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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 99 c.p. Recidiva(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

:1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

:2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

:3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La recidiva semplice consente un aumento fino a un terzo della pena per il nuovo delitto non colposo.
  • La recidiva qualificata (stessa indole, entro cinque anni, durante l'esecuzione) ammette un aumento fino alla metà.
  • La recidiva reiterata — chi recidiva di nuovo — porta l'aumento alla metà o ai due terzi secondo i casi.
  • Per i delitti gravi ex art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. l'aumento è obbligatorio e non inferiore a un terzo.
  • L'aumento totale non può mai eccedere il cumulo delle pene delle condanne precedenti.

Chi torna a delinquere dopo una condanna subisce un aumento di pena fino a due terzi, con limiti e casi obbligatori.

Ratio

La recidiva esprime un giudizio di maggiore pericolosità soggettiva: chi, pur già condannato, sceglie di commettere un nuovo delitto dimostra che la prima sanzione non ha sortito effetto rieducativo. L'art. 99 c.p. bilancia questa esigenza di deterrenza con il principio di proporzionalità, fissando un tetto invalicabile pari al cumulo delle condanne precedenti.

Analisi

La norma distingue quattro livelli. Recidiva semplice (primo comma): qualsiasi nuovo delitto doloso o preterintenzionale dopo una condanna definitiva — aumento facoltativo fino a un terzo. Recidiva qualificata (secondo comma): se ricorre almeno una delle tre circostanze (stessa indole, commissione entro cinque anni, commissione durante o dopo l'esecuzione), l'aumento sale fino alla metà; se concorrono più circostanze, l'aumento è fisso alla metà. Recidiva reiterata (quarto comma): il soggetto già recidivo commette un ulteriore delitto — l'aumento è della metà nel caso semplice, dei due terzi nei casi qualificati. Recidiva obbligatoria (quinto comma): per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (associazione mafiosa, sequestro, traffico di droga, ecc.) il giudice non ha discrezionalità e l'aumento minimo è di un terzo. Il sesto comma funge da clausola di salvaguardia: l'aumento complessivo non può superare il totale delle pene già inflitte in precedenza, evitando trattamenti sproporzionati.

Quando si applica

La recidiva richiede: (a) una condanna definitiva precedente per delitto non colposo; (b) la commissione di un nuovo delitto non colposo; (c) un nesso che riveli la maggiore pericolosità del soggetto. Le contravvenzioni e i delitti colposi restano esclusi da entrambi i lati. Il giudice, salvo il caso obbligatorio, valuta discrezionalmente se applicare l'aumento anche quando i presupposti formali sussistono, potendo escluderlo se il nesso di pericolosità è assente.

Connessioni

L'art. 99 c.p. interagisce con numerose altre disposizioni: l'art. 81 c.p. sul concorso formale e il reato continuato (la recidiva incide sul calcolo dell'aumento per la continuazione); l'art. 163 c.p. sulla sospensione condizionale della pena, che può essere negata al recidivo reiterato; l'art. 164 c.p. sui limiti alla concessione della sospensione; l'art. 58 ord. pen. che esclude alcuni benefici penitenziari per il recidivo reiterato ex art. 99 comma 4 c.p.; infine l'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., richiamato espressamente per la recidiva obbligatoria.

Domande frequenti

Che cos'è la recidiva ex art. 99 c.p.?

È la circostanza aggravante che si applica a chi, dopo una condanna definitiva per un delitto non colposo, ne commette un altro. Indica una maggiore pericolosità soggettiva e comporta un aumento della pena che varia da un terzo a due terzi secondo la gravità e le modalità della ricaduta.

Qual è la differenza tra recidiva semplice e recidiva qualificata?

La recidiva semplice (art. 99 comma 1) riguarda qualsiasi nuovo delitto doloso dopo una condanna: aumento facoltativo fino a un terzo. La recidiva qualificata (comma 2) ricorre quando il nuovo delitto è della stessa indole, commesso entro cinque anni o durante l'esecuzione della pena: aumento fino alla metà.

Cosa prevede l'art. 99 comma 4 c.p. sulla recidiva reiterata?

Il quarto comma si applica a chi è già recidivo e commette un ulteriore delitto non colposo. In tal caso l'aumento è della metà per la recidiva semplice e di due terzi per quella qualificata. È il trattamento più severo previsto dalla norma, riservato alla recidiva plurima.

La recidiva è sempre obbligatoria?

No. Di regola è facoltativa: il giudice valuta discrezionalmente se applicarla anche in presenza dei presupposti formali. Diventa obbligatoria solo per i delitti gravi elencati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (come associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, traffico di stupefacenti), per i quali l'aumento minimo è di un terzo.

Esiste un limite massimo all'aumento per recidiva?

Sì. L'art. 99 comma 6 c.p. stabilisce che l'aumento complessivo per effetto della recidiva non può mai superare il cumulo delle pene inflitte con le condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto. Questa clausola impedisce che la sanzione risulti sproporzionata rispetto alla storia penale concreta del soggetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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