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Art. 19 D.Lgs. 81/2015 — Apposizione del termine e durata massima

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Art. 19 D.Lgs. 81/2015 — Apposizione del termine e durata massima

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.

3. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

4. Con esclusione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1, lettere a) e b), in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso contratto tali esigenze devono essere indicate solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.