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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 38 Cost. — Titolo III: rapporti economici

In vigore dal 1° gennaio 1948

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I cittadini inabili al lavoro e privi di mezzi hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (comma 1).
  • I lavoratori hanno diritto a prestazioni previdenziali adeguate in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (comma 2).
  • Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (comma 3).
  • Lo Stato organizza o integra gli enti preposti; l'assistenza privata rimane libera (commi 4 e 5).

L'art. 38 Cost. garantisce assistenza ai cittadini inabili, previdenza ai lavoratori e tutela agli inabili, con intervento statale e libertà del privato.

Ratio

L'articolo 38 della Costituzione proclama il diritto di ogni cittadino a non cadere in miseria qualora incapace di auto-sostenersi, instaurando un sistema di protezione sociale fondato sulla solidarietà. La ratio è di inverare l'eguaglianza sostanziale mediante redistribuzione, colmando il divario tra capacità economica e bisogni primari. Il costituente ha inteso porre la base per uno Stato sociale che non si limiti a ordinamenti formali ma attivamente rimuova gli ostacoli alla dignità umana. L'assistenza non è carità ma diritto soggettivo costituzionalmente garantito.

Analisi

La norma si dispiega su quattro livelli. Primo, il diritto al mantenimento e all'assistenza: ogni cittadino inabile al lavoro (per malattia cronica, vecchiaia, disabilità) e sprovvisto di mezzi ha diritto a che lo Stato assicuri i subsistenza minima, sia diretta (reddito di cittadinanza) sia indiretta (servizi sanitari, alloggio). Secondo, i diritti previdenziali dei lavoratori: "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati" per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Qui il sistema previdenziale non è assistenza generica ma protezione assicurativa legata al contributo lavorativo. Terzo, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e minorati: non è segregazione ma inclusione, accompagnamento a forme di partecipazione economica ove possibile. Quarto, l'organizzazione istituzionale: "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" garantiscono i compiti, combinando pubblico (INPS, INAIL, ASL) e privato accreditato. L'assistenza privata rimane libera, quale complemento al sistema pubblico.

Quando si applica

La norma opera concretamente in molteplici situazioni: un sessantenne inabile al lavoro e senza reddito ha diritto a sussidio; una vedova con figli minori ha diritto a pensione di reversibilità; un invalido del lavoro ha diritto al riconoscimento della capacità lavorativa residua e eventualmente a collocamento mirato; una madre di tre figli con reddito al di sotto della soglia di povertà ha diritto a bonus e sussidi familiari. Le amministrazioni locali sono tenute a mantenere servizi di assistenza sociale e sanitaria a carico della finanza pubblica.

Connessioni

L'articolo 38 è cardine dello Stato sociale italiano insieme agli articoli 32 (diritto alla salute) e 33-34 (diritto all'istruzione). Dialoga con l'articolo 3 (eguaglianza sostanziale) e l'articolo 2 (diritti inviolabili). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in questa norma il fondamento anche del diritto alla casa e del diritto ad un livello di vita adeguato. Le leggi di istituzione dell'INPS, INAIL, del SSN e dei servizi sociali costituiscono attuazione legislativa. Il Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 contiene obblighi paralleli in materia di protezione sociale.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 38 della Costituzione italiana?

L'art. 38 Cost. garantisce assistenza sociale ai cittadini inabili e privi di mezzi, previdenza sociale ai lavoratori per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, educazione e avviamento professionale agli inabili e minorati. Affida questi compiti a enti pubblici e lascia libera l'assistenza privata.

Qual è la differenza tra assistenza e previdenza sociale nell'art. 38 Cost.?

L'assistenza sociale (comma 1) tutela qualsiasi cittadino in stato di bisogno, prescindendo da precedenti lavorativi, ed è finanziata dalla fiscalità generale. La previdenza sociale (comma 2) è invece riservata ai lavoratori e si fonda sui contributi versati nel corso del rapporto di lavoro; scatta al verificarsi di eventi specifici come infortuni, malattia o disoccupazione.

L'art. 38 comma 1 Cost. si applica solo agli italiani?

Il testo parla di «ogni cittadino». La Corte Costituzionale e la legislazione ordinaria hanno però progressivamente esteso le tutele essenziali anche agli stranieri regolarmente residenti, in attuazione del principio di dignità della persona (art. 2 Cost.). Il nucleo minimo di assistenza non può essere negato in ragione della sola cittadinanza.

Quali sono gli enti che attuano l'art. 38 della Costituzione?

I principali sono l'INPS, che gestisce pensioni, NASpI, assegni sociali e prestazioni di invalidità civile, e l'INAIL, competente per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esistono poi casse previdenziali di categoria per liberi professionisti (es. Cassa Forense, ENPAM) e il Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute.

I fondi pensione privati sono compatibili con l'art. 38 della Costituzione?

Sì. Il comma 5 dell'art. 38 Cost. sancisce espressamente che «l'assistenza privata è libera». Su questa base si fonda la previdenza complementare regolata dal D.Lgs. n. 252/2005: fondi pensione aperti e chiusi (di categoria) affiancano il sistema pubblico per integrare la pensione obbligatoria, senza sostituire le garanzie minime che lo Stato deve comunque assicurare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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