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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cost. art. 123 - Articolo 123 della Costituzione italiana→Cost. art. 125 - Articolo 125 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 122 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 126 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 121 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 127 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 120 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 128 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 119 Cost.: Titolo V: le regioni, le province
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 124 Cost., nel testo originario del 1948, prevedeva la presenza di un Commissario del Governo presso ciascuna Regione, residente nel capoluogo regionale, con funzioni di sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nel territorio regionale e di coordinarle con quelle della Regione. La ratio della norma era quella di garantire il raccordo tra l'amministrazione statale periferica e quella regionale in un sistema di forte centralismo, in cui le Regioni erano concepite come articolazioni dell'ordinamento statale piuttosto che come enti autonomi dotati di una propria sfera di competenza sovraordinata. Il Commissario del Governo rappresentava il braccio dello Stato nel territorio regionale: vigilava sul rispetto delle leggi nazionali da parte della Regione, apponeva il visto sulle leggi regionali prima della loro promulgazione (con potere di rinvio al Consiglio regionale), e coordinava le attività delle prefetture e degli uffici statali periferici nel territorio di sua competenza. Questa figura era coerente con l'impostazione gerarchica del Titolo V del 1948, fondato su una distribuzione verticale e piramidale dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali.
Analisi
Il Commissario del Governo era un organo statale di rango prefettizio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La sua attività si articolava in due versanti principali. Sul versante del controllo sulle leggi regionali: prima dell'apposizione del visto, il Commissario poteva rinviare la legge regionale al Consiglio regionale se riteneva che violasse la Costituzione o le leggi dello Stato; se il Consiglio regionale riapprovava la legge, il Commissario apponeva il visto e rimetteva la questione al Governo, che poteva impugnarla davanti alla Corte Costituzionale entro trenta giorni. Sul versante del coordinamento amministrativo: il Commissario raccordava le attività delle diverse amministrazioni statali presenti nel territorio, svolgendo una funzione analoga a quella del prefetto a livello provinciale ma con competenza su tutta la Regione. Con la riforma del 2001, entrambe le funzioni sono state eliminate o redistribuite: il controllo sulle leggi regionali e' ora esercitato esclusivamente in via successiva dalla Corte Costituzionale su ricorso del Governo (art. 127 Cost.); il coordinamento amministrativo e' affidato al prefetto del capoluogo di Regione nella qualità di rappresentante dello Stato.
Quando si applica
L'art. 124 Cost. e' stato abrogato con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, avvenuta il 9 novembre 2001. La figura del Commissario del Governo e' stata soppressa e i relativi uffici sono stati disciolti. La norma ha oggi esclusivo valore storico e comparatistico: permette di comprendere la diversa architettura istituzionale del Titolo V pre-riforma, in cui il Commissario del Governo svolgeva un ruolo di snodo tra il centro e la periferia nell'ordinamento regionale italiano. Eventuali provvedimenti adottati dal Commissario del Governo prima del 2001 e ancora sub iudice vanno valutati alla luce dell'ordinamento costituzionale vigente all'epoca della loro adozione.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 124 Cost. va letta insieme alla complessiva riforma del Titolo V operata dalla legge cost. n. 3/2001. Le norme oggi rilevanti per comprendere i controlli sulle Regioni sono: art. 127 Cost. (il Governo può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione; analogamente la Regione può impugnare le leggi statali), art. 120 Cost. (potere sostitutivo del Governo in caso di inadempimento regionale rispetto agli obblighi internazionali, comunitari o di pericolo grave per l'incolumita' pubblica), art. 114 Cost. (pari dignita' di Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni come elementi costitutivi della Repubblica). Sul piano della rappresentanza statale nel territorio, il ruolo di raccordo un tempo svolto dal Commissario del Governo e' oggi affidato al Prefetto del capoluogo regionale, che nella qualità di rappresentante dello Stato coordina l'attività delle prefetture della Regione. L'eliminazione del Commissario del Governo e' emblematica del nuovo paradigma costituzionale: non più controllo preventivo centralizzato, ma controllo successivo giurisdizionale davanti alla Corte Costituzionale.
Domande frequenti
L'articolo 124 della Costituzione italiana e' ancora in vigore?
No. L'art. 124 Cost. e' stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.
Cosa prevedeva originariamente l'art. 124 della Costituzione?
L'art. 124 disciplinava il Commissario del Governo presso le Regioni, figura di raccordo tra Stato e Regioni, eliminata dalla riforma del 2001.
Quando e' stato abrogato l'art. 124 della Costituzione?
L'abrogazione e' avvenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore il 9 novembre 2001.
Perché e' stato abrogato l'art. 124 della Costituzione?
La riforma del Titolo V ha ridisegnato i rapporti Stato-Regioni su base paritaria, rendendo superflua la figura del Commissario governativo come organo di raccordo e controllo preventivo. Il controllo e' ora esercitato ex post dalla Corte Costituzionale.
Chi svolge oggi le funzioni di rappresentante dello Stato nelle Regioni?
Il Prefetto del capoluogo di Regione svolge il ruolo di rappresentante dello Stato nel territorio regionale, coordinando le prefetture della Regione. Il controllo sulle leggi regionali e' invece affidato esclusivamente alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost.
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