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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 86 c.p. Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato

In vigore dal 1° luglio 1931

Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

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In sintesi

  • L'art. 86 c.p. disciplina la cosiddetta autoria mediata per incapacità provocata: chi rende altri incapace per fargli commettere un reato risponde penalmente al posto dell'incapace.
  • Lo stato d'incapacità può essere provocato con qualsiasi mezzo: somministrazione di sostanze, ipnosi, inganno, violenza psicologica.
  • È richiesto il dolo specifico: il soggetto agente deve agire al fine preciso di far commettere un reato alla persona resa incapace.
  • L'incapace funge da mero strumento inconsapevole; la responsabilità penale ricade interamente su chi ha determinato lo stato.
  • La norma garantisce che nessun reato rimanga privo di responsabile sfruttando l'incapacità altrui come schermo.

Chi provoca artificialmente l'incapacità altrui per far commettere un reato ne risponde come autore mediato.

Ratio

L'art. 86 c.p. colma una lacuna che altrimenti consentirebbe impunità: se l'esecutore materiale del reato è incapace d'intendere o di volere, non è imputabile (art. 85 c.p.) e non può essere punito. Senza questa norma, chi strumentalizza deliberatamente un soggetto incapace sfuggirebbe a ogni sanzione penale. Il legislatore del 1930 ha perciò spostato la responsabilità sull'autore mediato, cioè sul vero ideatore e motore dell'azione illecita.

Analisi

La disposizione configura una forma di concorso di persone anomalo, più precisamente di autoria mediata: l'agente non commette materialmente il fatto, ma lo realizza attraverso un altro soggetto utilizzato come strumento. Presupposti applicativi sono: (1) la determinazione dello stato d'incapacità, ottenuta con qualunque mezzo idoneo — somministrazione di alcol, droghe, psicofarmaci, ipnosi, terrorismo psicologico, o anche induzione di una condizione patologica —; (2) il nesso causale tra la condotta dell'agente e lo stato d'incapacità; (3) il dolo specifico finalizzato alla commissione di un determinato reato da parte dell'incapace. Non rileva che il reato poi commesso coincida esattamente con quello programmato: se l'incapace commette un reato diverso ma comunque riconducibile alla situazione creata, la valutazione del nesso andrà operata caso per caso. La pena applicata all'autore mediato è quella prevista per il reato commesso dall'incapace, con le eventuali aggravanti del caso concreto.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che: un soggetto agisce deliberatamente per privare un altro della capacità d'intendere o di volere; tale privazione è strumentale alla commissione di un reato da parte dell'incapace; sussiste il nesso causale tra la condotta determinante e il fatto reato. Non si applica quando l'incapacità preesiste e il soggetto si limita ad approfittarne (in quel caso operano altre norme, tra cui l'art. 111 c.p. sull'istigazione o la determinazione al reato di persona non imputabile).

Connessioni

L'art. 86 c.p. va letto in coordinamento con l'art. 85 c.p. (imputabilità come presupposto della pena), l'art. 88 c.p. (vizio totale di mente) e l'art. 111 c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile). Nel codice penale militare di pace (r.d. n. 303/1941) non esiste una disposizione speculare autonoma, ma i principi generali del codice penale trovano applicazione suppletiva ai sensi dell'art. 261 c.p.m.p.

Domande frequenti

Cosa si intende per «stato d'incapacità d'intendere o di volere» nell'art. 86 c.p.?

È la condizione in cui il soggetto non è in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti (incapacità d'intendere) o non è in grado di governare liberamente la propria volontà (incapacità di volere). Può essere determinata da sostanze, patologie indotte, ipnosi o altri mezzi idonei ad alterare le facoltà mentali.

Qual è la differenza tra l'art. 86 c.p. e l'art. 111 c.p.?

L'art. 86 c.p. si applica quando è lo stesso agente a provocare attivamente lo stato d'incapacità al fine di far commettere un reato; l'art. 111 c.p. riguarda invece chi determina o istiga una persona già non imputabile o non punibile a commettere un reato, senza averla resa tale.

L'autore mediato risponde anche se il reato commesso dall'incapace è diverso da quello programmato?

La questione dipende dal nesso causale e dal dolo specifico accertati nel caso concreto. Se il reato commesso è comunque riconducibile alla situazione d'incapacità creata dall'agente e rientra nell'ambito del fine perseguito, la responsabilità ex art. 86 c.p. può comunque sussistere; se invece si tratta di un fatto del tutto imprevisto e imprevedibile, il giudice dovrà valutare se il nesso causale sia interrotto.

L'art. 86 c.p. si applica anche nel codice penale militare di pace?

Il codice penale militare di pace non contiene una norma identica all'art. 86 c.p., ma in virtù del rinvio alle disposizioni del codice penale comune applicabili in via suppletiva, i principi dell'autoria mediata per incapacità provocata trovano comunque applicazione nell'ordinamento penale militare.

Quale pena rischia chi è condannato ai sensi dell'art. 86 c.p.?

Chi risponde ai sensi dell'art. 86 c.p. è punito con la pena prevista per il reato concretamente commesso dall'incapace, come se lo avesse commesso in prima persona. A tale pena base il giudice applica le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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