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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 119 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

In sintesi

  • Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  • Gli enti territoriali devono rispettare l'equilibrio dei propri bilanci.
  • Concorrono all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  • Nella versione completa post-riforma 2001: autonomia tributaria propria, fondo perequativo, divieto di indebitamento per spese correnti.

Autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei vincoli UE e dell'equilibrio di bilancio.

Ratio

L'articolo 119 della Costituzione, modificato dalla riforma del 2001, riconosce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali: non può esserci autonomia amministrativa e legislativa senza autonomia di bilancio. La norma fonda su un principio di corresponsabilità: gli enti che decidono come spendere devono anche controllare i loro introiti e gestire il bilancio in equilibrio. Il fondamento è il principio della responsabilità politica e della trasparenza fiscale.

Analisi

Il primo comma sancisce che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Autonomia di entrata significa che gli enti territoriali possono istituire tributi propri (imposte comunali, tasse regionali), accanto ai trasferimenti dallo Stato. Autonomia di spesa significa che gli enti decidono come allocare le risorse secondo le loro priorità politiche. Però, deve essere rispettato l'equilibrio dei relativi bilanci: gli enti territoriali non possono spendere più di quanto incassano (principio del pareggio di bilancio, successivamente codificato in costituzione con la riforma del 2012). Il secondo comma introduce un vincolo europeo: gli enti territoriali concorrono a assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Questo significa che anche Comuni e Regioni sono vincolati dal Patto di stabilità europeo, dal vincolo del debito pubblico, e da normative UE su fisco e spesa pubblica. Non possono agire in autonomia se compromettono il patto di bilancio italiano.

Quando si applica

La norma si applica nella gestione dei bilanci territoriali: un Comune approva un bilancio in disavanzo sistematico senza coprire il deficit, violando l'art. 119. Una Regione istituisce una nuova tassa senza ridurre altre spese, aumentando la pressione fiscale oltre la sostenibilità, viola l'art. 119. Se lo Stato centralizza risorse (trasferimenti), ma impone vincoli che rendono impossibile un bilancio in equilibrio, il vincolo europeo può giustificare una revisione. Un Comune che riceve finanziamenti dall'UE per progetti ambientali non può usarli per altre finalità senza rischi di denuncia all'UE stessa.

Connessioni

L'art. 119 si lega all'art. 97 Cost. (equilibrio di bilancio statale), all'art. 117 Cost. (riparto competenze), all'art. 118 Cost. (sussidiarietà), e ai vincoli europei derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'UE e dai regolamenti fiscali comunitari. La disciplina è nel d.lgs. 267/2000 e in leggi di bilancio annuali.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 119 della Costituzione italiana?

L'art. 119 Cost. garantisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilendo al contempo i limiti: rispetto dell'equilibrio di bilancio, coordinamento statale della finanza pubblica, divieto di indebitamento per spese correnti e osservanza dei vincoli economici derivanti dall'Unione europea.

Cosa attribuisce l'art. 119 della Costituzione ai Comuni?

L'art. 119 attribuisce ai Comuni autonomia finanziaria di entrata (inclusa la potestà tributaria propria) e di spesa, il diritto a partecipare al fondo perequativo statale, la possibilità di ricevere risorse aggiuntive dallo Stato per interventi speciali, e il potere di ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Secondo l'art. 119 della Costituzione, i Comuni possono fare debiti?

Sì, ma solo per finanziare spese di investimento (es. opere pubbliche, infrastrutture), con obbligo di definire contestuali piani di ammortamento. È costituzionalmente vietato ricorrere all'indebitamento per coprire spese correnti come stipendi o acquisti ordinari.

Cos'è il fondo perequativo previsto dall'art. 119?

È un fondo istituito dallo Stato e destinato agli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante, al fine di ridurre le disparità economiche tra le diverse aree del Paese. Non ha vincoli di destinazione, nel senso che gli enti beneficiari possono liberamente decidere come impiegarlo.

Qual è il rapporto tra l'art. 119 Cost. e i vincoli dell'Unione europea?

L'art. 119 Cost. impone agli enti territoriali di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'UE (Patto di Stabilità e Crescita, fiscal compact). Ciò significa che l'autonomia finanziaria locale non è illimitata e deve contribuire al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati a livello europeo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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