← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 Cost. — Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In sintesi

  • Tutte le confessioni religiose godono di eguale libertà davanti alla legge (comma 1).
  • Le confessioni non cattoliche possono organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano (comma 2).
  • I rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche sono disciplinati per legge sulla base di intese stipulate con le loro rappresentanze (comma 3).

Libertà e uguaglianza delle confessioni religiose, organizzazione autonoma e intese con lo Stato.

Ratio

L'articolo 8 della Costituzione tutela la libertà religiosa come diritto inviolabile della persona, sancendo l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge e il divieto di discriminazione religiosa. La norma riflette il principio laico dello Stato italiano, che non confessionale, ma garantisce pari protezione a tutti gli ordinamenti religiosi.

Analisi

La disposizione contiene tre elementi fondamentali: (1) la libertà di tutte le confessioni religiose; (2) l'uguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni; (3) il diritto delle confessioni diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti. Il terzo elemento riconosce autonomia normativa alle confessioni religiose nel regolare i propri affari interni.

Quando si applica

La norma si applica nella protezione della libertà di fede, di culto e di organizzazione religiosa. Rileva nella disciplina del matrimonio religioso, nel riconoscimento dei giorni festivi religiosi, nella protezione del diritto di obiezione di coscienza, nella regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni.

Connessioni

Si collega all'articolo 19 Cost. (libertà di consciena e di religione) e all'articolo 7 Cost. (rapporti tra Stato e Chiesa cattolica). L'articolo 8 rappresenta il principio di laicità dello Stato italiano e il pluralismo religioso. Connessa anche all'articolo 3 (uguaglianza) e all'articolo 2 (diritti inviolabili).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 7 e l'art. 8 della Costituzione?

L'art. 7 disciplina specificamente i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, rinviando ai Patti Lateranensi e richiedendo per le modifiche una procedura rafforzata. L'art. 8 riguarda tutte le altre confessioni religiose, garantendo loro eguale libertà e prevedendo il sistema delle intese, recepite con legge ordinaria.

Cosa si intende per «intesa» ai sensi dell'art. 8, terzo comma?

L'intesa è un accordo bilaterale negoziato tra il Governo italiano e la rappresentanza di una confessione religiosa acattolica. Una volta conclusa, viene recepita con legge ordinaria del Parlamento e disciplina materie quali il ministero di culto, l'insegnamento religioso, il matrimonio religioso con effetti civili e le agevolazioni fiscali.

Una confessione religiosa priva di intesa può operare liberamente in Italia?

Sì. L'assenza di un'intesa non comporta illiceità né discriminazione: la confessione può organizzarsi secondo i propri statuti (purché non contrari all'ordinamento) e i fedeli godono della libertà di culto ex art. 19 Cost. Tuttavia, senza intesa non si accede a benefici specifici come l'otto per mille o il riconoscimento automatico degli atti di culto.

Il principio di eguale libertà religiosa vale anche per le confessioni minoritarie o non tradizionali?

Sì. La Corte Costituzionale ha affermato che il principio del primo comma si applica a tutte le confessioni, indipendentemente dalla loro diffusione o dal riconoscimento storico. La qualifica di «confessione religiosa» può essere desunta dallo statuto, dalla prassi e dall'autoconsapevolezza del gruppo, secondo criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

Lo Stato può rifiutare di avviare la trattativa per un'intesa con una confessione che ne faccia richiesta?

La Corte Costituzionale (sent. 52/2016) ha chiarito che l'avvio delle trattative per un'intesa rientra nella discrezionalità politica del Governo, non sindacabile dal giudice amministrativo. Tuttavia, il rifiuto non può tradursi in un trattamento discriminatorio dei fedeli di quella confessione rispetto ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.