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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 c.c. – Formazione ed efficacia delle norme corporative
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 5 - Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo→Cod. civ. art. 7 - Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 4 Codice Civile: Commorienza→Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari→Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro→Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo→Art. 2 Codice Civile: Maggiore età→Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui→Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ogni persona ha diritto al nome per legge attribuito. Non sono ammessi cambiamenti senza formalità legali.
Ratio della norma
L'art. 6 c.c. costituisce la norma fondante del diritto al nome nell'ordinamento italiano. La disposizione persegue una duplice finalità: da un lato tutela l'identità individuale della persona, consentendole di essere identificata in modo univoco nella vita di relazione; dall'altro risponde a un interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici, garantendo che ogni soggetto sia riconoscibile in modo stabile. Il nome, in questa prospettiva, non è soltanto un attributo della personalità ma anche uno strumento di ordine sociale.
Analisi del testo
Il primo comma riconosce a «ogni persona» il diritto al nome «che le è per legge attribuito»: il riferimento alla legge chiarisce che il nome non è liberamente scelto dal titolare, ma è determinato secondo regole predefinite dall'ordinamento. Il secondo comma fornisce la definizione legale di nome, precisando che esso comprende sia il prenome, ossia il nome individuale, sia il cognome, che tradizionalmente identifica il nucleo familiare di appartenenza. Il terzo comma stabilisce il principio di tendenziale immutabilità del nome: cambiamenti, aggiunte o rettifiche non sono ammessi in via generale, ma solo «nei casi e con le formalità dalla legge indicati».
Quando si applica
La norma si applica in linea generale a tutte le persone fisiche, dalla nascita fino alla morte. Rileva concretamente in diverse situazioni: al momento della registrazione del neonato all'ufficio di stato civile; nei procedimenti di rettifica anagrafica; nelle ipotesi di cambio del nome o del cognome per giustificato motivo, che richiedono un apposito decreto prefettizio o un provvedimento del tribunale; nei procedimenti di adozione, in cui il cognome può essere modificato per effetto dell'adozione stessa.
Connessioni con altre norme
L'art. 6 c.c. è strettamente collegato agli articoli che seguono: l'art. 7 c.c. disciplina la tutela del diritto al nome in caso di contestazione o usurpazione; l'art. 8 c.c. estende la legittimazione ai familiari; l'art. 9 c.c. protegge lo pseudonimo. Sul piano costituzionale, la dottrina prevalente riconduce il diritto al nome all'art. 2 Cost. A livello di norme speciali, il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dello stato civile) disciplina l'attribuzione del nome alla nascita e i procedimenti di modifica. Rileva inoltre la successiva evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha ampliato la libertà di scelta del cognome in chiave di parità tra genitori.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 131/2022
La Corte ha dichiarato incostituzionale l'attribuzione automatica del cognome paterno, stabilendo che il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine da loro concordato, salvo diverso accordo per uno solo. Il cognome viene definito 'nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona', tutelato dall'art. 6 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio intende cambiare il suo cognome da quello paterno a quello materno per motivi familiari. Deve ricorrere al giudice seguendo le formalità previste dalla legge e dal codice di procedura civile, non può effettuare il cambio spontaneamente.
Caso 2: Caso 2
Caio scopre un errore nel suo certificato di nascita: il suo prenome risulta diverso da quello registrato all'anagrafe. Per rettificare il nome deve seguire i procedimenti amministrativi prescritti, presentando apposita istanza all'ufficio dello stato civile con documentazione a supporto.
Domande frequenti
Cosa comprende il nome ai sensi dell'art. 6 c.c.?
Secondo la norma, il nome comprende sia il prenome (comunemente detto nome di battesimo o nome individuale) sia il cognome. Entrambi gli elementi sono necessari per l'identificazione completa della persona nell'ordinamento giuridico italiano.
È possibile cambiare il proprio nome legalmente in Italia?
In linea generale, l'art. 6 c.c. vieta cambiamenti arbitrari al nome. Tuttavia, la legge ammette modifiche in casi specifici: in presenza di un giustificato motivo, è possibile richiedere al prefetto territorialmente competente l'autorizzazione al cambio del nome o del cognome, seguendo il procedimento previsto dal Regolamento dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000).
I figli possono prendere il cognome della madre invece di quello del padre?
La disciplina del cognome dei figli ha subito una significativa evoluzione. Secondo l'orientamento prevalente maturato a seguito di interventi della Corte costituzionale e delle successive modifiche normative, i genitori possono attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori o soltanto quello materno, superando il previgente automatismo che imponeva il solo cognome paterno.
Cosa succede se qualcuno usa abusivamente il mio nome?
L'art. 6 c.c. tutela il diritto al nome, ma la disciplina specifica dei rimedi in caso di usurpazione o contestazione è contenuta nell'art. 7 c.c. In tale ipotesi, il titolare del nome può agire in giudizio per far cessare l'uso illegittimo e, se del caso, ottenere il risarcimento del danno subito.
Il diritto al nome si applica anche agli enti e alle società?
L'art. 6 c.c. riguarda le persone fisiche. Tuttavia, l'art. 8 c.c. estende una tutela analoga alle persone giuridiche e agli enti in generale con riferimento alla denominazione o ragione sociale, che svolge per gli enti una funzione identificativa analoga a quella del nome per le persone fisiche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate