Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale o dell’autorità maritale.

Spiegazione

È imputabile il minore che, al momento del fatto, aveva compiuto i quattordici ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità di intendere e di volere; in tal caso, però, la pena è diminuita. Sotto i quattordici anni il minore non è mai imputabile (art. 97).

Come funziona e quando si applica

La norma regola l’imputabilità del minore tra 14 e 18 anni: la maturità va accertata in concreto, caso per caso. Se imputabile, la pena è ridotta e competente è il tribunale per i minorenni.

Esempio pratico

Un sedicenne che commette un reato è punibile solo se al momento del fatto era capace di intendere e di volere; in caso affermativo la pena è comunque ridotta rispetto a quella prevista per l’adulto.

Domande frequenti

Da che età si è imputabili in Italia?

Dai 14 anni, ma tra 14 e 18 solo se il minore aveva capacità di intendere e di volere; sotto i 14 non si è mai imputabili.

Il minore ha una pena ridotta?

Sì: se imputabile, la pena è diminuita e interviene il tribunale per i minorenni.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Domande rapide

Da che eta si e imputabili in Italia?
Dai quattordici anni compiuti (art. 98 c.p.), purche al momento del fatto si avesse la capacita di intendere e di volere. Sotto i quattordici anni opera la presunzione assoluta di non imputabilita (art. 97 c.p.): nessuna responsabilita penale, solo misure di prevenzione.
Come si valuta la capacita del minore?
In concreto, al momento del fatto, mediante perizia psicologica disposta dal giudice. Si valutano sviluppo cognitivo, controllo emozionale, comprensione del disvalore della condotta, capacita di autodeterminazione. Il difetto di capacita esclude la punibilita.
Qual e la pena per il minore imputabile?
La pena prevista per l'adulto, diminuita dal terzo a due terzi (art. 98 co. 2 c.p.). L'ergastolo si sostituisce con la reclusione da 24 a 30 anni. Pene applicate generalmente solo come ultima ratio; preferiti istituti di mediazione e recupero.
Cos'e la messa alla prova del minore?
Istituto del processo penale minorile (artt. 28-29 dpr 448/1988): il processo viene sospeso e il minore e affidato ai servizi sociali per percorso educativo. L'esito positivo estingue il reato. Strumento di giustizia riparativa con finalita rieducativa prevalente.
Cos'e il perdono giudiziale?
Beneficio applicabile al minore mai condannato a pena detentiva: il giudice, ritenendo che il minore si asterra dal commettere ulteriori reati, dichiara di non doversi procedere per applicazione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.). Concedibile una sola volta.

In sintesi

  • L'imputabilità del minore tra 14 e 18 anni è condizionata alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
  • La pena è sempre diminuita rispetto a quella prevista per il soggetto adulto.
  • Se la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o è pecuniaria, non si applicano pene accessorie.
  • Per pene più gravi si applica solo l'interdizione dai pubblici uffici fino a cinque anni e, nei casi di legge, la sospensione dalla potestà genitoriale.
  • La norma si coordina con l'art. 97 c.p., che stabilisce la non imputabilità assoluta sotto i quattordici anni.
Indice dei contenuti

Tra 14 e 18 anni si risponde penalmente solo con capacità di intendere e volere, con pena ridotta e pene accessorie limitate.

Ratio

L'art. 98 c.p. riflette la scelta del legislatore di trattare il minore ultrasedicenne, poi abbassato a quattordici anni dalla riforma del 1930, come soggetto penalmente responsabile solo in quanto dotato di maturità psichica sufficiente. La diminuzione di pena e la compressione delle pene accessorie rispondono all'esigenza di non equiparare il minore all'adulto, privilegiando la funzione rieducativa della sanzione rispetto a quella afflittiva.

