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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 Cost. – Titolo III: rapporti economici
In vigore dal 1° gennaio 1948
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 32 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 37 - Articolo 37 della Costituzione italiana→Cost. art. 39 - Articolo 39 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 36 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 40 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 35 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 41 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 34 Cost.: Titolo II: Rapporti etico-sociali→Art. 42 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 33 Cost. – Titolo II: Rapporti etico-sociali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 38 Cost. garantisce assistenza ai cittadini inabili, previdenza ai lavoratori e tutela agli inabili, con intervento statale e libertà del privato.
Ratio
L'articolo 38 della Costituzione proclama il diritto di ogni cittadino a non cadere in miseria qualora incapace di auto-sostenersi, instaurando un sistema di protezione sociale fondato sulla solidarietà. La ratio è di inverare l'eguaglianza sostanziale mediante redistribuzione, colmando il divario tra capacità economica e bisogni primari. Il costituente ha inteso porre la base per uno Stato sociale che non si limiti a ordinamenti formali ma attivamente rimuova gli ostacoli alla dignità umana. L'assistenza non è carità ma diritto soggettivo costituzionalmente garantito.
Analisi
La norma si dispiega su quattro livelli. Primo, il diritto al mantenimento e all'assistenza: ogni cittadino inabile al lavoro (per malattia cronica, vecchiaia, disabilità) e sprovvisto di mezzi ha diritto a che lo Stato assicuri i subsistenza minima, sia diretta (reddito di cittadinanza) sia indiretta (servizi sanitari, alloggio). Secondo, i diritti previdenziali dei lavoratori: "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati" per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Qui il sistema previdenziale non è assistenza generica ma protezione assicurativa legata al contributo lavorativo. Terzo, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e minorati: non è segregazione ma inclusione, accompagnamento a forme di partecipazione economica ove possibile. Quarto, l'organizzazione istituzionale: "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" garantiscono i compiti, combinando pubblico (INPS, INAIL, ASL) e privato accreditato. L'assistenza privata rimane libera, quale complemento al sistema pubblico.
Quando si applica
La norma opera concretamente in molteplici situazioni: un sessantenne inabile al lavoro e senza reddito ha diritto a sussidio; una vedova con figli minori ha diritto a pensione di reversibilità; un invalido del lavoro ha diritto al riconoscimento della capacità lavorativa residua e eventualmente a collocamento mirato; una madre di tre figli con reddito al di sotto della soglia di povertà ha diritto a bonus e sussidi familiari. Le amministrazioni locali sono tenute a mantenere servizi di assistenza sociale e sanitaria a carico della finanza pubblica.
Connessioni
L'articolo 38 è cardine dello Stato sociale italiano insieme agli articoli 32 (diritto alla salute) e 33-34 (diritto all'istruzione). Dialoga con l'articolo 3 (eguaglianza sostanziale) e l'articolo 2 (diritti inviolabili). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in questa norma il fondamento anche del diritto alla casa e del diritto ad un livello di vita adeguato. Le leggi di istituzione dell'INPS, INAIL, del SSN e dei servizi sociali costituiscono attuazione legislativa. Il Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 contiene obblighi paralleli in materia di protezione sociale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 94/2025
La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della disciplina che escludeva dall'integrazione al trattamento minimo i beneficiari dell'assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. La discriminazione rispetto ai pensionati del sistema misto contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., perche l'inabilita al lavoro impone uguale tutela previdenziale a prescindere dal regime di calcolo della prestazione.
Casi pratici
Caso 1: Pensione di invalidità civile
Tizio, 45 anni, non ha mai lavorato e a seguito di un grave incidente rimane permanentemente inabile al lavoro. Non avendo contributi previdenziali, non può accedere all'INPS. Trova tutela nel comma 1 dell'art. 38 Cost.: lo Stato è tenuto a garantirgli il mantenimento tramite l'assegno di invalidità civile erogato dall'INPS per conto del Ministero dell'Economia, finanziato dalla fiscalità generale e non dai contributi.
Caso 2: Indennità di disoccupazione (NASpI)
Caio, operaio, perde involontariamente il lavoro dopo dieci anni di contribuzione. Il comma 2 dell'art. 38 Cost. gli riconosce il diritto a mezzi adeguati durante la disoccupazione. In applicazione di tale precetto, la legge gli riconosce la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015): un'indennità mensile parametrata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, erogata per un periodo proporzionale ai contributi versati.
Caso 3: Avviamento professionale di persona con disabilità
Sempronia, 28 anni, ha una disabilità motoria certificata al 60%. In virtù del comma 3 dell'art. 38 Cost., ha diritto all'avviamento professionale: si iscrive alle liste del collocamento mirato presso il Centro per l'Impiego e un'azienda con più di 15 dipendenti è obbligata per legge (L. n. 68/1999) ad assumerla nella quota riservata, beneficiando al contempo di sgravi contributivi statali.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 38 della Costituzione italiana?
L'art. 38 Cost. garantisce assistenza sociale ai cittadini inabili e privi di mezzi, previdenza sociale ai lavoratori per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, educazione e avviamento professionale agli inabili e minorati. Affida questi compiti a enti pubblici e lascia libera l'assistenza privata.
Qual è la differenza tra assistenza e previdenza sociale nell'art. 38 Cost.?
L'assistenza sociale (comma 1) tutela qualsiasi cittadino in stato di bisogno, prescindendo da precedenti lavorativi, ed è finanziata dalla fiscalità generale. La previdenza sociale (comma 2) è invece riservata ai lavoratori e si fonda sui contributi versati nel corso del rapporto di lavoro; scatta al verificarsi di eventi specifici come infortuni, malattia o disoccupazione.
L'art. 38 comma 1 Cost. si applica solo agli italiani?
Il testo parla di «ogni cittadino». La Corte Costituzionale e la legislazione ordinaria hanno però progressivamente esteso le tutele essenziali anche agli stranieri regolarmente residenti, in attuazione del principio di dignità della persona (art. 2 Cost.). Il nucleo minimo di assistenza non può essere negato in ragione della sola cittadinanza.
Quali sono gli enti che attuano l'art. 38 della Costituzione?
I principali sono l'INPS, che gestisce pensioni, NASpI, assegni sociali e prestazioni di invalidità civile, e l'INAIL, competente per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esistono poi casse previdenziali di categoria per liberi professionisti (es. Cassa Forense, ENPAM) e il Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute.
I fondi pensione privati sono compatibili con l'art. 38 della Costituzione?
Sì. Il comma 5 dell'art. 38 Cost. sancisce espressamente che «l'assistenza privata è libera». Su questa base si fonda la previdenza complementare regolata dal D.Lgs. n. 252/2005: fondi pensione aperti e chiusi (di categoria) affiancano il sistema pubblico per integrare la pensione obbligatoria, senza sostituire le garanzie minime che lo Stato deve comunque assicurare.
Fonti consultate: 1 fonte verificate