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Art. 45 Cost. — Titolo III: rapporti economici
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 45 Cost. tutela la cooperazione mutualistica senza fini speculativi e garantisce protezione e sviluppo dell'artigianato.
Ratio
L'articolo 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione come modello organizzativo alternativo al capitalismo speculativo, fondato su principi di mutualità e solidarietà. La ratio è di promuovere un'economia che non sia egemonizzata dalla ricerca del massimo profitto individuale ma fondata su collaborazione paritetica tra soci. Il costituente ha inteso porre base per un modello ibrido di economia: mercato privato, ma con spazi significativi per organizzazioni non-lucrative orientate al soddisfacimento dei bisogni collettivi. L'articolo inoltre tutela l'artigianato come espressione di autonomia economica e sapere tecnico diffuso.
Analisi
La disposizione articola due componenti. Primo, sulle cooperative: la Repubblica "riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Il sintagma "mutualità" significa che i soci cooperano per il loro vantaggio reciproco, non per profitto da distribuire a terzi. Il divieto di "speculazione privata" esclude che una cooperativa possa essere uno strumento di arricchimento dei soli dirigenti. "Funzione sociale" significa che la cooperativa produce esternalità positive alla comunità: occupazione, servizi, prevenzione dello sfruttamento. Secondo, la promozione: "La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei", attraverso agevolazioni fiscali, credito agevolato, priorità nelle gare pubbliche. Terzo, il controllo democratico e la finalità: "assicura con opportuni controlli il carattere e le finalità" della cooperativa, escludendo che divenga impresa capitalista camuffata. Quanto all'artigianato, "La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato", riconoscendo che l'artigiano è imprenditore autonomo, diverso sia dal capitalista che dal lavoratore dipendente, e meritevole di protezione specifica (credito, formazione, mercato).
Quando si applica
La norma opera in vari contesti: una cooperativa di produzione e lavoro (es. cooperativa di muratori) gode di agevolazioni fiscali se rispetta il principio di mutualità; una cooperativa di consumo (es. supermercati Coop) ha il dovere di distribuire gli utili ai soci secondo principi democratici; una cooperativa di servizi non può allocare profitti a dirigenti esterni ai soci. Nel caso di un artigiano falegname, la legge deve fornire agevolazioni (microcredito per l'acquisto di macchinari, sospensione di contributi in periodo di crisi) e formazione. Una città non può escludere dalla gara per mensa scolastica una cooperativa di catering anche se con prezzo leggermente superiore, se la cooperativa offre garanzie di sostenibilità e qualità.
Connessioni
L'articolo 45 si inscrive nella cornice dell'economia mista costituzionale (artt. 35-47) e dialoga con l'articolo 42 (proprietà privata), di cui rappresenta una forma speciale. Si lega all'articolo 4 (diritto al lavoro) e all'articolo 36 (retribuzione dignitosa). La legge sulla cooperazione (L. 127/1991 e successivi) e la disciplina dell'artigianato (L. 443/1985) costituiscono attuazione. La Convenzione ILO n. 193 sulla promozione delle cooperative e le direttive UE sulla responsabilità sociale dell'impresa forniscono contesto internazionale. La giurisprudenza ha sviluppato il concetto di "impresa sociale" anche al di là della forma cooperativa classica.
Domande frequenti
Cosa tutela l'articolo 45 della Costituzione italiana?
L'art. 45 Cost. tutela la cooperazione mutualistica senza fini speculativi e l'artigianato, imponendo allo Stato di promuoverli e di vigilare sul rispetto delle loro finalità.
Cosa si intende per cooperazione a carattere di mutualità?
La mutualità indica che i soci cooperano tra loro per ottenere vantaggi reciproci diretti (lavoro, beni o servizi a condizioni migliori), senza che il profitto distribuito a terzi sia lo scopo principale dell'ente.
Quali controlli prevede l'art. 45 Cost. sulle cooperative?
La Costituzione rinvia alla legge ordinaria l'istituzione di controlli adeguati. In concreto, si tratta delle revisioni cooperative effettuate dal Ministero del Lavoro o dalle associazioni nazionali riconosciute, volte a verificare il mantenimento dei requisiti mutualistici.
L'art. 45 Cost. giustifica le agevolazioni fiscali alle cooperative?
Sì. La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimi i regimi fiscali di favore per le cooperative a mutualità prevalente proprio perché fondati sulla funzione sociale riconosciuta dall'art. 45 Cost., purché i benefici siano proporzionati e condizionati al rispetto dei requisiti mutualistici.
Cosa prevede il secondo comma dell'art. 45 Cost. sull'artigianato?
Il secondo comma impone al legislatore di tutelare e sviluppare l'artigianato. In attuazione di questo mandato è stata emanata la legge-quadro n. 443/1985, che definisce l'impresa artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'Albo, con accesso a misure di sostegno creditizio e agevolazioni fiscali.
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