Indice
In sintesi
- L'art. 1 del T.U. Immigrazione delimita il perimetro soggettivo: si applica ai cittadini di Stati non UE e agli apolidi, designati come «stranieri».
- Sono esclusi i cittadini UE, oggi disciplinati dal D.Lgs. 30/2007 in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.
- Il T.U. opera nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi di diritto internazionale riconosciuti, in attuazione dell'art. 10 Cost.
- Si applicano comunque le disposizioni più favorevoli previste da convenzioni in vigore: Ginevra 1951, CEDU, Carta UE.
- Sono fatte salve le disposizioni speciali per personale diplomatico, militari di Stati alleati e categorie analoghe.
- L'articolo è norma cornice: ogni disposizione del T.U. presuppone la definizione di «straniero» qui fissata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Il presente testo unico, in attuazione dell’art. 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ed agli apolidi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo e definizioni
- Articolo 1 L. 184/1983: Diritto del minore alla famiglia
- Art. 1 Reg. (UE) 2024/1689 — Oggetto
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 D.Lgs. 148/2015 — Lavoratori beneficiari
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Una clausola di apertura con funzione sistematica
L'art. 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, noto come T.U. Immigrazione, svolge la funzione che ogni testo unico riserva all'individuazione dell'ambito di applicazione: chiarisce a chi si rivolgono le norme e quali fonti sovraordinate ne condizionano l'interpretazione. La scelta del legislatore di aprire il T.U. con questa norma risponde all'esigenza, particolarmente sentita in materia migratoria, di evitare confusioni tra discipline parallele: cittadini UE, stranieri extra-UE, apolidi, richiedenti asilo, rifugiati riconosciuti, beneficiari di protezione internazionale. La collocazione in apertura segnala che la qualità di «straniero» è il presupposto applicativo di ogni norma successiva.
La nozione di «straniero»: extracomunitari e apolidi
Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, designati complessivamente come «stranieri». Il discrimine è l'appartenenza statuale, non l'origine etnica. Gli apolidi, privi di cittadinanza per scelta o per perdita, sono assimilati agli extracomunitari quanto al regime di soggiorno, ma godono di un riconoscimento procedimentale specifico (artt. 17 e 19 d.P.R. 572/1993) e di tutele rafforzate sul piano internazionale (Convenzione di New York del 1954). La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che il riconoscimento dell'apolidia ha natura dichiarativa, e che alla persona apolide va riconosciuto un permesso biennale rinnovabile.
L'esclusione dei cittadini UE
Il comma 2 esclude dall'applicazione del T.U. i cittadini dell'Unione europea, salvo norme più favorevoli del T.U. stesso o di convenzioni internazionali. La libertà di circolazione e soggiorno è per loro un diritto fondamentale derivante dalla cittadinanza europea (art. 20 TFUE), oggi disciplinato dal D.Lgs. 30/2007. I familiari extracomunitari di cittadini UE seguono in linea di principio la stessa disciplina europea, beneficiando di un regime più favorevole. La complessità del rapporto tra i due testi emerge soprattutto in materia di allontanamento (cfr. art. 17 TUI) e di accesso ai diritti sociali.
Il vincolo costituzionale dell'art. 10 Cost.
L'art. 1 fissa il principio per cui il T.U. opera nel rispetto degli obblighi internazionali. Riflette il secondo comma dell'art. 10 Cost.: la condizione giuridica dello straniero «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Il terzo comma riconosce poi il diritto d'asilo allo straniero a cui «sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana». La Corte costituzionale (sent. 198/2003) ha precisato che il diritto d'asilo costituzionale non si esaurisce nelle figure tipiche del rifugio o della protezione internazionale, ma è parametro sostanziale dell'intera disciplina.
Il principio di favor e le convenzioni internazionali
Il comma 1 fa salve le «disposizioni più favorevoli» contenute in trattati internazionali in vigore. Il principio di favor consente di applicare la regola più garantista per lo straniero. Rilevano la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati (con il Protocollo di New York del 1967), la CEDU, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione di Istanbul (2011), la Carta dei diritti fondamentali UE. Il principio di non-refoulement è oggi codificato anche all'art. 19 TUI e nelle direttive UE sulla qualifica e sulle procedure di asilo.
Limiti di efficacia e rinvio alle leggi speciali
Il T.U. non esaurisce la disciplina dello straniero: convivono il D.Lgs. 25/2008 sulle procedure di asilo, il D.Lgs. 251/2007 sulla qualifica di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, il D.Lgs. 142/2015 sull'accoglienza, oltre alla L. 91/1992 sulla cittadinanza e ai numerosi decreti-legge di settore (D.L. 20/2023, D.L. 145/2024). L'art. 1, definendo l'ambito soggettivo, stabilisce il presupposto necessario perché le norme tecniche trovino applicazione, e va sempre letto in combinato con l'art. 2, vera tavola assiologica del decreto.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
Leggi il documento su www.interno.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: cittadino nigeriano in Italia
Tizio, nigeriano, lavora in Italia con permesso di soggiorno. In quanto cittadino di uno Stato non UE rientra a pieno titolo nella definizione di straniero dell'art. 1 TUI: gli si applicano integralmente le norme su ingresso, soggiorno, lavoro, ricongiungimento.
Caso 2: Caio: cittadino francese a Milano
Caio, francese, vive a Milano per lavoro. Essendo cittadino UE è escluso dall'applicazione del T.U. ai sensi del comma 2: la sua posizione è disciplinata dal D.Lgs. 30/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE.
Caso 3: Sempronio: apolide riconosciuto
Sempronio, ex cittadino di uno Stato dissoltosi, ha ottenuto il riconoscimento di apolide ex d.P.R. 572/1993. L'art. 1 TUI lo equipara allo straniero extra-UE: accede a permesso di soggiorno per apolidia e gode delle tutele della Convenzione di New York 1954.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 1 TUI è la chiave di volta: prima di applicare ogni norma occorre verificare la cittadinanza del soggetto. Distingue cittadini italiani (Cost. + L. 91/1992), cittadini UE (D.Lgs. 30/2007) e stranieri extra-UE e apolidi (T.U.). La clausola di favor garantisce l'applicazione delle norme internazionali più garantiste.
Domande frequenti
A chi si applica il T.U. Immigrazione?
Si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, designati come «stranieri». I cittadini italiani e i cittadini UE sono esclusi, salvo norme di favore espressamente richiamate.
I cittadini UE rientrano nel T.U.?
No. Sono disciplinati dal D.Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione. Il T.U. si applica loro solo per le disposizioni più favorevoli espressamente previste.
Cosa significa apolide ai sensi dell'art. 1?
È la persona priva di qualsiasi cittadinanza, riconosciuta tale all'esito del procedimento ex d.P.R. 572/1993 o in via giurisdizionale. Il T.U. la equipara allo straniero extra-UE quanto a ingresso e soggiorno.
Il T.U. prevale sulle convenzioni internazionali?
No. L'art. 1 fa salve le disposizioni più favorevoli contenute in convenzioni internazionali in vigore (Ginevra, CEDU). In caso di conflitto prevale la norma più garantista.
Qual è il fondamento costituzionale del T.U.?
L'art. 10 della Costituzione, che impone di regolare la condizione dello straniero in conformità ai trattati internazionali e riconosce il diritto d'asilo a chi non possa esercitare le libertà democratiche nel proprio Paese.
Vedi anche