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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 163 c.p. Sospensione condizionale della pena

In vigore dal 1° luglio 1931

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(1)

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(2)

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(3)

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. (4)

:(1) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145

:(2) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145

:(3) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145

:(4) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il giudice può sospendere l'esecuzione di pene detentive fino a 2 anni (reclusione o arresto) o equivalenti pecuniarie.
  • La sospensione dura 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.
  • Per i minori di 18 anni il limite sale a 3 anni di pena inflitta.
  • Per i 18-21 anni e per gli ultrasettantenni il limite è di 2 anni e 6 mesi.
  • Se la pena non supera 1 anno e il danno è stato integralmente riparato, il giudice può disporre la non menzione nel casellario giudiziale.

Disciplina la sospensione condizionale della pena per condanne fino a due anni, evitando l'esecuzione effettiva della pena.

Ratio legis

L'istituto della sospensione condizionale della pena risponde a una duplice finalità: da un lato evitare gli effetti criminogeni del carcere per i condannati alla prima esperienza detentiva, dall'altro offrire al reo un incentivo concreto all'astensione da futuri reati. Il legislatore ha privilegiato la prevenzione speciale positiva, ritenendo che per soggetti non particolarmente pericolosi la minaccia della pena già irrogata — ma non eseguita — sia sufficiente a garantire il rispetto della legge.

Analisi

Il primo comma fissa la regola generale: la sospensione è applicabile quando la condanna è a pena detentiva non superiore a due anni, oppure a pena pecuniaria che, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p. (250 euro per ogni giorno di pena detentiva), non superi l'equivalente di due anni. Anche la pena mista (detentiva e pecuniaria) rientra nel computo, purché il totale ragguagliato non ecceda il biennio. Una clausola speciale consente di sospendere la sola componente detentiva quando la pena pecuniaria, aggiunta alla detentiva, faccia superare complessivamente i due anni.

I commi successivi introducono deroghe soggettive: per i minori di diciotto anni il tetto sale a tre anni, in coerenza con il favor minoris che permea il diritto penale minorile; per i giovani adulti (18-21 anni) e per gli anziani ultrasettantenni il limite intermedio di due anni e sei mesi riconosce la minore pericolosità statistica di tali fasce d'età.

L'ultimo comma aggiunge un ulteriore beneficio: quando la pena inflitta non supera un anno e il danno è stato integralmente riparato prima della sentenza irrevocabile, il giudice può contestualmente disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati, favorendo la reintegrazione sociale del condannato.

Quando si applica

La sospensione condizionale non è automatica: il giudice la concede quando, valutate le circostanze indicate nell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere), ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Presupposto negativo è il limite dei benefici già goduti: l'art. 164 c.p. preclude la concessione a chi abbia già riportato condanna a pena detentiva superiore a determinati limiti o a chi abbia già usufruito della sospensione per due volte. La sospensione può essere subordinata a obblighi ex art. 165 c.p.

Connessioni normative

L'art. 163 c.p. va letto in combinato con: art. 164 c.p. (limiti soggettivi e preclusioni), art. 165 c.p. (obblighi del condannato), art. 167 c.p. (estinzione del reato per decorso del termine), art. 168 c.p. (revoca della sospensione), art. 135 c.p. (ragguaglio pena pecuniaria/detentiva). Sul piano processuale rileva l'art. 545 c.p.p. quanto alla motivazione del provvedimento.

Domande frequenti

Cos'è la sospensione condizionale della pena?

È un istituto che consente al giudice di ordinare che l'esecuzione di una pena detentiva o pecuniaria rimanga sospesa per un periodo determinato (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni), a condizione che il condannato non commetta nuovi reati entro tale termine.

Quali pene possono essere sospese ai sensi dell'art. 163 c.p.?

Possono essere sospese le pene detentive (reclusione o arresto) non superiori a due anni e le pene pecuniarie che, ragguagliate a norma dell'art. 135 c.p., non superino l'equivalente di due anni di privazione della libertà personale.

La sospensione condizionale viene concessa automaticamente?

No. Il giudice la concede discrezionalmente, valutando i criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del reo) e verificando l'assenza delle preclusioni previste dall'art. 164 c.p., che vietano il beneficio a chi lo abbia già ottenuto due volte o abbia precedenti condanne rilevanti.

Cosa succede se durante il periodo di sospensione si commette un nuovo reato?

Ai sensi dell'art. 168 c.p. la sospensione può essere revocata. In tal caso la pena originariamente sospesa torna eseguibile e si cumula con quella irrogata per il nuovo reato.

Che differenza c'è tra l'art. 163 c.p. e l'art. 163 c.p.p.?

L'art. 163 del codice penale disciplina la sospensione condizionale della pena, un istituto di diritto sostanziale. L'art. 163 del codice di procedura penale riguarda invece le rogatorie internazionali, ossia le richieste di assistenza giudiziaria tra Stati per l'assunzione di prove all'estero: si tratta di materie completamente distinte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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