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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 Cost. – Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 22 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 4 - Articolo 4 della Costituzione italiana→Cost. art. 6 - Articolo 6 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Caso pratico: Autonomia locale: casi pratici art. 5 Costituzione→Art. 3 Cost.: Principi fondamentali→Art. 7 Cost.: Principi fondamentali→Art. 2 Cost.: Principi fondamentali→Art. 8 Cost.: Principi fondamentali→Art. 1 Cost.: Principi fondamentali→Art. 9 Cost.: Principi fondamentali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 5 Cost.: unità della Repubblica, autonomie locali e decentramento amministrativo spiegati chiaramente.
Ratio
L'articolo 5 della Costituzione incarna il principio di sussidiarietà e autonomia territoriale, riconoscendo che la Repubblica italiana è «una e indivisibile» ma articolata in organismi territoriali dotati di autonomia. La norma bilancia il principio di unità nazionale con il riconoscimento della diversità territoriale e amministrativa.
Analisi
La disposizione contiene tre elementi: (1) la dichiarazione che la Repubblica è «una e indivisibile»; (2) il riconoscimento e la promozione delle «autonomie locali»; (3) l'impegno a realizzare il «più ampio decentramento amministrativo». Questi elementi non sono in contraddizione, ma rappresentano il progetto di assetto federalistico temperato dell'Italia.
Quando si applica
La norma si applica nella progettazione delle politiche territoriali, nella distribuzione delle competenze tra Stato e enti locali (Regioni, Province, Comuni), nella definizione dei poteri amministrativi locali. Il decentramento amministrativo è un dovere della Repubblica, non una semplice opzione.
Connessioni
Si collega al Titolo V della Costituzione (artt. 114-133) che disciplina l'assetto amministrativo territoriale. È in rapporto di reciproco completamento con i principi di unità nazionale (art. 1) e diritti dei cittadini (artt. 2-3). Orientamento normativo anche per l'Unione europea e i principi di sussidiarietà territoriale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 303/2003
La Corte ha letto l'art. 5 Cost. in combinato con gli artt. 117 e 118 Cost., affermando che il principio autonomistico convive con esigenze unitarie attraverso sussidiarietà e leale collaborazione: lo Stato può attrarre in sussidiarietà funzioni amministrative anche in materie di competenza regionale, ma solo previa intesa con le Regioni interessate e con scrutinio stretto di proporzionalità.
Corte Cost., sent. n. 192/2024
Pronunciandosi sulla legge sull'autonomia differenziata (l. 86/2024), la Corte ha ribadito che l'art. 5 Cost. impone di conciliare unità e indivisibilità della Repubblica con il pluralismo territoriale: la differenziazione deve riguardare specifiche funzioni, non blocchi di materie, e deve preservare uguaglianza dei diritti e solidarietà fra Regioni attraverso la determinazione dei LEP.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il ricorso al TAR
Tizio, residente in un piccolo Comune, impugna un provvedimento statale che accentra un servizio anagrafico togliendo competenze al suo Municipio. Il giudice amministrativo, richiamando l'art. 5 Cost., censura la norma statale perché contraria al principio di decentramento, rinviando la questione alla Corte Costituzionale.
Caso 2: Caio e la Regione
Caio è consigliere regionale di una Regione a statuto ordinario che approva una legge di autodeterminazione con cui dichiara di volersi separare dallo Stato. La Corte Costituzionale dichiara la legge immediatamente incostituzionale per violazione del principio di indivisibilità sancito dall'art. 5 Cost.
Caso 3: Sempronio e i servizi scolastici
Sempronio, dirigente ministeriale, propone di accentrare la gestione degli edifici scolastici sottraendola ai Comuni. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, rileva il contrasto con l'art. 5 Cost. e suggerisce di mantenere la competenza locale, adeguando la normativa statale al principio di decentramento.
Domande frequenti
Cosa significa che la Repubblica è «una e indivisibile»?
Significa che il territorio e la sovranità nazionale non possono essere frazionati: è vietata qualsiasi forma di secessione, cessione di territori o creazione di stati separati all'interno della Repubblica italiana.
Qual è la differenza tra autonomia locale e decentramento amministrativo?
L'autonomia locale indica la capacità degli enti territoriali (Comuni, Regioni, ecc.) di autogovernarsi con propri poteri normativi e amministrativi. Il decentramento amministrativo riguarda invece la distribuzione di funzioni esecutive statali verso uffici periferici o enti locali, senza necessariamente attribuire loro autonomia normativa.
L'art. 5 Cost. è stato modificato dalla riforma del Titolo V del 2001?
No, l'art. 5 è rimasto invariato. La riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001) ha invece modificato gli artt. 114-133, dando attuazione concreta ai principi di autonomia e decentramento già enunciati nell'art. 5.
Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia rispetto a quelle ordinarie?
Sì. Le cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) godono di competenze legislative ed amministrative più ampie, attribuite con legge costituzionale, sempre nel rispetto del limite dell'unità e indivisibilità della Repubblica.
Un Comune può rifiutarsi di applicare una legge statale ritenendola lesiva della propria autonomia?
No. Il Comune non può disapplicare unilateralmente una legge statale. Può però sollevare, tramite il giudizio in via principale, un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che valuterà se la norma statale viola i principi di autonomia e decentramento garantiti dalla Costituzione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate