Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Domande rapide

Cosa prevede l'art. 119 della Costituzione?
Riconosce autonomia finanziaria di entrata e di spesa agli enti locali e alle Regioni, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci. Disciplina tributi propri, compartecipazioni, fondo perequativo e risorse aggiuntive.
Cosa sono i tributi propri degli enti territoriali?
Tributi istituiti e applicati dagli enti nell'ambito della loro autonomia, in armonia con la Costituzione e coordinati con il sistema tributario statale. Esempi: IMU, TASI, TARI, IRAP regionale, addizionale IRPEF.
Cos'e il fondo perequativo previsto dall'art. 119?
Fondo statale senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacita fiscale per abitante. Mira a garantire pari opportunita di erogazione dei servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale.
Quando sono ammessi interventi statali aggiuntivi?
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta sociale, per rimuovere squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.
Gli enti territoriali possono indebitarsi?
Si, ma solo per finanziare spese di investimento, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti regionali sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 78 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  • Gli enti territoriali devono rispettare l'equilibrio dei propri bilanci.
  • Concorrono all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  • Nella versione completa post-riforma 2001: autonomia tributaria propria, fondo perequativo, divieto di indebitamento per spese correnti.
Indice dei contenuti

Autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei vincoli UE e dell'equilibrio di bilancio.

Ratio

L'articolo 119 della Costituzione, modificato dalla riforma del 2001, riconosce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali: non può esserci autonomia amministrativa e legislativa senza autonomia di bilancio. La norma fonda su un principio di corresponsabilità: gli enti che decidono come spendere devono anche controllare i loro introiti e gestire il bilancio in equilibrio. Il fondamento è il principio della responsabilità politica e della trasparenza fiscale.

Analisi

Il primo comma sancisce che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Autonomia di entrata significa che gli enti territoriali possono istituire tributi propri (imposte comunali, tasse regionali), accanto ai trasferimenti dallo Stato. Autonomia di spesa significa che gli enti decidono come allocare le risorse secondo le loro priorità politiche. Però, deve essere rispettato l'equilibrio dei relativi bilanci: gli enti territoriali non possono spendere più di quanto incassano (principio del pareggio di bilancio, successivamente codificato in costituzione con la riforma del 2012). Il secondo comma introduce un vincolo europeo: gli enti territoriali concorrono a assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Questo significa che anche Comuni e Regioni sono vincolati dal Patto di stabilità europeo, dal vincolo del debito pubblico, e da normative UE su fisco e spesa pubblica. Non possono agire in autonomia se compromettono il patto di bilancio italiano.

Quando si applica

La norma si applica nella gestione dei bilanci territoriali: un Comune approva un bilancio in disavanzo sistematico senza coprire il deficit, violando l'art. 119. Una Regione istituisce una nuova tassa senza ridurre altre spese, aumentando la pressione fiscale oltre la sostenibilità, viola l'art. 119. Se lo Stato centralizza risorse (trasferimenti), ma impone vincoli che rendono impossibile un bilancio in equilibrio, il vincolo europeo può giustificare una revisione. Un Comune che riceve finanziamenti dall'UE per progetti ambientali non può usarli per altre finalità senza rischi di denuncia all'UE stessa.

Connessioni

L'art. 119 si lega all'art. 97 Cost. (equilibrio di bilancio statale), all'art. 117 Cost. (riparto competenze), all'art. 118 Cost. (sussidiarietà), e ai vincoli europei derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'UE e dai regolamenti fiscali comunitari. La disciplina è nel d.lgs. 267/2000 e in leggi di bilancio annuali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 37/2004

NON FONDATEZZA CON PRINCIPI SISTEMATICI

La Corte traccia il quadro sistematico dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Regioni ed enti locali ex art. 119 Cost., riconoscendo una fase transitoria in cui lo Stato conserva poteri d'intervento nella disciplina dei tributi locali fino al compiuto assetto del federalismo fiscale. Le risorse autonome devono comporsi di tributi propri e compartecipazioni a tributi statali riferiti al territorio dell'ente.

