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Art. 97 c.p. Minore degli anni quattordici
In vigore dal 1° luglio 1931
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.(1)
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In sintesi
Chi non ha ancora compiuto quattordici anni non è mai imputabile, indipendentemente dalla capacità di intendere e volere.
Ratio
L'art. 97 c.p. sancisce una presunzione assoluta di incapacità penale per i minori che non abbiano ancora compiuto quattordici anni. Il legislatore ha ritenuto che, al di sotto di tale soglia anagrafica, il soggetto non possa essere considerato destinatario di un rimprovero penale, in quanto privo della maturità psicologica necessaria per comprendere pienamente il significato antisociale delle proprie azioni e per autodeterminarsi conseguentemente.
Analisi
La disposizione introduce una soglia di età fissa e non derogabile: il compimento del quattordicesimo anno di età è il solo criterio rilevante. Non è ammessa prova contraria, né il giudice può valutare la concreta maturità del singolo minore. Ciò distingue nettamente l'art. 97 dall'art. 98 c.p., che per i minori tra 14 e 18 anni richiede invece un accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il momento rilevante per il computo dell'età è quello della commissione del fatto, non quello del giudizio o della sentenza.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un soggetto di età inferiore ai quattordici anni compie un fatto previsto dalla legge come reato. L'età viene verificata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento. Se il fatto è stato commesso nell'imminenza del compimento dei quattordici anni, occorre accertare con precisione la data di nascita e quella del fatto.
Connessioni
L'art. 97 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 98 c.p. (imputabilità ridotta del minore tra 14 e 18 anni), con il d.P.R. 448/1988 (processo penale minorile) e con le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore (art. 2048 c.c.). Sul piano processuale, il pubblico ministero minorile può comunque avviare accertamenti finalizzati all'adozione di misure di protezione o rieducative.
Domande frequenti
Cosa significa che il minore di 14 anni non è imputabile?
Significa che il minore non può essere giudicato penalmente né condannato a una pena, perché la legge presume in modo assoluto che non abbia ancora la maturità necessaria per essere ritenuto responsabile di un reato.
Qual è la differenza tra l'art. 97 e l'art. 98 del codice penale?
L'art. 97 c.p. riguarda i minori sotto i 14 anni e stabilisce la non imputabilità in modo automatico, senza possibilità di prova contraria. L'art. 98 c.p. riguarda invece i minori tra 14 e 18 anni: in quel caso occorre verificare in concreto se il soggetto aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Un minore di 14 anni può subire conseguenze legali se commette un reato?
Non conseguenze penali nel senso stretto. Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni può disporre misure civili o amministrative a scopo educativo e protettivo. I genitori, inoltre, possono essere chiamati a rispondere civilmente del danno causato dal figlio.
L'età si calcola al momento del fatto o al momento del processo?
L'età rilevante ai fini dell'art. 97 c.p. è quella al momento in cui è stato commesso il fatto, non quella al momento del processo o della sentenza. Se il minore ha compiuto i quattordici anni prima del processo ma non al momento del fatto, si applica comunque la non imputabilità.
Chi si occupa di un minore di 14 anni che ha commesso un fatto di reato?
Il Tribunale per i Minorenni è il giudice competente. Il procedimento non è penale ma può portare a misure di protezione, affidamento o interventi dei servizi sociali. Il pubblico ministero minorile può segnalare la situazione per valutare il benessere del minore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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