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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 17 del D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione del lavoratore intermittente rispetto al lavoratore ordinario di pari livello e mansioni. Per i periodi effettivamente lavorati, il trattamento economico e normativo complessivo non può essere meno favorevole di quello del lavoratore comparabile a tempo pieno. Il trattamento — retribuzione, ferie, congedi, malattia, infortuni, maternità e contributi previdenziali — è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa. La norma riflette la direttiva europea 97/81/CE sul lavoro part-time applicata per analogia, e il principio generale di uguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro. La valutazione della parità va fatta complessivamente, non voce per voce, lasciando al giudice la determinazione in caso di controversia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 17 D.Lgs. 81/2015 — Non discriminazione lavoratore intermittente

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Ferma restando la specificità del contratto di lavoro intermittente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, le ferie, i congedi, i trattamenti per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e maternità.

Commento

Ratio della norma

Il principio di non discriminazione del lavoratore intermittente è essenziale per evitare che questa tipologia contrattuale si trasformi in uno strumento di sfruttamento mascherato. Senza tutele di parità, un datore potrebbe pagare i lavoratori a chiamata a tariffe inferiori rispetto ai dipendenti ordinari, privandoli di ferie, malattia e contributi proporzionali. La norma garantisce che la flessibilità del contratto non si traduca in discriminazione economica.

Analisi e struttura

Il comma 1 enuncia il principio generale: ferma la specificità del contratto intermittente, il lavoratore non può ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole del lavoratore di pari livello. Il confronto va fatto «complessivamente», non istituto per istituto: possono esserci differenze su singole voci se compensate da benefici su altre. Il comma 2 specifica che il trattamento è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa: la retribuzione globale, le sue componenti, le ferie, i congedi, malattia, infortuni, maternità si calcolano pro rata rispetto alle giornate effettivamente lavorate.

Quando si applica

La norma si applica per ciascun periodo di effettivo lavoro: il lavoratore intermittente deve essere retribuito con la stessa tariffa oraria del comparabile a tempo pieno, e le ferie, la malattia, il TFR devono essere calcolati in proporzione alle giornate lavorate. Non si applica ai periodi di indisponibilità (durante i quali il lavoratore riceve eventualmente la sola indennità di disponibilità, se prevista).

Confronto e norme correlate

Il principio si coordina con l'art. 7 (non discriminazione nel part-time) e riflette il principio generale di parità salariale per lavoro uguale. I CCNL di settore possono specificare i criteri di proporzionalizzazione degli istituti nel lavoro intermittente. La valutazione del comparabile segue gli stessi criteri del part-time: stesso livello di inquadramento, stesse mansioni o equivalenti.

Problemi applicativi

Il problema principale è la proporzionalizzazione degli istituti non direttamente collegati alla retribuzione: ad esempio, l'accesso alla formazione obbligatoria, ai benefit aziendali, ai programmi di welfare. La norma impone la parità «complessiva», ma nella pratica alcuni datori tendono a escludere i lavoratori intermittenti da iniziative aziendali. Un secondo nodo riguarda il calcolo delle ferie: la maturazione si deve riferire alle giornate effettivamente lavorate, ma in base a quale parametro (giornate lavorate nell'anno, settimane equivalenti, ore totali)? I CCNL di solito risolvono questo problema, ma in assenza di disciplina collettiva il calcolo può essere controverso.

Casi pratici

Caso 1: Retribuzione oraria identica al comparabile

Caso 2: Ferie proporzionate alle giornate lavorate

Caso 3: Malattia durante un periodo di disponibilità

Domande frequenti

Il lavoratore intermittente viene pagato meno del lavoratore ordinario?

No, per le ore effettivamente lavorate. Il principio di non discriminazione dell'art. 17 garantisce che la retribuzione oraria sia identica a quella del lavoratore comparabile (stesso livello, stesse mansioni). La differenza è solo nella quantità di ore lavorate, non nella tariffa: un lavoratore intermittente non può essere pagato a una tariffa oraria inferiore rispetto al tempo pieno.

Il lavoratore intermittente matura le ferie?

Sì, in proporzione alle giornate effettivamente lavorate. Il comma 2 stabilisce che le ferie si riproporzionano in ragione della prestazione resa. Se un lavoratore a tempo pieno matura 26 giorni di ferie lavorando 240 giornate, un intermittente che ne lavora 120 matura 13 giorni. Le ferie non maturano nei periodi di mera disponibilità non retribuita.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alla malattia INPS?

Sì, se ha versato i contributi necessari. I contributi previdenziali si versano per ogni giornata effettivamente lavorata. L'indennità di malattia si calcola sulla retribuzione media delle giornate coperte da contribuzione. Il lavoratore intermittente con pochi giorni lavorati nel periodo di riferimento può avere un'indennità molto bassa o non avere diritto all'indennità.

Cosa significa che il trattamento si valuta 'complessivamente'?

Significa che il confronto tra il trattamento del lavoratore intermittente e quello del comparabile a tempo pieno va fatto sul totale, non voce per voce. È ammissibile che su una singola voce (es. una specifica indennità) ci sia una differenza, purché il trattamento complessivo non sia meno favorevole. Questa valutazione globale spetta al giudice in caso di contestazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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