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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Domande rapide
Come si distribuisce la potesta legislativa ex art. 117?
Lo Stato ha competenza esclusiva nelle materie del comma 2; vi e legislazione concorrente nelle materie del comma 3 (Stato fissa i principi fondamentali, Regioni il dettaglio); le materie non elencate sono di competenza residuale regionale.
Quali sono le materie di competenza esclusiva statale?
Politica estera e UE, immigrazione, difesa, moneta, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, LEP dei diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente, dogane (art. 117 co. 2).
Cosa significa legislazione concorrente?
Materia in cui lo Stato fissa con legge i principi fondamentali e le Regioni emanano la disciplina di dettaglio. Comprende salute, istruzione, governo del territorio, energia, trasporti, ordinamento sportivo, ecc.
Quali materie spettano alle Regioni in via residuale?
Tutte le materie non espressamente riservate allo Stato dal comma 2 o oggetto di legislazione concorrente: agricoltura, turismo, commercio, servizi sociali, polizia locale, artigianato.
Quali vincoli incontra la potesta legislativa regionale?
Il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Le Regioni non possono inoltre violare i LEP fissati dalla legge statale.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 158 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 116 - Articolo 116 della Costituzione italiana→Cost. art. 118 - Articolo 118 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 115 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 119 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 114 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 120 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 113 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio→Art. 121 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 112 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 117 Cost. ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia esclusiva, concorrente e residuale.
Ratio
L'articolo 117 della Costituzione, nella versione modificata dalla riforma del 2001, ridisegna il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Dalla formulazione originaria (Stato ha competenza esclusiva, Regioni competenza residuale) si è passati a un modello di competenze concorrenti e residuali. Il principio cardine è il decentramento legislativo: le Regioni acquisiscono potestà legislativa su materie sempre più ampie, mentre lo Stato conserva competenze esclusive su materie di rilievo nazionale e internazionale. Il fondamento è il principio di sussidiarietà e il riconoscimento dell'autonomia regionale.
Analisi
L'articolo, nella sua forma attuale, struttura il riparto in tre categorie: competenze legislative esclusive dello Stato (art. 117, comma 2), competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, non integralmente trascritto nel testo fornito), e competenze residuali delle Regioni (art. 117, comma 4). Il primo comma pone il principio generale: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Questo significa che la Costituzione è legge suprema, e tanto lo Stato quanto le Regioni devono adeguarsi; inoltre, l'appartenenza all'Unione europea e i trattati internazionali (WTO, CEDU, ecc.) vincolano sia il legislatore statale sia quello regionale. In materie esclusive dello Stato (difesa, moneta, sanità nazionale, diritto penale), solo il Parlamento nazionale può legiferare. In materie concorrenti (cultura, turismo, protezione civile, ambiente), sia Stato sia Regioni legiferano, ma lo Stato fissa i princìpi generali e le Regioni disciplinano i dettagli. In tutte le altre materie, la competenza è residuale delle Regioni.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una Regione adotta una legge o che il Parlamento legiferi su materia che potrebbe essere di competenza regionale. Ad esempio, se la Regione Toscana legifera su materia di esclusiva competenza statale (diritto penale), la legge regionale è incostituzionale. Se lo Stato stabilisce standard ambientali (materia concorrente) e la Regione Piemonte adotta standard più stringenti in conformità ai principi statali, è legittima. Se la Regione Veneto legiferi su materia residuale (ad es., ordinamento dei servizi sociali), non necessita di autorizzazione statale. La Corte costituzionale arbitra i conflitti di competenza.
Connessioni
L'art. 117 è il cuore del federalismo italiano, si coordina con l'art. 116 Cost. (autonomia speciale), l'art. 118 Cost. (sussidiarietà), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), l'art. 114 Cost. (enti territoriali). La riforma del 2001 ha modificato profondamente l'art. 117, ampliando le competenze regionali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 189/2021
La Corte ha applicato il riparto di competenze ex art. 117 Cost. dichiarando incostituzionali norme regionali in materia ambientale, ribadendo che la tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117 c. 2 lett. s) e che le Regioni possono intervenire solo elevando gli standard di protezione e non riducendoli.
