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Art. 35 Cost. — Titolo III: rapporti economici
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
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In sintesi
L'art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura la formazione professionale e riconosce la libertà di emigrazione.
Ratio
L'articolo 35 della Costituzione riconosce il lavoro come valore fondamentale della Repubblica e ne dichiara la protezione quale dovere statale trasversale. La ratio è di affermare la dignità del lavoratore e il ruolo centrale del lavoro nella costruzione della comunità politica, in contrapposizione sia allo sfruttamento capitalistico senza limiti sia alla logica totalitaria dello Stato-padrone. Il costituente ha inteso situare il lavoro al centro dell'architettura economica e sociale della Repubblica, come mezzo di emancipazione personale e collettiva. La "tutela in tutte le sue forme" include il lavoro dipendente, autonomo, artigianale, cooperativo e agricolo.
Analisi
La disposizione enuclea quattro dimensioni della tutela statale del lavoro. Primo, la protezione sostanziale: la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", senza discriminazioni tra settori, genere o condizione economica. Secondo, la formazione professionale e l'elevazione culturale: lo Stato deve promuovere percorsi di istruzione e aggiornamento affinché i lavoratori accrescano le loro competenze. Terzo, la dimensione internazionale: la Repubblica promuove accordi e organizzazioni internazionali (ILO, convenzioni ONU) per l'affermazione dei diritti dei lavoratori. Quarto, la tutela della libertà di movimento economico: la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione salvo vincoli di legge nell'interesse generale, e tutela i diritti dei lavoratori italiani all'estero (diritto al rimpatrio, previdenza, sindacato). Questa architettura dimostra che il lavoro non è meramente una questione di mercato ma di cittadinanza sociale.
Quando si applica
La norma opera in molteplici contesti. Nel campo della formazione professionale, lo Stato deve garantire accesso a corsi di qualificazione per i disoccupati. Nel contesto di negoziazioni internazionali in materia di commercio, la Repubblica non può sottoscrivere accordi che minino gli standard minimi di protezione del lavoro. Nella politica dell'emigrazione, le leggi devono contemperare il diritto della persona a trasferirsi con l'interesse generale. A livello individuale, un lavoratore dipendente in una azienda multinazionale ha diritto a essere tutelato dalle norme nazionali anche se la filiale è estera, purché vi sia collegamento significativo con il territorio italiano.
Connessioni
L'articolo 35 dialoga con gli articoli 36-40 (diritti dei lavoratori specifici: retribuzione, riposo, ferie, sciopero). Si lega all'articolo 4 Cost. (diritto al lavoro) e all'articolo 3 (eguaglianza sostanziale). Rimanda agli articoli 38-39 che disciplinano la previdenza e i sindacati. Internazionalmente, la norma richiama la Dichiarazione dell'ILO (International Labour Organization) e il Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che vincolano anche l'Italia.
Domande frequenti
Cosa tutela l'articolo 35 della Costituzione italiana?
L'art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme (subordinato, autonomo, parasubordinato), cura la formazione professionale dei lavoratori, promuove accordi internazionali sui diritti del lavoro e riconosce la libertà di emigrazione con tutela dei lavoratori italiani all'estero.
Cosa dice esattamente l'art. 35 Cost. sulla formazione professionale?
Il secondo comma stabilisce che la Repubblica «cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori»: questo impegno costituisce il fondamento dei fondi interprofessionali, dei centri per l'impiego e di tutte le politiche attive del lavoro finanziate dallo Stato.
La libertà di emigrazione è un diritto garantito dalla Costituzione?
Sì. L'art. 35, quarto comma, riconosce la libertà di emigrazione come diritto costituzionale. Può essere limitata solo dalla legge per motivi di interesse generale, ma tali limiti non possono annullare il diritto nel suo contenuto essenziale.
L'art. 35 Cost. si applica anche ai lavoratori autonomi?
Sì. La formula «in tutte le sue forme ed applicazioni» è stata interpretata dalla Corte Costituzionale in senso ampio, includendo il lavoro autonomo e parasubordinato, con conseguente obbligo del legislatore di estendere le tutele anche a queste categorie.
Quali organizzazioni internazionali sono richiamate dall'art. 35 Cost.?
La norma non nomina organizzazioni specifiche, ma il terzo comma ha costituito la base per la partecipazione dell'Italia all'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), alle convenzioni del Consiglio d'Europa e, in ambito UE, alle direttive sul diritto del lavoro e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
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