Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 Cost. – Titolo III: rapporti economici

In vigore dal 1° gennaio 1948

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 32 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • I cittadini inabili al lavoro e privi di mezzi hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (comma 1).
  • I lavoratori hanno diritto a prestazioni previdenziali adeguate in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (comma 2).
  • Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (comma 3).
  • Lo Stato organizza o integra gli enti preposti; l'assistenza privata rimane libera (commi 4 e 5).
Indice dei contenuti

L'art. 38 Cost. garantisce assistenza ai cittadini inabili, previdenza ai lavoratori e tutela agli inabili, con intervento statale e libertà del privato.

Ratio

L'articolo 38 della Costituzione proclama il diritto di ogni cittadino a non cadere in miseria qualora incapace di auto-sostenersi, instaurando un sistema di protezione sociale fondato sulla solidarietà. La ratio è di inverare l'eguaglianza sostanziale mediante redistribuzione, colmando il divario tra capacità economica e bisogni primari. Il costituente ha inteso porre la base per uno Stato sociale che non si limiti a ordinamenti formali ma attivamente rimuova gli ostacoli alla dignità umana. L'assistenza non è carità ma diritto soggettivo costituzionalmente garantito.

Analisi

La norma si dispiega su quattro livelli. Primo, il diritto al mantenimento e all'assistenza: ogni cittadino inabile al lavoro (per malattia cronica, vecchiaia, disabilità) e sprovvisto di mezzi ha diritto a che lo Stato assicuri i subsistenza minima, sia diretta (reddito di cittadinanza) sia indiretta (servizi sanitari, alloggio). Secondo, i diritti previdenziali dei lavoratori: "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati" per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Qui il sistema previdenziale non è assistenza generica ma protezione assicurativa legata al contributo lavorativo. Terzo, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e minorati: non è segregazione ma inclusione, accompagnamento a forme di partecipazione economica ove possibile. Quarto, l'organizzazione istituzionale: "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" garantiscono i compiti, combinando pubblico (INPS, INAIL, ASL) e privato accreditato. L'assistenza privata rimane libera, quale complemento al sistema pubblico.

Quando si applica

La norma opera concretamente in molteplici situazioni: un sessantenne inabile al lavoro e senza reddito ha diritto a sussidio; una vedova con figli minori ha diritto a pensione di reversibilità; un invalido del lavoro ha diritto al riconoscimento della capacità lavorativa residua e eventualmente a collocamento mirato; una madre di tre figli con reddito al di sotto della soglia di povertà ha diritto a bonus e sussidi familiari. Le amministrazioni locali sono tenute a mantenere servizi di assistenza sociale e sanitaria a carico della finanza pubblica.

Connessioni

L'articolo 38 è cardine dello Stato sociale italiano insieme agli articoli 32 (diritto alla salute) e 33-34 (diritto all'istruzione). Dialoga con l'articolo 3 (eguaglianza sostanziale) e l'articolo 2 (diritti inviolabili). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in questa norma il fondamento anche del diritto alla casa e del diritto ad un livello di vita adeguato. Le leggi di istituzione dell'INPS, INAIL, del SSN e dei servizi sociali costituiscono attuazione legislativa. Il Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 contiene obblighi paralleli in materia di protezione sociale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 94/2025

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della disciplina che escludeva dall'integrazione al trattamento minimo i beneficiari dell'assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. La discriminazione rispetto ai pensionati del sistema misto contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., perche l'inabilita al lavoro impone uguale tutela previdenziale a prescindere dal regime di calcolo della prestazione.

Casi pratici

Caso 1: Pensione di invalidità civile

Tizio, 45 anni, non ha mai lavorato e a seguito di un grave incidente rimane permanentemente inabile al lavoro. Non avendo contributi previdenziali, non può accedere all'INPS. Trova tutela nel comma 1 dell'art. 38 Cost.: lo Stato è tenuto a garantirgli il mantenimento tramite l'assegno di invalidità civile erogato dall'INPS per conto del Ministero dell'Economia, finanziato dalla fiscalità generale e non dai contributi.

Caso 2: Indennità di disoccupazione (NASpI)

Caio, operaio, perde involontariamente il lavoro dopo dieci anni di contribuzione. Il comma 2 dell'art. 38 Cost. gli riconosce il diritto a mezzi adeguati durante la disoccupazione. In applicazione di tale precetto, la legge gli riconosce la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015): un'indennità mensile parametrata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, erogata per un periodo proporzionale ai contributi versati.

Caso 3: Avviamento professionale di persona con disabilità

Sempronia, 28 anni, ha una disabilità motoria certificata al 60%. In virtù del comma 3 dell'art. 38 Cost., ha diritto all'avviamento professionale: si iscrive alle liste del collocamento mirato presso il Centro per l'Impiego e un'azienda con più di 15 dipendenti è obbligata per legge (L. n. 68/1999) ad assumerla nella quota riservata, beneficiando al contempo di sgravi contributivi statali.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 38 della Costituzione italiana?

L'art. 38 Cost. garantisce assistenza sociale ai cittadini inabili e privi di mezzi, previdenza sociale ai lavoratori per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, educazione e avviamento professionale agli inabili e minorati. Affida questi compiti a enti pubblici e lascia libera l'assistenza privata.

Qual è la differenza tra assistenza e previdenza sociale nell'art. 38 Cost.?

L'assistenza sociale (comma 1) tutela qualsiasi cittadino in stato di bisogno, prescindendo da precedenti lavorativi, ed è finanziata dalla fiscalità generale. La previdenza sociale (comma 2) è invece riservata ai lavoratori e si fonda sui contributi versati nel corso del rapporto di lavoro; scatta al verificarsi di eventi specifici come infortuni, malattia o disoccupazione.

L'art. 38 comma 1 Cost. si applica solo agli italiani?

Il testo parla di «ogni cittadino». La Corte Costituzionale e la legislazione ordinaria hanno però progressivamente esteso le tutele essenziali anche agli stranieri regolarmente residenti, in attuazione del principio di dignità della persona (art. 2 Cost.). Il nucleo minimo di assistenza non può essere negato in ragione della sola cittadinanza.

Quali sono gli enti che attuano l'art. 38 della Costituzione?

I principali sono l'INPS, che gestisce pensioni, NASpI, assegni sociali e prestazioni di invalidità civile, e l'INAIL, competente per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esistono poi casse previdenziali di categoria per liberi professionisti (es. Cassa Forense, ENPAM) e il Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute.

I fondi pensione privati sono compatibili con l'art. 38 della Costituzione?

Sì. Il comma 5 dell'art. 38 Cost. sancisce espressamente che «l'assistenza privata è libera». Su questa base si fonda la previdenza complementare regolata dal D.Lgs. n. 252/2005: fondi pensione aperti e chiusi (di categoria) affiancano il sistema pubblico per integrare la pensione obbligatoria, senza sostituire le garanzie minime che lo Stato deve comunque assicurare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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