Analisi

Il primo comma introduce una imputabilità condizionata: la soglia anagrafica minima è quattordici anni compiuti, ma non basta, occorre accertare in concreto la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Tale accertamento è rimesso al giudice, solitamente con il supporto di una perizia psichiatrica. Se la capacità è riconosciuta, la pena è diminuita in misura fissa (riduzione da un terzo alla metà, secondo i criteri generali di cui all'art. 65 c.p.).

Il secondo comma disciplina le pene accessorie con un regime differenziato: per le condanne a pena detentiva inferiore a cinque anni o a pena pecuniaria, le pene accessorie non scattano affatto; per le condanne a pena detentiva pari o superiore a cinque anni, si applica soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per non più di cinque anni e, nei soli casi previsti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (già «patria potestà») o della, oggi abrogata, autorità maritale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che l'imputato aveva tra i quattordici e i diciassette anni al momento del fatto. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale per i Minorenni. Se il giudice accerta la mancanza di capacità di intendere e di volere, il minore non è imputabile e si applicano le misure di sicurezza previste per i non imputabili (art. 224 c.p.). Al compimento dei diciotto anni si torna alle regole ordinarie sull'imputabilità.

Connessioni

L'art. 98 c.p. si legge in coordinamento con: l'art. 97 c.p. (non imputabilità assoluta sotto i quattordici anni); l'art. 85 c.p. (nozione generale di capacità di intendere e di volere); gli artt. 219 e 224 c.p. (misure di sicurezza per soggetti non imputabili o semi-imputabili); il d.P.R. 448/1988 (codice del processo penale minorile), che disciplina il rito speciale applicabile; e l'art. 65 c.p. sui criteri di diminuzione della pena.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 98 del Codice Penale?

L'art. 98 del Codice Penale disciplina l'imputabilità del minore tra quattordici e diciotto anni, subordinandola all'accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La pena è obbligatoriamente diminuita rispetto a quella dell'adulto. Per condanne inferiori a cinque anni o pecuniarie non si applicano pene accessorie; per pene maggiori opera solo l'interdizione dai pubblici uffici.

Qual è la differenza tra l'art. 97 e l'art. 98 del codice penale?

L'art. 97 c.p. stabilisce che chi non ha ancora compiuto quattordici anni non è mai imputabile, senza alcuna verifica sulla capacità psichica. L'art. 98 c.p. riguarda invece la fascia 14-17 anni: in questo caso l'imputabilità esiste, ma solo se il minore aveva capacità di intendere e di volere al momento del fatto, e la pena è comunque ridotta.

Come si accerta la capacità di intendere e di volere del minore?

Il giudice può disporre una perizia psichiatrica affidata a uno specialista in neuropsichiatria infantile. La valutazione tiene conto del livello di maturità psicologica, delle condizioni di sviluppo cognitivo ed emotivo e delle circostanze concrete in cui si è svolto il fatto. Non esistono automatismi: l'accertamento è sempre individuale e caso per caso.

Un minore tra 14 e 18 anni può andare in carcere?

Sì, ma soltanto negli Istituti Penali per Minorenni (IPM), strutture separate dagli istituti per adulti e orientate alla rieducazione. Il d.P.R. 448/1988 prevede inoltre misure alternative alla detenzione, come la messa alla prova, che il Tribunale per i Minorenni privilegia rispetto alla custodia cautelare e alla pena detentiva.

Quali pene accessorie si applicano al minore condannato?

Dipende dall'entità della pena principale. Se la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, non si applica alcuna pena accessoria. Se la pena è pari o superiore a cinque anni, si applica soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per non più di cinque anni e, nei casi previsti dalla legge, la sospensione dalla responsabilità genitoriale.

Davanti a quale tribunale viene giudicato un minore?

Il minore che ha tra 14 e 17 anni al momento del fatto è giudicato dal Tribunale per i Minorenni, organo specializzato composto da magistrati togati e giudici onorari esperti in scienze umane. Il procedimento segue le regole del codice del processo penale minorile (d.P.R. 448/1988), che prevede garanzie rafforzate e strumenti di recupero sociale specifici per la fascia d'età.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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