Art. 122 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
In sintesi
L'art. 122 Cost. disciplina elezione, incompatibilità e immunità degli organi regionali, prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Giunta.
Ratio
L'articolo 122 Cost. disciplina la struttura organizzativa e il funzionamento degli organi regionali, stabilendo il principio fondamentale della separazione tra mandati parlamentari e regionali. La norma riflette l'esigenza di garantire una gestione amministrativa locale autonoma, evitando concentrazioni di poteri in capo a un medesimo soggetto. Il sistema di elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale diretto rappresenta un'innovazione costituzionale volta ad assicurare una rappresentanza democratica diretta a livello regionale, mentre l'istituto della mozione di sfiducia consente al Consiglio regionale di verificare il consenso della maggioranza nei confronti dell'esecutivo, rafforzando così il controllo democratico.
Analisi
La norma articola su tre profili essenziali. Primo, il profilo organizzativo-elettorale: la legge regionale disciplina il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità, secondo principi stabiliti da legge della Repubblica. Questa ripartizione competenziale riconosce autonomia legislativa alle Regioni, entro i vincoli di principi fondamentali fissati centralmente. Secondo, il profilo della incompatibilità: nessuno può cumulare contemporaneamente cariche in Consiglio o Giunta regionale con l'appartenenza al Parlamento nazionale o europeo, o a altri Consigli/Giunte regionali. Questa incompatibilità mira a evitare conflitti di interessi e concentrazioni di potere decisionale. La Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che tali limiti rispondono a finalità di trasparenza e corretta amministrazione, senza violare la libertà di candidatura. Terzo, il profilo della mozione di sfiducia: il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto rimane in carica finché mantiene la fiducia del Consiglio, quale espressione della maggioranza parlamentare. L'approvazione della mozione di sfiducia a maggioranza assoluta (con sottoscrizione di almeno un quinto dei consiglieri) comporta le dimissioni automatiche della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, realizzando così una forma di parlamentarismo regionale.
Quando si applica
L'articolo 122 si applica nel momento in cui una Regione disciplina il sistema elettorale dei suoi organi e definisce gli stati di incompatibilità. Si applica, inoltre, ogni volta che si procede all'elezione del Presidente della Giunta o all'elezione dei consiglieri regionali, assicurando il rispetto dei principi costituzionali. Concretamente, la norma trovava applicazione anche nei casi in cui un consigliere regionale fosse stato candidato contemporaneamente a cariche nazionali (situazione oggi disciplinata dalle leggi sul cumulo di cariche). La mozione di sfiducia rappresenta l'occasione ordinaria di verifica del rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta.
Connessioni
L'articolo 122 si collega strettamente agli articoli 121 Cost. (composizione e elezione del Consiglio regionale) e 123 Cost. (statuti regionali). Si relaziona inoltre con l'articolo 126 Cost., che disciplina lo scioglimento dei Consigli regionali in caso di violazione della Costituzione. A livello di principi generali, rinvia agli articoli 48 e 51 Cost. (diritti politici e eleggibilità) e all'articolo 54 Cost. (doveri di fedeltà alla Repubblica). La legislazione di attuazione comprende la legge 131/2000 (Statuto dei poteri locali) e le specifiche leggi regionali elettorali di ciascuna Regione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 122 della Costituzione italiana?
L'art. 122 Cost. disciplina il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché l'immunità funzionale di questi ultimi e le modalità di elezione diretta del Presidente della Giunta.
Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione italiana, i consiglieri regionali godono di immunità?
Sì. L'art. 122, quarto comma, Cost. prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, in analogia con l'insindacabilità parlamentare di cui all'art. 68 Cost.
Cosa prevede l'art. 122 della Costituzione italiana sull'incompatibilità?
Il secondo comma vieta il cumulo simultaneo tra l'appartenenza a un Consiglio o a una Giunta regionale e l'essere membro di una Camera del Parlamento nazionale, di un altro organo regionale o del Parlamento europeo.
Come si spiega l'art. 122 della Costituzione in termini semplici?
L'articolo stabilisce le regole per eleggere gli organi regionali, vieta di ricoprire più cariche pubbliche contemporaneamente, protegge i consiglieri per ciò che dicono in Consiglio e prevede che il Presidente della Regione sia scelto direttamente dai cittadini.
Chi elegge il Presidente della Giunta regionale secondo l'art. 122 Cost.?
Di regola, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini della Regione. Lo statuto regionale può tuttavia prevedere una modalità diversa di elezione, ad esempio da parte del Consiglio regionale.
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