Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 97 c.p. Minore degli anni quattordici

In vigore dal 1° luglio 1931

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.(1)

Spiegazione

Il minore degli anni quattordici non è imputabile: si presume in modo assoluto che non abbia la capacità di intendere e di volere. Non può quindi essere punito per i reati commessi prima del compimento dei 14 anni.

Come funziona e quando si applica

È una presunzione assoluta, non superabile con prova contraria. Tra i 14 e i 18 anni l’imputabilità va invece accertata in concreto (art. 98). Al minore non imputabile possono comunque applicarsi misure di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso.

Esempio pratico

Un bambino di dodici anni che commette un fatto previsto come reato non è punibile; possono al più applicarsi misure a sua tutela e rieducative.

Domande frequenti

Da che età si può essere puniti penalmente?

Mai sotto i 14 anni: il minore di quattordici anni non è imputabile. Tra 14 e 18 anni l’imputabilità si valuta caso per caso.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Il minore infradiciottenne di anni 14 è non imputabile in modo assoluto e inderogabile.
  • La non imputabilità prescinde da qualsiasi accertamento sulla capacità di intendere e di volere.
  • In caso di reato, il minore può essere sottoposto a misure amministrative o civili, non a pene.
  • La norma si coordina con l'art. 98 c.p., che disciplina i minori tra 14 e 18 anni con capacità da accertare caso per caso.
  • Il giudice competente è il Tribunale per i Minorenni, anche per l'eventuale applicazione di misure di protezione.
Indice dei contenuti

Chi non ha ancora compiuto quattordici anni non è mai imputabile, indipendentemente dalla capacità di intendere e volere.

Ratio

L'art. 97 c.p. sancisce una presunzione assoluta di incapacità penale per i minori che non abbiano ancora compiuto quattordici anni. Il legislatore ha ritenuto che, al di sotto di tale soglia anagrafica, il soggetto non possa essere considerato destinatario di un rimprovero penale, in quanto privo della maturità psicologica necessaria per comprendere pienamente il significato antisociale delle proprie azioni e per autodeterminarsi conseguentemente.

Analisi

La disposizione introduce una soglia di età fissa e non derogabile: il compimento del quattordicesimo anno di età è il solo criterio rilevante. Non è ammessa prova contraria, né il giudice può valutare la concreta maturità del singolo minore. Ciò distingue nettamente l'art. 97 dall'art. 98 c.p., che per i minori tra 14 e 18 anni richiede invece un accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il momento rilevante per il computo dell'età è quello della commissione del fatto, non quello del giudizio o della sentenza.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un soggetto di età inferiore ai quattordici anni compie un fatto previsto dalla legge come reato. L'età viene verificata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento. Se il fatto è stato commesso nell'imminenza del compimento dei quattordici anni, occorre accertare con precisione la data di nascita e quella del fatto.

Connessioni

L'art. 97 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 98 c.p. (imputabilità ridotta del minore tra 14 e 18 anni), con il d.P.R. 448/1988 (processo penale minorile) e con le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore (art. 2048 c.c.). Sul piano processuale, il pubblico ministero minorile può comunque avviare accertamenti finalizzati all'adozione di misure di protezione o rieducative.

Domande frequenti

Cosa significa che il minore di 14 anni non è imputabile?

Significa che il minore non può essere giudicato penalmente né condannato a una pena, perché la legge presume in modo assoluto che non abbia ancora la maturità necessaria per essere ritenuto responsabile di un reato.

Qual è la differenza tra l'art. 97 e l'art. 98 del codice penale?

L'art. 97 c.p. riguarda i minori sotto i 14 anni e stabilisce la non imputabilità in modo automatico, senza possibilità di prova contraria. L'art. 98 c.p. riguarda invece i minori tra 14 e 18 anni: in quel caso occorre verificare in concreto se il soggetto aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Un minore di 14 anni può subire conseguenze legali se commette un reato?

Non conseguenze penali nel senso stretto. Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni può disporre misure civili o amministrative a scopo educativo e protettivo. I genitori, inoltre, possono essere chiamati a rispondere civilmente del danno causato dal figlio.

L'età si calcola al momento del fatto o al momento del processo?

L'età rilevante ai fini dell'art. 97 c.p. è quella al momento in cui è stato commesso il fatto, non quella al momento del processo o della sentenza. Se il minore ha compiuto i quattordici anni prima del processo ma non al momento del fatto, si applica comunque la non imputabilità.

Chi si occupa di un minore di 14 anni che ha commesso un fatto di reato?

Il Tribunale per i Minorenni è il giudice competente. Il procedimento non è penale ma può portare a misure di protezione, affidamento o interventi dei servizi sociali. Il pubblico ministero minorile può segnalare la situazione per valutare il benessere del minore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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