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Art. 119 c.p. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
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In sintesi
Le circostanze soggettive che escludono la pena operano solo per il concorrente cui si riferiscono; quelle oggettive valgono per tutti.
Ratio
L'art. 119 c.p. risponde all'esigenza di personalizzare la responsabilità penale nel concorso di persone: ciascun concorrente deve rispondere del fatto in misura corrispondente alla propria posizione soggettiva, senza che le qualità o le condizioni personali altrui possano giovargli o nuocergli al di là di quanto dipende dalla propria condotta.
Analisi
La norma opera una bipartizione netta. Le circostanze soggettive che escludono la pena — quali l'imputabilità, la non punibilità per ragioni personali (es. immunità) o particolari condizioni soggettive previste dalla legge — producono effetti schermativi solo per il soggetto cui si riferiscono. Così, se Tizio è non imputabile, Caio che ha concorso nel medesimo fatto rimane punibile. Le circostanze oggettive che escludono la pena — inerenti al fatto materiale, alle sue modalità o alle condizioni esterne dell'azione — si comunicano invece a tutti i concorrenti, poiché attengono all'illecito in sé e non alla persona del suo autore.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione ogniqualvolta più soggetti abbiano concorso nel medesimo reato ai sensi degli artt. 110 ss. c.p. e per almeno uno di essi ricorra una circostanza che esclude la pena. Il giudice deve qualificare la circostanza come soggettiva od oggettiva per stabilirne la portata nei confronti degli altri concorrenti.
Connessioni
L'art. 119 c.p. si coordina con l'art. 118 c.p. (comunicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti), con l'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) e con l'art. 85 c.p. (imputabilità). Va inoltre letto in parallelo con l'art. 112 c.p. sulle aggravanti nel concorso e con le cause di non punibilità di cui agli artt. 384 e 649 c.p., la cui natura soggettiva od oggettiva è spesso discussa in dottrina.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra circostanza soggettiva e oggettiva ai fini dell'art. 119 c.p.?
Le circostanze soggettive riguardano la persona del concorrente (es. imputabilità, qualità personali) e operano solo per lui; quelle oggettive attengono al fatto materiale e si estendono a tutti i concorrenti.
Se uno dei concorrenti beneficia di una causa personale di non punibilità, gli altri vengono anch'essi prosciolti?
No. Le cause personali di non punibilità sono circostanze soggettive: producono effetti esclusivamente per il soggetto cui si riferiscono, lasciando intatta la punibilità degli altri concorrenti.
L'art. 119 c.p. si applica anche alle cause di giustificazione?
Le cause di giustificazione (stato di necessità, legittima difesa ecc.) sono generalmente considerate circostanze oggettive e, in base all'art. 119 c.p., si comunicano a tutti i concorrenti, sebbene il dibattito dottrinale non sia del tutto sopito.
Qual è il rapporto tra l'art. 119 e l'art. 118 c.p.?
L'art. 118 c.p. disciplina la comunicabilità delle circostanze che modificano la pena (aggravanti e attenuanti) nel concorso; l'art. 119 c.p. ne è il corrispettivo per le circostanze che escludono la pena, seguendo la medesima logica distintiva soggettivo/oggettivo.
L'art. 119 c.p. riguarda anche il codice penale militare?
Il codice penale militare di pace contiene proprie disposizioni sul concorso di persone; l'art. 119 c.p. comune può trovare applicazione in via suppletiva ove non esista una norma militare specifica, ma occorre sempre verificare il rinvio normativo di volta in volta applicabile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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