Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 c.p. Capacità d’intendere e di volere
In vigore dal 1° luglio 1931
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'imputabilità richiede che l'autore del reato abbia, al momento del fatto, piena capacità di intendere e di volere.
Ratio
La responsabilità penale presuppone che il soggetto fosse in grado di comprendere il significato e il disvalore della propria condotta (capacità di intendere) e di autodeterminarsi liberamente (capacità di volere). Punire chi agisce senza tali facoltà violerebbe i principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale sanciti dall'art. 27 Cost.
Analisi
L'art. 85 c.p. opera su due livelli distinti ma cumulativi. La capacità di intendere attiene alla sfera cognitiva: il soggetto deve percepire la realtà e valutare il significato sociale del proprio atto. La capacità di volere attiene alla sfera conativa: il soggetto deve essere in grado di orientare e controllare i propri impulsi. La mancanza anche di una sola delle due esclude l'imputabilità. L'accertamento è ancorato al momento della commissione del fatto, non a quello del processo. La norma non descrive le cause di esclusione, che sono disciplinate dagli artt. 88-98 c.p. (vizio totale di mente, ubriachezza, intossicazione da stupefacenti, sordomutismo, minore età).
Quando si applica
L'art. 85 c.p. trova applicazione ogni volta che il giudice deve valutare la responsabilità penale di un imputato: è il primo filtro logico del giudizio di colpevolezza. Viene in rilievo in presenza di patologie psichiatriche, stati di intossicazione, disturbi della personalità o qualsiasi condizione che possa avere inciso sulle facoltà cognitive o volitive al momento del fatto.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 88-98 c.p. (cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità), all'art. 27 Cost. (personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena), all'art. 202 c.p. (misure di sicurezza per i non imputabili) e all'art. 220 c.p.p. (perizia psichiatrica come strumento processuale per accertare la capacità).
Domande frequenti
Cosa significa essere imputabile ai sensi dell'art. 85 c.p.?
Essere imputabile significa avere, al momento in cui si commette il reato, la piena capacità di comprendere il significato del proprio agire (capacità di intendere) e di controllare liberamente la propria condotta (capacità di volere). Solo chi è imputabile può essere assoggettato a pena.
Quali sono le principali cause che escludono l'imputabilità?
Il codice penale prevede diverse cause: il vizio totale di mente (art. 88 c.p.), la minore età inferiore a quattordici anni (art. 97 c.p.), l'ubriachezza fortuita o da forza maggiore (art. 91 c.p.) e l'intossicazione cronica da alcol o stupefacenti (art. 95 c.p.). In tutti questi casi la capacità di intendere o di volere risulta completamente esclusa al momento del fatto.
Se una persona non è imputabile, va libera senza conseguenze?
Non necessariamente. Chi è dichiarato non imputabile non può essere condannato a una pena, ma il giudice può applicare una misura di sicurezza (ad esempio il ricovero in una REMS per i soggetti socialmente pericolosi affetti da disturbo mentale), finalizzata alla cura e alla prevenzione di ulteriori reati, ai sensi degli artt. 202 e seguenti c.p.
Qual è la differenza tra incapacità di intendere e incapacità di volere?
L'incapacità di intendere riguarda la sfera cognitiva: il soggetto non riesce a percepire la realtà o a valutare il disvalore sociale del proprio atto. L'incapacità di volere riguarda la sfera volitiva: il soggetto, pur comprendendo ciò che fa, non è in grado di frenare i propri impulsi o di autodeterminarsi. Entrambe devono essere presenti contemporaneamente per escludere del tutto l'imputabilità.
L'art. 85 c.p. riguarda anche il codice di procedura penale?
No. L'art. 85 c.p. è una norma del codice penale sostanziale che definisce il presupposto dell'imputabilità. Nel codice di procedura penale (c.p.p.) non esiste un art. 85 con lo stesso contenuto. Chi cerca informazioni sull'art. 85 c.p.p. si riferisce a una disposizione processuale del tutto diversa, relativa alla capacità processuale dell'imputato (art. 70 c.p.p. e seguenti per l'incapacità a partecipare al processo).
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.