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Art. 162 c.p. Oblazione nelle contravvenzioni
In vigore dal 1° luglio 1931
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.(1)
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In sintesi
Consente al contravventore di estinguere il reato pagando un terzo del massimo dell'ammenda prima del dibattimento.
Ratio legis
L'istituto dell'oblazione obbligatoria risponde a una duplice esigenza di politica criminale: da un lato, deflazionare il carico giudiziario evitando processi per illeciti di minore allarme sociale; dall'altro, offrire al contravventore uno strumento di definizione anticipata del procedimento a condizioni predeterminate dalla legge. La scelta del legislatore di ammettere l'oblazione senza valutazione discrezionale del giudice riflette la natura bagatellare delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.
Analisi
L'art. 162 c.p. configura un diritto soggettivo del contravventore: ricorrendo i presupposti di legge, l'ammissione al beneficio non è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il quantum è fissato in misura pari a un terzo del massimo edittale dell'ammenda, con aggiunta delle spese del procedimento. Il momento utile per la presentazione della domanda è individuato in due distinte fasi: anteriormente all'apertura del dibattimento nel procedimento ordinario, ovvero anteriormente all'emissione del decreto penale di condanna nel procedimento monitorio. L'effetto estintivo del reato è immediato e opera di diritto con il versamento della somma dovuta, senza che residuino conseguenze penali a carico del contravventore.
Quando si applica
L'oblazione obbligatoria si applica esclusivamente quando la norma incriminatrice prevede, per la contravvenzione, la sola pena dell'ammenda, senza alternativa con l'arresto. Non è invece esperibile quando la fattispecie contravvenzionale contempla, anche solo in via alternativa, la pena detentiva (ipotesi regolata dall'art. 162-bis c.p., che attribuisce al giudice un potere discrezionale di ammissione). Esempi tipici di applicazione si rinvengono in numerose contravvenzioni del codice della strada, nelle violazioni di norme igienico-sanitarie e in varie trasgressioni amministrativo-penali minori.
Connessioni normative
L'art. 162 c.p. va letto in coordinamento con l'art. 162-bis c.p. (oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa) e con l'art. 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie, applicabile ai reati procedibili a querela). Sul piano processuale, il riferimento è agli artt. 469 e 557 c.p.p. che disciplinano le modalità di presentazione dell'istanza e la verifica da parte del giudice. In tema di decreto penale, rileva l'art. 461 c.p.p., che regola l'opposizione e le facoltà dell'imputato nella fase monitoria.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 162 e l'art. 162-bis c.p.?
L'art. 162 c.p. (oblazione obbligatoria) si applica alle contravvenzioni punite con la sola ammenda: ricorrendo i presupposti, il giudice deve ammettere il contravventore senza margini di discrezionalità. L'art. 162-bis c.p. (oblazione facoltativa) riguarda invece le contravvenzioni punite in via alternativa con arresto o ammenda: in questo caso il giudice può negare l'ammissione tenendo conto della gravità del fatto.
Quanto si paga per l'oblazione ex art. 162 c.p.?
Si versa una somma pari a un terzo del massimo edittale dell'ammenda prevista per la specifica contravvenzione, oltre alle spese del procedimento penale. L'importo è fisso per legge e non è soggetto a riduzione o negoziazione.
Entro quando va presentata la domanda di oblazione?
La domanda deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento nel procedimento ordinario, oppure prima dell'emissione del decreto penale di condanna nel procedimento per decreto. Dopo tali momenti processuali il diritto all'oblazione obbligatoria si estingue.
Quali effetti produce il pagamento dell'oblazione?
Il pagamento estingue il reato a tutti gli effetti di legge. Non residuano conseguenze penali, non viene iscritta condanna e il procedimento si chiude. L'estinzione è definitiva e non soggetta a revoca.
L'oblazione è applicabile a qualsiasi contravvenzione?
No. L'oblazione obbligatoria ex art. 162 c.p. si applica solo alle contravvenzioni per le quali la legge prevede esclusivamente la pena dell'ammenda. Se la norma prevede anche la pena dell'arresto, anche in via alternativa, si applica invece l'art. 162-bis c.p., con regime diverso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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