Art. 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione
In vigore dal 1° luglio 1931
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. (1)
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
In sintesi
Disciplina gli atti che interrompono la prescrizione del reato, facendola decorrere nuovamente dall'ultimo atto interruttivo.
Ratio legis
L'art. 160 c.p. risponde all'esigenza di impedire che il decorso del tempo estingua il reato quando lo Stato abbia già dimostrato, attraverso atti processuali concreti, la propria volontà di perseguire il fatto illecito. L'interruzione della prescrizione bilancia il diritto dell'imputato a vedere definita la propria posizione in tempi ragionevoli con l'interesse pubblico alla punizione dei reati, evitando che l'attività giudiziaria già compiuta venga vanificata dal trascorrere del tempo.
Analisi
La norma individua due categorie di atti interruttivi. La prima, più ristretta, comprende la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna: atti che, per loro natura, già esprimono un giudizio di responsabilità. La seconda, introdotta dalla riforma del 2005 (l. 251/2005) e successivamente integrata, elenca una serie di atti tipici del procedimento penale, dall'ordinanza cautelare all'interrogatorio, dalla richiesta di rinvio a giudizio al decreto che dispone il giudizio, che riflettono ciascuno un momento di avanzamento formale del processo.
Il meccanismo operativo è netto: ogni atto interruttivo azzera il computo e il termine ricomincia ex novo. In presenza di più atti successivi, rileva solo l'ultimo in ordine cronologico. Tuttavia, la legge pone un tetto invalicabile: i termini ordinari di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. non possono essere complessivamente prolungati oltre i limiti stabiliti dall'art. 161, comma 2 c.p. (di norma un quarto del termine base, o termini fissi per le ipotesi più gravi). Fanno eccezione i reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e quelli di terrorismo internazionale, per i quali nessun tetto opera.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, nel corso di un procedimento penale, venga compiuto uno degli atti tassativamente elencati. Il difensore deve verificare con precisione la data di ciascun atto interruttivo per calcolare se la prescrizione sia maturata o meno, tenendo conto dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p. e del tetto massimo di prolungamento. Nei procedimenti complessi con pluralità di imputati, l'atto interruttivo riguardante uno di essi non si estende automaticamente agli altri, salvo che l'atto li coinvolga direttamente.
Connessioni normative
L'art. 160 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 157 c.p. (termini ordinari di prescrizione), l'art. 159 c.p. (sospensione della prescrizione) e l'art. 161 c.p. (effetti e limiti dell'interruzione). Rilevante è anche il collegamento con l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., che individua i reati di competenza della DDA per i quali il tetto massimo non opera. La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) non ha modificato il testo dell'art. 160, ma ha inciso sul computo complessivo dei termini processuali correlati.
Domande frequenti
Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione secondo l'art. 160 c.p.?
La prescrizione è interrotta dalla sentenza o dal decreto di condanna, dall'ordinanza che applica misure cautelari personali, dalla convalida del fermo o dell'arresto, dall'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice, dall'invito a presentarsi per interrogatorio, dal provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio sull'archiviazione, dalla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare, dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, dal decreto di fissazione dell'udienza per il patteggiamento, dalla citazione per giudizio direttissimo, dal decreto che dispone il giudizio immediato, dal decreto che dispone il giudizio e dal decreto di citazione a giudizio.
Cosa succede al termine di prescrizione dopo un atto interruttivo?
Dopo ogni atto interruttivo, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da zero a partire dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. Se nel corso del procedimento si verificano più atti interruttivi, il termine decorre dall'ultimo di essi in ordine di tempo.
Esiste un limite massimo al prolungamento della prescrizione per effetto delle interruzioni?
Sì. L'art. 160 c.p., richiamando l'art. 161 comma 2 c.p., stabilisce che i termini ordinari di prescrizione non possono essere prolungati oltre una certa misura (di regola un quarto del termine base). Fa eccezione la criminalità organizzata di tipo mafioso e i reati di terrorismo internazionale di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., per i quali nessun tetto massimo è previsto.
L'atto interruttivo che riguarda un coimputato vale anche per gli altri?
No, in linea di principio l'effetto interruttivo è personale e opera solo nei confronti dell'imputato a cui l'atto si riferisce direttamente. Un interrogatorio o un provvedimento cautelare emesso nei confronti di Tizio non interrompe la prescrizione per Caio, anche se i due sono coimputati nello stesso procedimento, a meno che l'atto non riguardi espressamente entrambi.
Qual è la differenza tra interruzione e sospensione della prescrizione?
L'interruzione (art. 160 c.p.) azzera il termine e lo fa ricominciare da capo dal giorno dell'atto interruttivo. La sospensione (art. 159 c.p.) invece blocca temporaneamente il decorso del termine, che riprende, senza azzerarsi, una volta cessata la causa di sospensione. I due istituti possono coesistere nello stesso procedimento e vanno considerati congiuntamente nel calcolo complessivo della prescrizione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate