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Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente
In vigore dal 1° luglio 1931
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Infermità mentale che riduce fortemente ma non elimina la capacità di intendere o volere: la pena è diminuita.
Ratio
L'articolo 89 c.p. esprime il principio per cui la responsabilità penale è graduabile in funzione della capacità di autodeterminarsi del soggetto agente. Il legislatore del 1930 ha riconosciuto che tra la piena imputabilità e il vizio totale di mente esiste una zona intermedia, in cui l'infermità incide significativamente sulla volontà e sulla comprensione, senza annullarle. In questo spazio il diritto penale risponde con la diminuzione della pena anziché con il proscioglimento, bilanciando esigenze di giustizia sostanziale e di difesa sociale.
Analisi
L'espressione «scemare grandemente» indica un'intensità qualificata del pregiudizio psichico: non è sufficiente una qualsiasi alterazione delle facoltà mentali, ma occorre che la riduzione della capacità di intendere o di volere sia grave e apprezzabile, pur senza raggiungere la soglia dell'esclusione totale propria dell'art. 88 c.p. La giurisprudenza costante della Corte di cassazione precisa che il termine «infermità» comprende non solo le malattie psichiatriche in senso stretto, ma anche i gravi disturbi della personalità, purché di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulle facoltà intellettive e volitive. L'art. 89 c.p. può concorrere con la recidiva e con le circostanze aggravanti: il giudice opera il bilanciamento ex art. 69 c.p. Il codice penale prevede inoltre, per i semimputabili riconosciuti socialmente pericolosi, la possibilità di applicare, accanto alla pena diminuita, la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia (art. 219 c.p.).
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) al momento della commissione del fatto l'agente era affetto da un'infermità mentale accertata; (b) tale infermità aveva ridotto grandemente, ma non eliminato, la sua capacità di intendere o di volere; (c) l'imputazione riguarda un reato per il quale la capacità di intendere e di volere è presupposto della punibilità. Non si applica ai vizi temporanei volontariamente procurati (ubriachezza o intossicazione volontaria, disciplinate dagli artt. 91-93 c.p.), né alle mere anomalie caratteriali prive di rilievo psicopatologico.
Connessioni
La disposizione si legge in stretto coordinamento con l'art. 88 c.p. (vizio totale di mente), di cui costituisce la forma attenuata, e con gli artt. 85-86 c.p. che definiscono l'imputabilità come presupposto generale della responsabilità penale. Rilevanti sono altresì l'art. 219 c.p. (misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia), l'art. 220 c.p. (perizia psichiatrica) e gli artt. 70 e ss. c.p.p. in materia di accertamento della capacità processuale dell'imputato.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 88 e l'art. 89 del codice penale?
L'art. 88 c.p. riguarda il vizio totale di mente: l'infermità esclude completamente la capacità di intendere o di volere e l'imputato è prosciolto. L'art. 89 c.p. riguarda invece il vizio parziale: la capacità è fortemente ridotta ma non azzerata, quindi il soggetto risponde del reato e gli viene applicata una pena diminuita.
Chi accerta il vizio parziale di mente nel processo penale?
L'accertamento è demandato a un perito psichiatra nominato dal giudice. La perizia valuta le condizioni mentali dell'imputato al momento del fatto, non al momento del processo. Il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito, ma deve motivare adeguatamente ogni eventuale scostamento.
Quali disturbi possono rientrare nel vizio parziale di mente?
Oltre alle malattie psichiatriche classiche (schizofrenia, disturbo bipolare grave, psicosi), la giurisprudenza ammette anche i gravi disturbi della personalità, come il disturbo borderline, purché di intensità tale da incidere in misura rilevante sulle facoltà intellettive e volitive. Le semplici anomalie del carattere o stati emotivi transitori non sono sufficienti.
Il semimputabile può essere sottoposto anche a una misura di sicurezza?
Sì. Se il giudice accerta la pericolosità sociale del condannato semimputabile, può applicare, accanto alla pena diminuita, la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia prevista dall'art. 219 c.p. Le due conseguenze giuridiche non si escludono a vicenda.
L'ubriachezza o l'uso di droghe possono portare all'applicazione dell'art. 89 c.p.?
Di regola no. Il codice penale dedica disposizioni specifiche all'ubriachezza e all'intossicazione da stupefacenti (artt. 91-93 c.p.). Se lo stato di alterazione è volontario o colposo, non opera la disciplina del vizio parziale di mente. L'art. 89 c.p. può invece applicarsi in caso di dipendenza patologica grave che abbia prodotto un'infermità psichiatrica autonoma e accertata.
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