In sintesi
- La capacità giuridica segna l'idoneità di una persona a essere titolare di diritti e obblighi.
- Si acquista automaticamente al momento della nascita, senza alcuna formalità.
- Il concepito può essere destinatario di diritti (es. successioni, donazioni), ma questi si consolidano solo se nasce vivo.
- La terza norma del comma originario, che prevedeva limitazioni razziali, è da considerarsi abrogata e priva di efficacia.
- La capacità giuridica è distinta dalla capacità d'agire, che si acquista con la maggiore età.
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Art. 1 c.c. Capacità giuridica
In vigore
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. […] (1)
Stesso numero, altri codici
- Articolo 1 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto
- Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici ordinari
- Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale
- Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)
- Articolo 1 della Costituzione italiana
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita: da quel momento ogni persona è titolare di diritti e doveri giuridici. I diritti del concepito restano sospesi fino alla nascita.
Ratio della norma
L'articolo 1 del Codice Civile fissa il momento di ingresso di ogni persona nell'ordinamento giuridico come soggetto di diritto. La scelta del legislatore del 1942 di ancorare tale momento alla nascita risponde a un'esigenza di certezza: è un fatto biologico verificabile, che segna con nettezza il confine tra il nascituro privo di soggettività piena e la persona fisica a tutti gli effetti. La norma costituisce il fondamento dell'intero sistema delle persone fisiche nel diritto privato italiano.Analisi del testo
Il primo comma è lapidario: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita». Per nascita si intende, in linea generale, la completa espulsione o estrazione del feto dal corpo materno, con manifestazione di vita. Il secondo comma introduce una deroga funzionale a favore del concepito: la legge può riconoscergli diritti (ad esempio la capacità di succedere o ricevere donazioni), ma tali diritti sono sottoposti alla condizione sospensiva della nascita viva. Se il nascituro non nasce vivo, i diritti si considerano come mai sorti. Il terzo comma, che prevedeva limitazioni razziali alla capacità giuridica, è stato implicitamente abrogato già dal Regio Decreto Legislativo del 1944 e risulta incompatibile con i princìpi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dignità della persona; è conservato nel testo per ragioni storiche ma è privo di qualsiasi efficacia.Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi in cui occorre stabilire se un soggetto è titolare di diritti o obblighi nel diritto privato: stipula di contratti, acquisto di eredità, risarcimento del danno, diritti reali, diritti della personalità. In linea generale, ogni questione relativa alla soggettività giuridica di una persona fisica trova il proprio punto di partenza in questo articolo. Rileva in particolare nelle situazioni che coinvolgono il concepito: testamenti, donazioni, o risarcimenti per danni prenatali, dove la giurisprudenza ha tipicamente subordinato il riconoscimento dei diritti all'avvenuta nascita viva.Connessioni con altre norme
L'art. 1 c.c. va letto in stretta connessione con l'art. 2 c.c., che disciplina la capacità d'agire (distinta dalla capacità giuridica e subordinata alla maggiore età), e con gli artt. 462 e 784 c.c., che regolano rispettivamente la capacità successoria e la capacità di ricevere per donazione del concepito. Sul piano costituzionale, il fondamento si rinviene negli artt. 2 e 3 della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e il principio di uguaglianza. Rileva inoltre il coordinamento con le norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995) per i casi che coinvolgono cittadini stranieri.Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 414/1995
Manifestamente infondata
La Corte ha confermato la legittimita costituzionale della definizione di morte come cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche (legge n. 578/1993). La nozione di morte cerebrale, lungi dal violare il principio di legalita penale, costituisce un'interpretazione logico-sistematica del concetto unitario di morte coerente con il progresso scientifico. Pronuncia centrale per ricostruire il momento di estinzione della capacita giuridica ex art. 1 c.c., che coincide con la cessazione delle funzioni cerebrali e non piu con il solo arresto cardio-circolatorio.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Quando si acquista la capacità giuridica secondo l'art. 1 del Codice Civile?
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, intesa come il distacco del neonato dal corpo materno con manifestazione di vita. Non sono richieste formalità: è un effetto automatico del fatto biologico della nascita.
Qual è la differenza tra capacità giuridica e capacità d'agire?
La capacità giuridica (art. 1 c.c.) è l'idoneità a essere titolari di diritti e obblighi; si acquista alla nascita. La capacità d'agire (art. 2 c.c.) è l'idoneità a esercitare autonomamente tali diritti e si acquista, in linea generale, con il compimento del diciottesimo anno di età.
Il concepito ha diritti prima della nascita?
La legge può riconoscere diritti a favore del concepito ad esempio in materia successoria o di donazioni ma tali diritti sono subordinati all'evento della nascita. Se il concepito non nasce vivo, i diritti si considerano come mai sorti.
Cosa prevede il terzo comma dell'art. 1 c.c. sulle limitazioni razziali?
Il terzo comma, che prevedeva limitazioni alla capacità giuridica per ragioni razziali, è considerato abrogato e privo di efficacia. È incompatibile con i princìpi costituzionali di uguaglianza e dignità della persona ed è conservato nel testo solo per ragioni di documentazione storica.
L'art. 1 del Codice Civile italiano corrisponde all'art. 1 del Codice Civile svizzero?
No. L'art. 1 del Codice Civile svizzero disciplina le fonti del diritto (legge, consuetudine, dottrina), non la capacità giuridica. Si tratta di due norme con contenuto completamente diverso, appartenenti a ordinamenti distinti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate