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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 Cost. – Titolo III: rapporti economici
In vigore dal 1° gennaio 1948
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 41 - Articolo 41 della Costituzione italiana→Cost. art. 43 - Articolo 43 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 40 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 44 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 39 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 45 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 38 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 46 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 37 Cost.: Titolo III: rapporti economici
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 42 Cost. delinea il regime costituzionale della proprietà, conciliando la garanzia del diritto individuale con la sua funzione sociale e con il potere di espropriazione per ragioni di interesse generale.
Ratio
La norma esprime la scelta dei Costituenti di abbandonare la concezione assoluta della proprietà di matrice ottocentesca per accogliere un modello in cui il diritto è riconosciuto in quanto strumento di realizzazione della persona, ma è funzionalmente conformato dalla legge alla luce di interessi collettivi. La proprietà diviene così istituto a contenuto variabile, suscettibile di compressione e di modulazione in funzione di esigenze sociali, economiche e ambientali.
Analisi
Il primo comma stabilisce il principio della coesistenza tra proprietà pubblica e privata, con la possibilità che i beni economici appartengano allo Stato, a enti pubblici o a privati. Il secondo comma riconosce e garantisce la proprietà privata, attribuendo alla legge il compito di determinarne modi di acquisto, godimento e limiti. La nozione di funzione sociale ha consentito alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità di legittimare numerosi interventi conformativi (vincoli urbanistici, paesaggistici, locazioni equocanonate, riforma fondiaria). L'accessibilità a tutti esprime una vocazione sociale del diritto di proprietà, evitando la sua concentrazione e favorendo la diffusione. Il terzo comma ammette l'espropriazione per motivi d'interesse generale, da disciplinarsi con legge e accompagnata da indennizzo; la giurisprudenza costituzionale ne ha precisato i criteri di adeguatezza, in dialogo con la giurisprudenza CEDU sull'art. 1 Protocollo n. 1. Il quarto comma disciplina la successione, fissando una riserva di legge in materia.
Quando si applica
L'art. 42 Cost. costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi che incidono sulla proprietà privata: discipline urbanistiche, normative sulla casa, regolamentazione dei beni culturali, interventi ambientali, leggi tributarie patrimoniali. Opera, inoltre, come canone interpretativo che orienta l'applicazione delle norme del Codice civile (artt. 832 e ss.) e delle leggi speciali. È invocato frequentemente nel contenzioso espropriativo, sia interno sia dinanzi alla Corte EDU.
Confronto sistemico
Va letto in correlazione con gli artt. 41 e 43 Cost., con cui forma la cornice costituzionale dei rapporti economici, con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU sulla protezione della proprietà, con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE. Si raccorda altresì con le competenze legislative dello Stato e delle Regioni (art. 117 Cost.) e con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) nella gestione dei beni comuni.
Profili problematici
Il principale nodo applicativo riguarda la quantificazione dell'indennizzo espropriativo, materia su cui la Corte costituzionale è intervenuta più volte allineandosi al criterio del valore venale recepito dopo le pronunce CEDU. Ulteriori temi controversi sono i vincoli urbanistici a contenuto sostanzialmente espropriativo, la tutela dei beni comuni, il rapporto tra funzione sociale e diritti dei creditori del proprietario. Resta in evoluzione il dibattito sulla proprietà digitale e sui beni immateriali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 10/2014
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Corte Costituzionale
Casi pratici
Caso 1: Espropriazione con indennizzo congruo
Tizio è proprietario di un terreno espropriato per la realizzazione di una linea ferroviaria. L'indennità inizialmente offerta è inferiore al valore venale; Tizio impugna la determinazione invocando l'art. 42, comma 3, Cost. e la giurisprudenza CEDU.
Caso 2: Vincolo urbanistico
Caia detiene un'area edificabile sottoposta a vincolo di inedificabilità. La Corte costituzionale, valutando la disposizione regionale, esamina la compatibilità del vincolo con la funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost.
Caso 3: Successione legittima
Mevio decede senza testamento; la quota di legittima spettante al coniuge Caia è determinata dalla legge nei limiti fissati dagli artt. 536 e ss. c.c., in attuazione del principio di riserva di legge stabilito dall'art. 42, comma 4, Cost.
Domande frequenti
Cosa significa funzione sociale della proprietà?
È la dimensione del diritto di proprietà che giustifica limitazioni legali per ragioni di interesse generale: pianificazione urbanistica, tutela ambientale, equa distribuzione delle risorse. La funzione sociale legittima la conformazione del diritto, non la sua negazione.
Come si determina l'indennizzo in caso di espropriazione?
Dopo le pronunce della Corte EDU e della Corte costituzionale, il criterio è quello del valore venale del bene. L'indennizzo deve essere congruo, ragionevolmente proporzionato al valore di mercato, salvo deroghe giustificate da prevalenti interessi pubblici.
La legge può limitare la proprietà privata?
Sì. L'art. 42, comma 2, Cost. attribuisce alla legge il compito di disciplinare modi di acquisto, godimento e limiti della proprietà privata, in funzione sociale e di accessibilità a tutti. Tali limiti devono essere ragionevoli e proporzionati allo scopo perseguito.
L'art. 42 tutela anche la proprietà pubblica?
Sì. Il primo comma stabilisce la coesistenza tra proprietà pubblica e privata, riconoscendo come legittima la titolarità di beni economici in capo allo Stato e agli enti pubblici. Il regime dei beni pubblici è disciplinato dagli artt. 822 e ss. c.c. e da leggi speciali.
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