- Il TUPI disciplina organizzazione degli uffici e rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'art. 97 Cost.
- Le finalita sono efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzazione delle risorse umane e pari opportunita.
- Si applica a Stato, scuole, regioni, enti locali, universita, SSN, camere di commercio, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999 e CONI.
- Le disposizioni costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost. per le regioni a statuto ordinario.
- Per regioni a statuto speciale e province autonome valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
- L'ambito comprende tutte le amministrazioni statali, enti pubblici non economici e organismi a base partecipativa pubblica.
Art. 1 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 9/5/2001
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)) .
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Stesso numero, altri codici
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L'art. 1 del TUPI e la norma di apertura del Testo Unico sul pubblico impiego: definisce finalita, ambito di applicazione e ruolo costituzionale del decreto. Una disposizione apparentemente ricognitiva, in realta decisiva per stabilire a quale ente si applichi il TUPI, quali finalita debbano guidare l'interpretazione e quale forza vincolante abbia il TUPI rispetto alle autonomie regionali e locali.
Inquadramento e finalita
Il comma 1 enuncia un programma normativo: disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle autonomie locali, regionali e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, Cost. (oggi art. 97, comma 2, dopo la L. cost. 1/2012, che richiama buon andamento, imparzialita e organizzazione mediante legge). Le tre finalita esplicite sono: (a) accrescere l'efficienza in relazione ai Paesi UE, anche tramite sistemi informativi coordinati; (b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva entro i vincoli di finanza pubblica; (c) migliore utilizzazione delle risorse umane, formazione e sviluppo professionale, condizioni uniformi a quelle del lavoro privato, pari opportunita, assenza di discriminazioni e violenza morale o psichica.
L'ambito di applicazione
Il comma 2 contiene l'elenco - tassativo ma ampio - delle amministrazioni cui si applica il TUPI: amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunita montane e loro consorzi, istituzioni universitarie, IACP (oggi enti regionali per l'edilizia residenziale), camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni ed enti del SSN, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999, CONI (fino alla revisione organica della disciplina). L'elenco e la chiave per stabilire se a un singolo ente si applichino le regole del TUPI: la giurisprudenza ha specificato che l'inclusione non dipende dalla forma giuridica ma dalla sostanza pubblicistica dell'ente, anche se la lettera della norma resta il riferimento primario.
I principi costituzionali sottesi
Il richiamo all'art. 97 Cost. e tutt'altro che formale. Il TUPI deve essere letto come attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialita, da un lato, e di accesso al pubblico impiego mediante concorso, dall'altro (art. 97, comma 4). Ogni interpretazione delle singole disposizioni deve essere costituzionalmente orientata: deroghe al concorso, vincoli di spesa, riorganizzazioni devono trovare giustificazione ragionevole. La Corte costituzionale ha piu volte censurato leggi regionali o regolamenti che violavano questi principi, anche quando formalmente conformi al testo del TUPI.
Il rapporto con le autonomie regionali
Il comma 3 e il piu delicato. Stabilisce che le disposizioni del TUPI costituiscono "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost.: per le regioni a statuto ordinario significa che il legislatore regionale deve attenersi ai principi del TUPI nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" e in altre materie coinvolte. Le regioni si attengono al TUPI tenendo conto delle peculiarita dei propri ordinamenti: non possono derogare ai principi, ma possono modulare la disciplina di dettaglio. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dall'art. 2 L. 421/1992 e dall'art. 11, comma 4, L. 59/1997 costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica": un vincolo di rango piu elevato, che limita anche le competenze legislative primarie e che la Corte costituzionale ha applicato in numerose pronunce di legittimita.
Le pari opportunita e il contrasto alle discriminazioni
Il comma 1, lett. c), introduce un richiamo esplicito alle pari opportunita di genere e all'assenza di qualunque forma di discriminazione, inclusa la violenza morale o psichica (cd. mobbing). E un principio cardine che permea l'intero TUPI: dall'organizzazione del lavoro (art. 7 sulle modalita di prestazione) alle procedure concorsuali (art. 35, comma 3, lett. c) alle valutazioni della performance (D.Lgs. 150/2009) alle responsabilita disciplinari (art. 55-quater, lett. e, sui comportamenti aggressivi reiterati). Per il professionista, e fondamentale leggere ogni disposizione del TUPI alla luce di questa cornice, soprattutto quando si tratta di tutelare dipendenti vittime di discriminazioni o di assistere amministrazioni nell'elaborazione di piani di azioni positive.
Coordinamento con la disciplina del lavoro privato
Il comma 1, lett. c), evidenzia l'avvenuta "privatizzazione" del pubblico impiego: condizioni uniformi a quelle del lavoro privato. Cio significa che, salvo le deroghe espresse, si applicano al rapporto di lavoro pubblico privatizzato le norme civilistiche, lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), il D.Lgs. 81/2015 sui contratti, il D.Lgs. 198/2006 sulle pari opportunita, il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, integrato per gli aspetti speciali del pubblico impiego dai CCNL e dai regolamenti interni. Per il giudice del lavoro e per il professionista che assiste lavoratori pubblici, e il punto di partenza per ogni controversia sostantiva.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
A quali enti si applica il TUPI?
A tutte le amministrazioni dello Stato, scuole, regioni, province, comuni, universita, SSN, camere di commercio, enti pubblici non economici, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999 e CONI, secondo l'elenco tassativo del comma 2.
Le regioni possono derogare alle disposizioni del TUPI?
Le regioni a statuto ordinario devono rispettarne i principi fondamentali ex art. 117 Cost.; le regioni a statuto speciale e le province autonome sono vincolate dai principi come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Quali sono le finalita fondamentali del TUPI?
Efficienza paragonabile ai Paesi UE, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, migliore utilizzazione delle risorse umane con pari opportunita e assenza di discriminazioni e violenze morali o psichiche.
Il pubblico impiego e completamente privatizzato?
Si, salvo le eccezioni dell'art. 3 TUPI (magistrati, militari, forze di polizia, prefetti, diplomatici, professori universitari): si applicano le norme civilistiche e lo Statuto dei lavoratori con le deroghe previste dal TUPI e dai CCNL.
Cosa significa che le disposizioni del TUPI sono "principi fondamentali"?
Significa che ne discende un vincolo per il legislatore regionale ex art. 117 Cost. nella materia concorrente; eventuali leggi regionali contrastanti sono dichiarate incostituzionali dalla Corte.