Corte Cost., sent. n. 192/2024
Pronunciandosi sulla legge sull'autonomia differenziata, la Corte ha precisato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 c. 2 lett. m) Cost. richiede una disciplina legislativa statale puntuale, non delegabile in bianco al Governo, perché incide sull'uguaglianza dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la legge regionale sul commercio ambulante
Tizio è un ambulante che opera in Lombardia e si vede applicare una normativa regionale che limita orari e aree di vendita in modo più restrittivo rispetto alla disciplina statale. Il suo avvocato valuta se la legge regionale sia legittima: trattandosi di materia di competenza residuale regionale (commercio), la Regione ha ampia potestà legislativa ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. purché rispetti la normativa europea sulla libera prestazione dei servizi (direttiva Bolkestein, d.lgs. 59/2010). La difesa statale sarebbe praticabile solo invocando un eventuale contrasto con principi di tutela della concorrenza, materia esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e).
Caso 2: Caio e il piano energetico regionale
Caio è titolare di un'impresa che intende installare un impianto eolico in Toscana. La Regione ha adottato un piano energetico che fissa criteri localizzativi più restrittivi rispetto alle linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010). Il TAR investito della questione solleva conflitto: la produzione e distribuzione di energia rientra nella legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. Le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali statali. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (sentt. nn. 119/2010, 224/2012) che le linee guida nazionali costituiscono principi fondamentali inderogabili, pertanto la normativa regionale più restrittiva è incostituzionale nella misura in cui introduce divieti non previsti dalla fonte statale.
Caso 3: Sempronio e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie
Sempronio, residente in Calabria, lamenta che la sua Regione eroghi prestazioni oncologiche con tempi d'attesa di molto superiori a quelli garantiti in Lombardia, violando i LEP fissati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa. I LEP rientrano nella potestà esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. m) e costituiscono standard minimi inderogabili: la loro violazione da parte della Regione espone quest'ultima a poteri sostitutivi statali ai sensi dell'art. 120 Cost., nonché a responsabilità per lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 117 della Costituzione italiana?
L'art. 117 Cost. disciplina la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, individuando materie di esclusiva competenza statale, materie di legislazione concorrente (Stato fissa i principi, Regioni le norme di dettaglio) e materie di competenza residuale regionale (tutto ciò non espressamente riservato allo Stato o alla legislazione concorrente).
Qual è la differenza tra l'art. 117 Cost. prima e dopo la riforma del 2001?
Prima della riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001), la logica era invertita: la Costituzione elencava le materie regionali e il residuo spettava allo Stato. Dopo la riforma, l'art. 117 elenca le materie esclusive statali e quelle concorrenti, mentre tutto il resto è di competenza residuale regionale, ampliando significativamente l'autonomia normativa delle Regioni.
Cosa prevede l'art. 117, comma 3, della Costituzione?
Il comma 3 dell'art. 117 elenca le materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali delle Regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica, tutela della salute, alimentazione, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, energia, previdenza complementare, coordinamento della finanza pubblica e molto altro. In queste materie lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni adottano la disciplina di dettaglio.
Cosa stabilisce l'art. 117 della Costituzione italiana in materia di vincoli europei?
Il primo comma dell'art. 117 Cost. impone a Stato e Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dell'ordinamento comunitario (UE) e degli obblighi internazionali. Ciò significa che una legge regionale o statale che contrasti con il diritto dell'Unione europea è costituzionalmente illegittima per violazione indiretta dell'art. 117, comma 1, Cost., come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.
Cosa si intende per potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.?
Il quarto comma dell'art. 117 Cost. riconosce alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato (comma 2) né incluse nella legislazione concorrente (comma 3). Si tratta della cd. clausola residuale regionale: rientrano, ad esempio, il commercio, il turismo, l'artigianato, l'industria. È una scelta opposta alla Costituzione del 1948, che attribuiva la clausola residuale allo Stato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate