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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

In vigore dal 1° luglio 1931

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

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In sintesi

  • Equipara la cronica intossicazione da alcool o stupefacenti al vizio di mente totale o parziale.
  • Richiama l'art. 88 c.p. (vizio totale: non imputabilità) e l'art. 89 c.p. (vizio parziale: imputabilità diminuita).
  • Richiede uno stato cronico e non una singola assunzione occasionale.
  • La cronica intossicazione deve aver compromesso stabilmente le facoltà mentali al momento del fatto.
  • Distinto dall'ubriachezza volontaria o colposa disciplinata dagli artt. 92-94 c.p.

Rimanda agli artt. 88-89 c.p. per chi agisce in stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti.

Ratio

L'art. 95 c.p. mira a tutelare chi, a causa di un uso prolungato e patologico di alcool o sostanze stupefacenti, abbia subito un deterioramento permanente delle proprie capacità intellettive e volitive. Il legislatore ha ritenuto equo estendere a tali soggetti le stesse garanzie previste per chi soffre di un vizio di mente, purché la compromissione delle facoltà mentali sia stabile e non episodica.

Analisi

La norma opera un rinvio recettizio agli artt. 88 e 89 c.p. Se la cronica intossicazione ha abolito del tutto la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, il soggetto non è imputabile (art. 88 c.p.). Se l'ha solo grandemente scemata, la pena è diminuita (art. 89 c.p.). Il concetto di «cronica intossicazione» è di natura medico-legale: non coincide con il semplice abuso abituale, ma presuppone un'alterazione organica e psichica documentabile, assimilabile a una vera e propria malattia mentale. La giurisprudenza richiede che l'alterazione sia presente e causalmente rilevante al momento della commissione del fatto.

Quando si applica

La disposizione si applica esclusivamente quando ricorrono due condizioni cumulative: (1) lo stato di intossicazione deve essere cronico, ovvero deve aver prodotto lesioni stabili alle facoltà mentali; (2) il fatto di reato deve essere stato commesso mentre tale stato comprometteva la capacità di intendere o di volere. Non si applica a chi si ubriaca o si droga in modo occasionale prima di commettere un reato: in quel caso operano le regole più severe degli artt. 92-94 c.p.

Connessioni

L'art. 95 c.p. si inserisce nel sistema dell'imputabilità disciplinato dagli artt. 85-98 c.p. È strettamente collegato all'art. 88 c.p. (vizio totale di mente) e all'art. 89 c.p. (vizio parziale di mente), di cui costituisce un'estensione applicativa a una categoria specifica di soggetti. Va letto in contrasto con gli artt. 92-93 c.p. (ubriachezza volontaria, colposa o preordinata) e con l'art. 94 c.p. (ubriachezza abituale), che invece aggravano o non attenuano la responsabilità penale. Rileva inoltre in sede di misure di sicurezza: l'art. 221 c.p. prevede il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per i non imputabili pericolosi, categoria in cui può rientrare anche il cronico intossicato.

Domande frequenti

A cosa si riferisce l'articolo 95 del codice penale?

L'art. 95 c.p. stabilisce che chi commette un reato in stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti beneficia delle stesse regole previste per il vizio di mente: non imputabilità (art. 88 c.p.) se la capacità era abolita, o pena diminuita (art. 89 c.p.) se era grandemente scemata.

Qual è la differenza tra cronica intossicazione e ubriachezza abituale?

La cronica intossicazione richiede un deterioramento organico e psichico stabile, equiparabile a una malattia mentale, che compromette durevolmente le facoltà cognitive. L'ubriachezza abituale (art. 94 c.p.) indica invece chi è dedito al bere in modo sistematico senza che ciò abbia prodotto lesioni permanenti alle capacità mentali, e in quel caso la pena è addirittura aggravata.

Chi è un cronico intossicato ai sensi dell'art. 95 c.p.?

È il soggetto il cui abuso prolungato di alcool o stupefacenti ha causato un'alterazione patologica e duratura delle facoltà di intendere e di volere, accertata da una perizia medico-legale. Non è sufficiente la semplice dipendenza: occorre una compromissione documentata delle funzioni psichiche superiori.

L'art. 95 c.p. può escludere completamente la pena?

Sì, se la cronica intossicazione ha abolito del tutto la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, il rinvio all'art. 88 c.p. determina la non imputabilità e quindi il proscioglimento. Il soggetto può tuttavia essere sottoposto a misure di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso.

Come si prova lo stato di cronica intossicazione in un processo penale?

La prova è essenzialmente medico-legale: si ricorre a una perizia psichiatrica che accerti la natura cronica e patologica dell'intossicazione, la sua incidenza sulle facoltà mentali e il nesso causale con lo stato del soggetto al momento del reato. Documentazione clinica, cartelle ospedaliere e certificazioni di centri per le dipendenze costituiscono elementi fondamentali di supporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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