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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 introduce per la prima volta nell'ordinamento il principio del risultato: le stazioni appaltanti devono perseguire l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza e trasparenza.
  • Il principio è criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'interpretazione delle altre disposizioni del Codice (art. 1, comma 2): il funzionario non solo applica la norma, ma agisce in funzione del risultato di pubblico interesse.
  • Il raggiungimento del risultato costituisce parametro di valutazione della performance del personale e dei dirigenti, nonché criterio per l'attribuzione di incentivi (art. 1, comma 4).
  • Il principio dialoga con i principi di buona fede (art. 5), fiducia (art. 2) e accesso al mercato (art. 3), che ne costituiscono il contrappeso, evitando derive efficientistiche a scapito della concorrenza.
  • L'art. 1, comma 3, valorizza il principio del risultato come guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63) e per il sistema di penalità/premialità (art. 136).
  • Il principio segna un'inversione culturale rispetto al D.Lgs. 50/2016, fondato su un approccio formalistico: il legislatore del 2023 sposta il baricentro dal procedimento al prodotto.

Testo dell'articoloVigente

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Commento

Il principio del risultato come architrave del Codice del 2023

L'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 apre il Libro I dei principi con la formulazione esplicita del principio del risultato: la stazione appaltante e gli operatori economici cooperano al raggiungimento dell'obiettivo dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza. Si tratta di una novità sistemica rispetto al D.Lgs. 50/2016, che apriva l'elenco dei principi con la concorrenza e la non discriminazione. La scelta del legislatore del 2023, fortemente voluta in sede di Commissione speciale del Consiglio di Stato, segnala un'inversione culturale: il Codice non è più un fascio di adempimenti formali, ma uno strumento orientato al risultato dell'opera, della fornitura o del servizio.

Contenuto e portata del principio

Il principio si declina su tre piani. Sul piano sostanziale impone alle stazioni appaltanti di non rifugiarsi nell'osservanza formale delle procedure, ma di perseguire effettivamente l'interesse pubblico sotteso al contratto, scegliendo tra le opzioni legittime quella più idonea al risultato. Sul piano interpretativo, l'art. 1, comma 2, lo qualifica come criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità e per l'interpretazione delle altre disposizioni del Codice. Sul piano responsabilizzante, il comma 4 ne fa un parametro per la valutazione della performance dei funzionari e dei dirigenti, integrandolo con il sistema di incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45.

Rapporti con gli altri principi

Il principio del risultato non opera in isolamento: il Codice lo bilancia con il principio della fiducia (art. 2), che riguarda i rapporti interni alla P.A. e tra P.A. e operatori, con il principio di accesso al mercato (art. 3) e con quello di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5). Il combinato disposto evita derive efficientistiche a scapito della concorrenza: il risultato non legittima il sacrificio della parità di trattamento o della trasparenza, ma orienta la lettura sistematica del Codice.

Il principio del risultato come parametro di legittimità

Il giudice amministrativo utilizza il principio del risultato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa: l'eccesso di formalismo che frustri il risultato (es. esclusione per cause formali non sostanziali) può integrare difetto di proporzionalità e fondare l'annullamento dell'atto. Allo stesso modo, l'attivismo discrezionale che sacrifichi la concorrenza in nome del risultato viola il bilanciamento richiesto dall'art. 1. Il principio si raccorda con il art. 21-octies L. 241/1990 sulla non annullabilità degli atti per vizi formali quando il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Operatività del principio nella prassi delle stazioni appaltanti

Sul piano operativo, l'attuazione del principio richiede alle stazioni appaltanti di: definire obiettivi misurabili in sede di programmazione e progettazione; selezionare la procedura più adeguata in funzione del valore, dell'oggetto e delle condizioni di mercato; ridurre i tempi morti tra le fasi della procedura; presidiare la fase esecutiva con un RUP qualificato e con strumenti di monitoraggio efficaci. La qualificazione delle stazioni appaltanti introdotta dall'art. 63 è essa stessa attuazione del principio: solo amministrazioni dotate di adeguate competenze possono affidare contratti di importo rilevante.

Profili applicativi: tra responsabilità e incentivi

Il legislatore ha cercato di equilibrare il principio del risultato con la tutela del funzionario, attraverso la riforma della responsabilità erariale (limitazione al dolo per il danno da provvedimento, fino al 2024) e attraverso l'introduzione del principio della fiducia. La logica è quella di favorire l'agire amministrativo positivo, contrastando la cd. paura della firma. Si tratta di un equilibrio delicato, presidiato anche dalla disciplina del codice di comportamento (d.P.R. 62/2013) e dalla legge sull'anticorruzione (l. 190/2012). Il principio del risultato non legittima il superamento dei controlli, ma ne presuppone l'esistenza come precondizione di fiducia istituzionale.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio direttore e il bando viziato

Tizio, dirigente di una stazione appaltante, è tentato di rinviare la procedura per attendere chiarimenti su una clausola del bando di dubbia legittimità. In applicazione del principio del risultato, decide invece di rettificare immediatamente il bando, riaprire i termini di soli sette giorni e procedere senza ulteriori ritardi: contempera così tempestività e legalità, garantendo il rispetto del risultato di interesse pubblico.

Caso 2: Caio RUP e l'esclusione formale

Caio, RUP, si trova di fronte a un operatore economico (Tizio) che ha omesso una dichiarazione formale ma non sostanziale. L'esclusione automatica frustrerebbe il risultato perché ridurrebbe la concorrenza. Caio attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, raggiungendo il risultato e tutelando la parità di trattamento degli altri concorrenti.

Caso 3: Sempronio TAR e il principio in giudizio

Sempronio, operatore economico escluso, impugna l'aggiudicazione davanti al TAR. Il giudice, applicando il principio del risultato, riconosce che la stazione appaltante ha bilanciato correttamente concorrenza e tempestività e rigetta il ricorso. Il principio funge da parametro per evitare letture eccessivamente formalistiche delle disposizioni di gara.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 1 CP36 non è una mera dichiarazione di principio: è la chiave di lettura dell'intero Codice. Funziona come criterio interpretativo, come parametro di legittimità degli atti e come obiettivo organizzativo per le stazioni appaltanti. Va sempre letto in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 5: solo il bilanciamento tra risultato, fiducia, accesso al mercato e buona fede garantisce la legittimità dell'azione amministrativa.

Domande frequenti

Che cos'è il principio del risultato?

È il principio enunciato dall'art. 1 CP36 secondo cui stazione appaltante e operatori economici devono cooperare per affidare ed eseguire il contratto con tempestività e ottimo rapporto qualità/prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il principio del risultato prevale sugli altri principi?

Sì, è criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'interpretazione del Codice (art. 1, comma 2). Resta tuttavia bilanciato con la concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento, che non possono essere sacrificati.

Il principio del risultato si applica solo alla P.A.?

No. Anche gli operatori economici devono cooperare al raggiungimento del risultato, in coerenza con i doveri di buona fede e di tutela dell'affidamento previsti dall'art. 5 CP36.

Come incide il principio sulla responsabilità del funzionario?

Il principio del risultato si combina con il principio di fiducia (art. 2) e con la riforma della responsabilità erariale: l'agire amministrativo positivo è valorizzato, mentre il mero rispetto formale delle procedure non è più di per sé sufficiente per andare esenti da responsabilità.

Il principio è invocabile in un ricorso al TAR?

Sì. Costituisce parametro di legittimità degli atti di gara: la sua violazione integra autonomo motivo di ricorso, deducibile sia da operatori economici sia da stazioni appaltanti convenute.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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