Corte Cost., sent. n. 423/2004

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni che vincolavano risorse del Fondo nazionale politiche sociali a destinazioni specifiche, perche l'art. 119 Cost. vieta allo Stato di prevedere finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale o concorrente. Le Regioni godono di autonomia di entrata e di spesa e di risorse autonome sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite.

Casi pratici

Caso 1: Il Comune di Tizio e il tributo locale illegittimo

Il Comune di Tizio, ente di medie dimensioni in difficoltà finanziaria, delibera l'istituzione di un'addizionale IRPEF comunale superiore all'aliquota massima fissata dalla legge statale di coordinamento, motivando la scelta con la propria autonomia tributaria ex art. 119 Cost. La Regione impugna la delibera. Il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità: l'autonomia tributaria degli enti locali garantita dall'art. 119 non è illimitata, ma deve svolgersi «in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento» stabiliti con legge statale. Il Comune non può unilateralmente derogare ai limiti massimi fissati dal legislatore nazionale.

Caso 2: La Regione Caio e il mutuo per spese correnti

La Regione Caio, per far fronte a una grave crisi di liquidità causata da ritardi nei trasferimenti erariali, delibera di contrarre un mutuo bancario da destinare al pagamento degli stipendi del personale regionale (spesa corrente). Il Governo impugna la legge regionale di autorizzazione davanti alla Corte costituzionale. La Consulta dichiara l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 119, quinto comma, Cost.: il divieto di indebitamento per spese correnti è assoluto e non ammette deroghe nemmeno in situazioni emergenziali, essendo posto a presidio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico complessivo.

Caso 3: Il Comune di Sempronio e il fondo perequativo

Il Comune di Sempronio, piccolo ente del Mezzogiorno con bassa capacità fiscale per abitante, lamenta di ricevere trasferimenti perequativi insufficienti rispetto ai fabbisogni standard calcolati per i servizi fondamentali. Il Consiglio comunale delibera un ricorso stragiudiziale e avvia un confronto con il Ministero dell'Economia. La vicenda illustra la tensione tra il diritto costituzionale al fondo perequativo senza vincoli di destinazione (art. 119, terzo comma) e la discrezionalità legislativa nella determinazione delle quote, nonché le perduranti difficoltà attuative del federalismo fiscale nonostante la legge n. 42/2009.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 119 della Costituzione italiana?

L'art. 119 Cost. garantisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilendo al contempo i limiti: rispetto dell'equilibrio di bilancio, coordinamento statale della finanza pubblica, divieto di indebitamento per spese correnti e osservanza dei vincoli economici derivanti dall'Unione europea.

Cosa attribuisce l'art. 119 della Costituzione ai Comuni?

L'art. 119 attribuisce ai Comuni autonomia finanziaria di entrata (inclusa la potestà tributaria propria) e di spesa, il diritto a partecipare al fondo perequativo statale, la possibilità di ricevere risorse aggiuntive dallo Stato per interventi speciali, e il potere di ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Secondo l'art. 119 della Costituzione, i Comuni possono fare debiti?

Sì, ma solo per finanziare spese di investimento (es. opere pubbliche, infrastrutture), con obbligo di definire contestuali piani di ammortamento. È costituzionalmente vietato ricorrere all'indebitamento per coprire spese correnti come stipendi o acquisti ordinari.

Cos'è il fondo perequativo previsto dall'art. 119?

È un fondo istituito dallo Stato e destinato agli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante, al fine di ridurre le disparità economiche tra le diverse aree del Paese. Non ha vincoli di destinazione, nel senso che gli enti beneficiari possono liberamente decidere come impiegarlo.

Qual è il rapporto tra l'art. 119 Cost. e i vincoli dell'Unione europea?

L'art. 119 Cost. impone agli enti territoriali di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'UE (Patto di Stabilità e Crescita, fiscal compact). Ciò significa che l'autonomia finanziaria locale non è illimitata e deve contribuire al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati a livello europeo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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