Il D.Lgs. 81/2015 è il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni», adottato a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (la legge delega del cosiddetto Jobs Act). È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 ed è in vigore dal 25 giugno 2015.
L’art. 1 fissa la regola di partenza: il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato «costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». I Capi successivi disciplinano le forme diverse: lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente (Capo II), lavoro a tempo determinato (Capo III), somministrazione di lavoro (Capo IV), apprendistato (Capo V) e, dal Capo V-bis, la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Il Capo I contiene anche le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2) e la disciplina delle mansioni (art. 3).
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti. Gli articoli abrogati, come quelli sul lavoro accessorio (Capo VI), restano nell’elenco e sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 59 articoli su 66 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Sezione ILavoro a tempo parziale
Sezione IILavoro intermittente
È il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni», in vigore dal 25 giugno 2015. Regola il part-time, il lavoro intermittente, il contratto a tempo determinato, la somministrazione e l’apprendistato.
In sette Capi più il Capo V-bis: disposizioni sul rapporto di lavoro (artt. 1-3); lavoro a orario ridotto e flessibile (artt. 4-18); lavoro a tempo determinato (artt. 19-29); somministrazione (artt. 30-40); apprendistato (artt. 41-47); piattaforme digitali (artt. 47-bis-47-octies); lavoro accessorio, oggi abrogato (artt. 48-50); disposizioni finali (artt. 51-57).
Per l’art. 19, comma 1, il termine non può superare dodici mesi; si può arrivare fino a ventiquattro mesi solo in presenza di una delle condizioni elencate dalla norma: casi previsti dai contratti collettivi; in loro assenza, e comunque entro il 31 dicembre 2026, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; sostituzione di altri lavoratori. Il comma 2 fissa a ventiquattro mesi anche la durata complessiva dei contratti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e le attività stagionali.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 27 giugno 2026: la legge 25 giugno 2026, n. 112, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, intervenendo sull’art. 19 e sugli articoli del Capo V-bis dedicati al lavoro tramite piattaforme digitali.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.