titolare del bene giuridico leso dal reato. Il diritto è esercitabile solo per i reati per cui non si procede d'ufficio, né a richiesta del Ministro, né su istanza di altri soggetti. Il secondo comma disciplina la sostituzione legale totale: per i minori infraquattordicenni e per gli interdetti per infermità di mente, privi di capacità di agire penale, la querela è presentata esclusivamente dal genitore o dal tutore, senza alcuna possibilità di scelta personale. Il terzo comma introduce invece un regime di legittimazione concorrente: i minori ultraquattordicenni e gli inabilitati conservano la facoltà di querelarsi in proprio, ma il genitore, il tutore o il curatore possono farlo ugualmente e in via autonoma, anche contro la volontà espressa o tacita dell'interessato. Questa scelta legislativa riflette la preoccupazione che la remissione di querela o l'inerzia del soggetto debole possano derivare da intimidazioni o da dipendenza affettiva verso l'autore del reato.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che un reato è perseguibile a querela di parte (ad esempio: violazione di domicilio ex art. 614 c.p., lesioni personali lievi ex art. 582 c.p. nei casi previsti, furto in talune ipotesi). Si applica altresì ogniqualvolta la persona offesa sia un minore o un soggetto con capacità limitata, per determinare chi sia legittimato a presentare la querela e con quali modalità.
Connessioni
L'art. 120 c.p. va letto in combinato con l'art. 121 c.p. (querela nell'interesse di chi è sottoposto a tutela o curatela), con l'art. 124 c.p. (termine per la proposizione della querela, di regola tre mesi dal momento della notizia del fatto), con l'art. 152 c.p. (remissione della querela) e con le norme del codice di procedura penale in tema di querela (artt. 336 ss. c.p.p.).
Domande frequenti
Chi è la persona offesa legittimata a presentare querela?
È il titolare del bene giuridico direttamente leso dal reato. Non coincide necessariamente con la persona danneggiata in senso civilistico: ad esempio, nel furto, offesa è il proprietario della cosa sottratta, mentre il danneggiato potrebbe essere anche il detentore o il comodatario.
Entro quanto tempo va presentata la querela?
Di regola entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.). Per alcuni reati gravi, come la violenza sessuale, il termine è di dodici mesi. La querela tardiva è inefficace e la procedibilità resta preclusa.
Un minore di 16 anni può presentare querela da solo?
No. Solo i minori che hanno compiuto i 14 anni possono esercitare autonomamente il diritto di querela. I minori di 14 anni sono rappresentati in via esclusiva dal genitore o tutore, senza alcuna facoltà di agire personalmente.
Cosa succede se il genitore e il minore ultraquattordicenne hanno volontà opposte?
La legge prevale sulla volontà del minore: il genitore, tutore o curatore può presentare querela nonostante la contraria dichiarazione, espressa o tacita, del minore. La ratio è proteggere il soggetto debole da eventuali condizionamenti esterni.
La querela può essere ritirata dopo essere stata presentata?
Sì. L'istituto si chiama remissione della querela ed è disciplinato dall'art. 152 c.p. La remissione estingue il reato se il querelato la accetta. Per i reati di maggiore gravità (ad es. violenza sessuale aggravata), la remissione non è ammessa o produce effetti limitati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate