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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 Cost. – Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 52 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 8 - Articolo 8 della Costituzione italiana→Cost. art. 10 - Articolo 10 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 7 Cost.: Principi fondamentali→Art. 11 Cost.: Principi fondamentali→Art. 6 Cost.: Principi fondamentali→Art. 12 Cost.: Principi fondamentali→Art. 5 Cost.: Principi fondamentali→Art. 13 Cost.: Titolo I: rapporti civili→Art. 4 Cost.: Principi fondamentali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 9 Cost.: la Repubblica tutela cultura, paesaggio, ambiente e biodiversità nell'interesse delle generazioni future.
Ratio
L'articolo 9 della Costituzione identifica il dovere dello Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica come pilastri della civiltà nazionale, e di proteggere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale come beni comuni. La norma rappresenta una visione olistica del rapporto tra società, cultura, ambiente e futuro generazionale.
Analisi
La disposizione contiene quattro livelli di tutela: (1) promozione dello sviluppo della cultura e ricerca scientifica; (2) tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; (3) tutela dell'ambiente, biodiversità e ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; (4) disciplina legislativa della protezione degli animali. Ogni livello rappresenta una dimensione progressivamente più ampia della tutela.
Quando si applica
La norma si applica nella regolazione del diritto d'autore, finanziamento della ricerca, tutela dei siti archeologici, disciplina urbanistica e paesaggistica, protezione dell'ambiente dalle inquinamenti, conservazione della biodiversità, protezione degli animali. È norma programmatica che orienta tutta la legislazione culturale e ambientale.
Connessioni
Si collega all'articolo 1 (Repubblica fondata sul lavoro e sull'impegno civile), all'articolo 3 (uguaglianza sostanziale mediante sviluppo della cultura). Fondamento anche per la disciplina dell'urbanistica, paesaggistica e ambientale nella Costituzione (artt. 42, 117-118) e nella legislazione ordinaria (Codice dell'ambiente).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 367/2007
La Corte afferma che la tutela del paesaggio sancita dall'art. 9 Cost. costituisce un valore primario e assoluto, oggetto di un bene complesso e unitario rimesso alla competenza esclusiva dello Stato. La protezione del paesaggio precede e limita la tutela degli altri interessi pubblici affidati alla potestà concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali.
Corte Cost., sent. n. 105/2024
Applicando il nuovo testo dell'art. 9 Cost. dopo la riforma 2022, la Corte ribadisce che la tutela dell'ambiente, della biodiversita e degli ecosistemi vincola esplicitamente tutti i poteri pubblici a una azione effettiva di salvaguardia, anche nell'interesse delle future generazioni. La pronuncia rafforza la dimensione intergenerazionale dell'art. 9.
Casi pratici
Caso 1: Paesaggio vs. interesse economico
Tizio, imprenditore edile, ottiene un permesso di costruire in una zona vincolata paesaggisticamente per realizzare un resort. Il Ministero della Cultura esercita il potere di annullamento ex art. 159 del Codice dei beni culturali. Il TAR, richiamando l'art. 9 Cost. e la giurisprudenza costituzionale sul valore primario del paesaggio, conferma il provvedimento ministeriale, ritenendo recessivo l'interesse economico privato.
Caso 2: Tutela dell'ambiente e generazioni future
Caio, residente in un comune costiero, impugna l'autorizzazione regionale a un impianto industriale che scarica effluenti in mare. Il giudice amministrativo, valorizzando il terzo comma dell'art. 9 Cost. introdotto nel 2022, applica il principio di precauzione e sospende l'autorizzazione in attesa di una valutazione di impatto ambientale approfondita, richiamando l'obbligo di tutela nell'interesse delle generazioni future.
Caso 3: Libertà della ricerca scientifica
Sempronia, ricercatrice universitaria, vede il proprio progetto di ricerca finanziato con fondi pubblici improvvisamente soppresso per ragioni di bilancio. Il suo ateneo, richiamando l'obbligo promozionale dell'art. 9 Cost., contesta in sede amministrativa il taglio, ottenendo il ripristino parziale del finanziamento in quanto la ricerca rientrava in programmi di interesse nazionale.
Domande frequenti
Cosa tutela concretamente l'art. 9 della Costituzione?
L'art. 9 Cost. tutela la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Dal 2022 include anche la protezione degli animali, affidata alla legge statale.
Quando è stato modificato l'art. 9 della Costituzione?
L'art. 9 è stato modificato dalla Legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha aggiunto il terzo comma sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle generazioni future, e la riserva di legge statale per la tutela degli animali.
Cosa significa tutelare il paesaggio secondo la Corte costituzionale?
La Corte costituzionale ha qualificato il paesaggio come «valore primario e assoluto» (sent. n. 367/2007), che può prevalere su interessi economici confliggenti. La tutela paesaggistica è affidata principalmente allo Stato, anche se le Regioni hanno competenze concorrenti in materia urbanistica.
Cos'è il principio intergenerazionale introdotto nel 2022?
La revisione del 2022 ha costituzionalizzato l'obbligo di tutelare ambiente e ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», recependo a livello costituzionale il principio di sviluppo sostenibile elaborato in sede internazionale (Agenda 2030 ONU, Accordo di Parigi).
Chi ha competenza sulla tutela degli animali dopo la riforma del 2022?
Dopo la riforma del 2022, la tutela degli animali è disciplinata esclusivamente dalla legge dello Stato, essendo prevista una riserva di legge statale. Ciò impedisce alle Regioni di legiferare in modo autonomo in materia, garantendo un quadro normativo unitario su tutto il territorio nazionale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate