Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione .

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Domande rapide

Da quando decorre la prescrizione ex art. 158 c.p.?
Dal giorno della consumazione del reato. Per il delitto tentato dal giorno in cui e cessata l'attivita del colpevole. Per il reato permanente o continuato dal giorno in cui e cessata la permanenza o la continuazione.
Cosa si intende per reato consumato?
Il reato in cui si sono realizzati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica (condotta, evento, nesso causale). Si distingue dal tentativo (art. 56 c.p.), in cui l'azione e idonea ma non si compie l'evento per cause indipendenti dalla volonta del colpevole.
Quando decorre la prescrizione per reato permanente?
Dal giorno in cui cessa la permanenza, cioe lo stato antigiuridico volontariamente mantenuto dal reo (es. sequestro di persona: dalla liberazione dell'ostaggio; occupazione abusiva di immobile: dal rilascio del bene).
E per il reato continuato quando decorre?
Dal giorno in cui e cessata la continuazione, ovvero dall'ultimo episodio della sequenza unitaria di reati uniti dal medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. c.p.). Tutti i reati avvinti dalla continuazione hanno termine prescrizionale comune.
Cosa cambia con la riforma Cartabia sulla prescrizione?
Il d.lgs. 150/2022 ha mantenuto l'art. 158 c.p. invariato sul dies a quo, ma ha modificato la disciplina della improcedibilita per superamento dei termini di durata del giudizio (art. 344-bis c.p.p.), istituto distinto dalla prescrizione sostanziale.

In sintesi

  • Per il reato consumato, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della consumazione del reato.
  • Per il reato tentato, il termine parte dal giorno in cui cessa l'attività del colpevole.
  • Per il reato permanente, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa la permanenza.
  • Quando la punibilità dipende dal verificarsi di una condizione, il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata.
  • Per i reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine decorre comunque dal giorno del commesso reato, indipendentemente dalla condizione.
Indice dei contenuti

Stabilisce da quando decorre il termine di prescrizione per reato consumato, tentato, permanente o condizionato.

Ratio legis

L'art. 158 c.p. risponde all'esigenza di individuare con precisione il dies a quo della prescrizione, ossia il momento da cui inizia a decorrere il termine estintivo del reato. La norma coordina l'istituto della prescrizione con le diverse tipologie di reato, evitando che il decorso del tempo cominci in un momento non significativo sul piano della lesione del bene giuridico tutelato.

Analisi

La disposizione distingue tre fattispecie strutturali principali. Nel reato consumato, il dies a quo coincide con il momento del perfezionamento della fattispecie tipica, ovvero con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Nel reato tentato, poiché manca la consumazione, il termine decorre dall'ultimo atto esecutivo compiuto dal colpevole, cioè dal momento in cui l'agente interrompe volontariamente l'azione o è costretto a farlo da cause esterne. Nel reato permanente, in cui la condotta illecita si protrae nel tempo, come nel sequestro di persona, la prescrizione non può iniziare finché persiste lo stato antigiuridico: il termine decorre solo dalla cessazione della permanenza.

Il secondo comma introduce una regola speciale per i reati condizionati: quando la punibilità dipende dal verificarsi di una condizione (obiettiva di punibilità), la prescrizione si attiva dal giorno in cui quella condizione si produce. Tuttavia, per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, la legge deroga a tale regola facendo sempre decorrere il termine dal giorno del commesso reato, a prescindere da quando venga presentata la querela o formulata la richiesta.

Quando si applica

L'art. 158 c.p. si applica ogni volta che occorre calcolare il termine di prescrizione di un reato. Il giudice deve individuare la categoria di appartenenza del reato (consumato, tentato, permanente) e accertare la data dell'evento rilevante (consumazione, cessazione dell'attività, cessazione della permanenza). L'articolo va letto in combinato disposto con gli artt. 157, 159 e 160 c.p., che disciplinano rispettivamente la durata, la sospensione e l'interruzione della prescrizione.

Connessioni normative

La norma si collega strettamente all'art. 157 c.p. (termini di prescrizione), all'art. 159 c.p. (sospensione), all'art. 160 c.p. (interruzione) e all'art. 56 c.p. (tentativo). Per i reati procedibili a querela, rileva anche l'art. 120 c.p., che disciplina il diritto di querela. In ambito processuale, il riferimento è all'art. 531 c.p.p., che impone al giudice di dichiarare l'estinzione del reato quando accerta la prescrizione.

Domande frequenti

Da quando decorre la prescrizione per un reato consumato?

Per il reato consumato, la prescrizione decorre dal giorno in cui il reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero dal momento della consumazione.

Come si calcola la prescrizione per il reato permanente?

Per il reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui cessa la permanenza, cioè da quando si esaurisce lo stato antigiuridico che caratterizza questo tipo di reato.

Cosa succede se la punibilità dipende da una condizione?

Quando la legge subordina la punibilità al verificarsi di una condizione obiettiva, la prescrizione decorre dal giorno in cui quella condizione si verifica. Fanno eccezione i reati procedibili a querela, per i quali il termine decorre sempre dal giorno del commesso reato.

Per i reati punibili a querela, da quando decorre la prescrizione?

Nonostante la regola generale sulle condizioni di punibilità, per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, la prescrizione decorre sempre dal giorno in cui il reato è stato commesso, indipendentemente da quando viene presentata la querela.

L'art. 158 c.p. si applica anche al reato tentato?

Sì. Per il reato tentato, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, ossia dall'ultimo atto esecutivo compiuto, sia che il tentativo si sia interrotto volontariamente sia che sia stato impedito da cause esterne.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.