Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 Cost. – Titolo III: rapporti economici

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

In sintesi

  • L'art. 40 Cost. garantisce il diritto di sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori.
  • Il diritto non è assoluto: la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per disciplinarne l'esercizio.
  • In assenza di una legge generale, la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno colmato le lacune normative.
  • Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero è regolato dalla Legge 146/1990, che impone obblighi di preavviso e prestazioni minime.
Indice dei contenuti

L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, che si esercita nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria.

Ratio

L'articolo 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero come forma di lotta dei lavoratori per la tutela dei propri interessi economici e professionali, pur situandolo in una cornice di legalità. La ratio è di vietare il lavoro forzato e di permettere ai lavoratori di sottrarsi temporaneamente al rapporto di lavoro come mezzo di pressione negoziante, escludendo tuttavia il sabotaggio e la violenza. Il costituente ha inteso equilibrare il diritto di protezione del lavoro con la necessità di ordine pubblico e continuità dei servizi essenziali.

Analisi

La disposizione è formulata sinteticamente: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Ciò significa tre cose essenziali. Primo, l'esercizio del diritto di sciopero è legittimo, non punibile penalmente in sé. Secondo, lo sciopero non è illimitato: la legge può e deve disciplinare le modalità, i tempi, le avvertenze di preavviso, le esclusioni per categorie (magistratura, forze armate). Terzo, la legge ordinaria deve essere proporzionata: non può eliminare il diritto ma solo regolarne l'esercizio. La giurisprudenza ha chiarito che l'articolo 40 tutela lo sciopero anche non-sindacale, purché organizzato e non violento. Sono esclusi dal diritto di sciopero i servizi essenziali (ospedali, trasporti pubblici, magistratura) ove la legge impone "servizi minimi garantiti" e preavviso.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che lavoratori cessino il lavoro per ottenere una modifica del contratto collettivo, una rivendicazione salariale o condizioni di sicurezza. Uno sciopero può essere legittimo anche se non autorizzato dal sindacato, purché rispetti le leggi di regolazione (preavviso, cauzioni). È legittimo uno sciopero di categoria; è illegittimo uno sciopero che preveda violenza, blocco illegale di infrastrutture critiche, danneggiamento di beni. Nel settore ferroviario, lo sciopero deve osservare obblighi di preavviso e garanzia di servizi minimi.

Connessioni

L'articolo 40 completa l'architettura di tutela del lavoro insieme agli articoli 35-39. Si lega al diritto di associazione sindacale (art. 39) e alla libertà di opinione (art. 21), poiché lo sciopero è anche forma di protesta politica. Dialoga con l'articolo 13 (libertà personale), poiché nessuno può essere costretto a lavorare contro la propria volontà. Le leggi ordinarie di regolazione dello sciopero (es. L. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali) costituiscono attuazione. La Convenzione ILO n. 87 sulla libertà sindacale e il Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali riconoscono il diritto di sciopero.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 31/1969

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimita parziale dell'art. 330 c.p. (abbandono collettivo di pubblici uffici) limitatamente agli scioperi economici che non compromettono servizi essenziali. Il diritto di sciopero ex art. 40 Cost. puo subire limitazioni soggettive solo per categorie cui sono demandati compiti di preminente interesse generale dello Stato.

Corte Cost., sent. n. 290/1974

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 503 c.p. nella parte che puniva lo sciopero politico, salvo quando diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a impedire l'esercizio dei poteri sovrani. Lo sciopero ex art. 40 Cost. ha rilevanza non solo contrattuale ma anche come manifestazione di liberta.

Casi pratici

Caso 1: Sciopero nel trasporto ferroviario

Tizio, macchinista di Trenitalia, aderisce a uno sciopero indetto dal proprio sindacato. Il sindacato ha inviato preavviso di 10 giorni alla Commissione di Garanzia e garantisce le fasce orarie di servizio minimo previste dall'accordo. Tizio può legittimamente astenersi dal lavoro nelle ore non coperte dalle prestazioni indispensabili, senza incorrere in sanzioni disciplinari.

Caso 2: Sciopero a singhiozzo in fabbrica

Caio e i colleghi di uno stabilimento metalmeccanico proclamano uno sciopero articolato di 30 minuti per ogni ora di lavoro per tre giorni consecutivi. Il datore di lavoro contesta la legittimità della forma, ritenendola uno sciopero anomalo sproporzionatamente lesivo della produzione rispetto al sacrificio economico dei lavoratori. La giurisprudenza esamina caso per caso se la modalità sia coperta dal diritto o integri un abuso, potendo il datore sospendere dalla retribuzione anche i lavoratori che non hanno scioperato ma non hanno potuto operare per l'interruzione della catena.

Caso 3: Sciopero politico

Sempronio aderisce a uno sciopero generale di 24 ore proclamato per protestare contro una manovra finanziaria del Governo. La Corte Costituzionale ritiene legittimo lo sciopero politico-economico (diretto a influenzare scelte legislative in materia di lavoro), mentre rimane vietato lo sciopero puramente politico volto a sovvertire l'ordinamento costituzionale. Lo sciopero generale di Sempronio rientra nella prima categoria ed è tutelato dall'art. 40 Cost.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 40 della Costituzione italiana?

L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori, precisando che esso si esercita nei limiti stabiliti dalle leggi ordinarie che lo regolano.

Esiste una legge generale sullo sciopero in Italia?

No. Nel settore privato non esiste una legge generale: i limiti sono stati definiti dalla giurisprudenza. Nei servizi pubblici essenziali si applica invece la Legge 146/1990, che impone preavviso, prestazioni minime e procedure di raffreddamento.

Qual è la differenza tra l'art. 39 e l'art. 40 della Costituzione?

L'art. 39 garantisce la libertà sindacale e il diritto dei sindacati di stipulare contratti collettivi. L'art. 40 tutela specificamente il diritto di sciopero come strumento di autotutela collettiva dei lavoratori. I due articoli sono complementari nell'ambito dei rapporti economici.

Lo sciopero politico è lecito in Italia?

È lecito lo sciopero politico-economico, cioè quello volto a influenzare scelte del legislatore in materia economica e del lavoro (es. sciopero generale contro una manovra finanziaria). È invece vietato lo sciopero con finalità anticostituzionale, diretto a sovvertire l'ordinamento democratico.

Cosa rischia un lavoratore che sciопера senza rispettare le regole?

Il lavoratore perde la retribuzione per le ore di assenza, ma non può essere licenziato per il solo fatto di aver scioperato. Se lo sciopero è illegittimo (es. mancato preavviso nei servizi essenziali), possono scattare sanzioni disciplinari a carico del sindacato proclamante e, in casi estremi, del singolo lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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