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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 16 del D.Lgs. 81/2015 disciplina l'indennità di disponibilità nel contratto di lavoro intermittente. Quando il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore — il cosiddetto «obbligo di disponibilità» — ha diritto a un'indennità per i periodi in cui rimane disponibile senza essere effettivamente impiegato. L'importo minimo è fissato con decreto ministeriale e aggiornato periodicamente. Se il lavoratore, senza giustificazione, non risponde alla chiamata, perde il diritto all'indennità per quindici giorni. L'indennità è esclusa dal computo di qualsiasi istituto contrattuale o di legge (non incide su ferie, TFR, tredicesima). In caso di malattia o altro impedimento temporaneo, il lavoratore deve informare prontamente il datore: durante l'indisponibilità non matura l'indennità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 16 D.Lgs. 81/2015 — Indennità di disponibilità

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Quando il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, gli è dovuta l’indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.

2. L’ammontare dell’indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il lavoratore che, senza giustificazione, non risponde alla chiamata, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di qualsiasi istituto di legge o di contratto collettivo.

5. In caso di malattia o di altro evento che rende temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non informi tempestivamente il datore di lavoro secondo le previsioni di cui al presente comma, perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Commento

Ratio della norma

L'indennità di disponibilità compensa il lavoratore per il vincolo imposto dalla disponibilità a rispondere alla chiamata: durante i periodi di attesa, il lavoratore non può organizzare liberamente il proprio tempo perché deve essere pronto a essere impiegato. Senza un'indennità, questo vincolo sarebbe a carico esclusivo del lavoratore, creando uno squilibrio. La norma prevede però che l'obbligo di disponibilità sia facoltativo — il contratto può essere intermittente anche senza tale obbligo — e che in assenza di disponibilità il lavoratore non abbia diritto all'indennità, ricevendo solo la retribuzione per le ore effettivamente lavorate.

Analisi e struttura

Il comma 1 condiziona il diritto all'indennità all'obbligo contrattuale di disponibilità: solo se il lavoratore si è impegnato contrattualmente a rispondere alle chiamate ha diritto all'indennità per i periodi di attesa. Il comma 2 demanda ai CCNL la fissazione dell'importo, con un minimo garantito dal decreto ministeriale (attualmente fissato in misura corrispondente alla misura minima del trattamento integrativo previsto dalla norma). Il comma 3 introduce la sanzione per il lavoratore che rifiuta ingiustificatamente la chiamata: perdita dell'indennità per quindici giorni, salvo diversa previsione contrattuale. Il comma 4 esclude l'indennità dal computo degli istituti legali e contrattuali, evitando che si crei una base imponibile artificialmente gonfiata per ferie, TFR e simili. Il comma 5 regola malattia e impedimenti: il lavoratore deve informare tempestivamente il datore, e durante l'indisponibilità non matura l'indennità; il ritardo nell'informazione comporta la perdita dell'indennità per ulteriori quindici giorni.

Quando si applica

L'indennità si applica solo quando il contratto intermittente prevede l'obbligo di disponibilità. In assenza di tale obbligo (contratto «senza disponibilità»), il lavoratore è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze, ma non riceve alcuna compensazione nei periodi di inattività. La scelta tra le due modalità (con o senza obbligo di disponibilità) è rimessa alle parti al momento della stipulazione del contratto.

Confronto e norme correlate

La norma si coordina con l'art. 13 (definizione del contratto intermittente), l'art. 15 (forma del contratto) e l'art. 17 (non discriminazione). L'esclusione dell'indennità dal computo degli istituti legali e contrattuali (comma 4) è analoga alla disciplina degli assegni non imponibili ai fini del TFR. La misura minima dell'indennità è aggiornata con decreto ministeriale su proposta del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Problemi applicativi

Il principale problema è la determinazione dell'importo effettivo dell'indennità: il decreto ministeriale fissa il minimo, ma i CCNL lo integrano in modo disomogeneo, creando differenze significative tra settori. La valutazione della «giustificazione» del rifiuto della chiamata è un'altra area di incertezza: la norma non elenca i motivi giustificativi, lasciando spazio a controversie. Infine, l'obbligo di informare «tempestivamente» il datore in caso di malattia non indica un termine preciso; nella pratica, si tende ad applicare per analogia i termini previsti dal CCNL per la comunicazione delle assenze per malattia nel lavoro a tempo pieno.

Casi pratici

Caso 1: Lavoratore disponibile non chiamato

Caso 2: Rifiuto ingiustificato della chiamata

Caso 3: Malattia e comunicazione tardiva

Domande frequenti

Cos'è l'indennità di disponibilità nel lavoro intermittente?

È la somma corrisposta al lavoratore intermittente per i periodi in cui si è obbligato contrattualmente a stare a disposizione del datore di lavoro, in attesa di essere chiamato. Spetta solo se il contratto prevede l'obbligo di disponibilità: se il lavoratore è libero di rifiutare le chiamate, non riceve alcuna indennità nei periodi di inattività.

Quanto vale l'indennità di disponibilità?

L'importo minimo è fissato da decreto ministeriale e aggiornato periodicamente. Il CCNL applicato può prevedere importi superiori. L'indennità non concorre al calcolo degli istituti contrattuali e legali (ferie, TFR, tredicesima): non va inclusa nella base di computo di questi istituti.

Cosa succede se rifiuto una chiamata senza motivo?

Se si rifiuta ingiustificatamente la chiamata, si perde il diritto all'indennità di disponibilità per quindici giorni consecutivi. Il contratto individuale può prevedere conseguenze diverse (periodi più brevi o più lunghi). Se il rifiuto è invece giustificato (es. impedimento di salute), non si applicano conseguenze, purché si informi tempestivamente il datore.

Se sono malato e non posso rispondere alla chiamata, perdo l'indennità?

Non se si comunica tempestivamente al datore la malattia e la durata dell'impedimento. Durante la malattia non si matura l'indennità di disponibilità (che è legata alla reale disponibilità), ma non si perde retroattivamente quella già maturata. Se invece si ritarda l'informazione, si perde l'indennità anche per ulteriori quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione tardiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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