← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 91 c.p. esclude l'imputabilità per ubriachezza piena derivata da caso fortuito o forza maggiore.
  • Presupposto essenziale: al momento del fatto il soggetto era privo della capacità d'intendere o di volere.
  • Se l'ubriachezza era solo parziale (capacità grandemente scemata ma non esclusa), si applica una diminuzione di pena.
  • La norma si distingue nettamente dall'ubriachezza volontaria o preordinata, che seguono regole opposte (artt. 92-93 c.p.).
  • Il caso fortuito e la forza maggiore indicano cause esterne imprevedibili, indipendenti dalla volontà del soggetto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 c.p. – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Testo vigente — R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita.

Commento

Chi era completamente ubriaco per caso fortuito o forza maggiore al momento del fatto non è imputabile; se parzialmente, la pena è diminuita.

Ratio

La norma riposa sul principio di colpevolezza: non può essere punito chi, senza alcuna colpa, si è trovato in uno stato di incapacità totale al momento della commissione del fatto. Se l'agente non poteva prevedere né evitare di ubriacarsi, il rimprovero penale perde il suo fondamento.

Analisi

L'art. 91 c.p. disciplina due ipotesi distinte. La prima (primo comma) è quella dell'ubriachezza piena: il soggetto era completamente privo della capacità d'intendere e di volere; in tal caso non è imputabile e va prosciolto. La seconda (secondo comma) riguarda l'ubriachezza sempiena: la capacità era grandemente scemata ma non del tutto esclusa; in tal caso la pena è diminuita, applicandosi la riduzione prevista dall'art. 89 c.p. per i casi di vizio parziale di mente. In entrambe le ipotesi è indispensabile che lo stato di ubriachezza sia derivato da caso fortuito (evento imprevedibile non riconducibile a colpa dell'agente) o da forza maggiore (costrizione esterna irresistibile, come l'essere stati costretti a ingerire alcol). L'accertamento deve riguardare sia il grado di incapacità sia il nesso causale con l'evento fortuito o la forza maggiore: l'onere della prova grava sull'imputato, anche mediante presunzioni e prove indiziarie.

Quando si applica

La disposizione si applica quando: (a) al momento del fatto l'autore non aveva la capacità d'intendere o di volere (o l'aveva grandemente ridotta); (b) tale stato derivava da un evento del tutto estraneo alla sua volontà e non prevedibile con l'ordinaria diligenza. Esempi tipici: ingestione inconsapevole di bevande alcoliche, reazione anomala e imprevedibile a una dose modesta di alcol in soggetti con particolari condizioni fisiche sconosciute, somministrazione coatta di sostanze alcoliche. Non rientra nell'ambito dell'articolo l'ubriachezza derivante da negligenza o imprudenza del soggetto.

Connessioni

L'art. 91 c.p. va letto in coordinamento con: l'art. 85 c.p. (imputabilità come presupposto della pena), gli artt. 88-89 c.p. (vizio totale e parziale di mente, a cui si raccordano gli effetti previsti dall'art. 91), l'art. 92 c.p. (ubriachezza volontaria o colposa, con regime opposto), l'art. 93 c.p. (ubriachezza abituale, aggravante) e l'art. 94 c.p. (ubriachezza preordinata, con aggravante specifica). La distinzione fra le varie tipologie di ubriachezza è decisiva per determinare il trattamento penale dell'agente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 91 c.p. e l'art. 92 c.p.?

L'art. 91 c.p. tutela chi si è ubriacato senza colpa (per caso fortuito o forza maggiore) escludendo o riducendo la pena; l'art. 92 c.p. riguarda invece chi si è ubriacato volontariamente o per colpa, e in quel caso l'imputabilità rimane piena.

Cosa si intende per 'caso fortuito' nell'art. 91 c.p.?

Per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e non riconducibile a colpa dell'agente: ad esempio ingerire inconsapevolmente una bevanda alcolica credendola analcolica, o una reazione anomala e del tutto inattesa dell'organismo a una dose normalmente innocua.

L'art. 91 riguarda anche il codice di procedura penale?

No. L'art. 91 citato in materia penale sostanziale si trova nel codice penale (r.d. 1930/1930) e disciplina l'imputabilità. Esiste un art. 91 anche nel codice di procedura penale, ma ha contenuto del tutto diverso (riguarda le parti private nel processo); i due articoli non vanno confusi.

Chi deve provare che l'ubriachezza era dovuta a caso fortuito o forza maggiore?

In linea generale l'onere di allegare e dimostrare i presupposti dell'art. 91 c.p. grava sull'imputato, che deve fornire elementi sufficienti a rendere plausibile la causa fortuita o la forza maggiore; il giudice valuta poi il quadro probatorio complessivo.

Se l'ubriachezza era parziale, di quanto si riduce la pena?

Il secondo comma dell'art. 91 c.p. rinvia implicitamente al regime del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.): la pena detentiva è diminuita in misura non eccedente un terzo. La riduzione esatta è determinata dal giudice in relazione alla gravità del fatto e al grado di diminuzione della capacità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.