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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 c.c. – Usi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 7 - Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome→Cod. civ. art. 9 - Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome→Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui→Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo→Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche→Art. 4 Codice Civile: Commorienza→Art. 12 Codice Civile: Persone giuridiche private→Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Tutela del nome per ragioni familiari. Chi ha interesse fondato su ragioni familiari può promuovere azione.
Ratio della norma
L'art. 8 c.c. risponde all'esigenza di tutelare il nome non soltanto come diritto individuale, ma anche come elemento identitario collettivo della famiglia. Il legislatore ha riconosciuto che determinate denominazioni familiari, cognomi storici, patronimici legati a tradizioni o reputazioni consolidate, possiedono un valore che supera la sfera del singolo individuo e appartiene, in senso lato, al gruppo familiare nel suo insieme. La norma si pone in rapporto di complementarietà con l'art. 7 c.c., di cui estende l'ambito soggettivo di applicazione.
Analisi del testo
Il dato testuale ruota attorno a due elementi fondamentali. Il primo è la qualità soggettiva dell'agente: la norma richiede che il soggetto legittimato «non porti» il nome contestato o indebitamente usato. Il secondo elemento è l'interesse qualificato: non è sufficiente un generico legame familiare, occorrendo invece un interesse «fondato su ragioni familiari degne di protezione». Quest'ultima espressione costituisce una clausola generale, la cui concreta portata è rimessa alla valutazione del giudice, che dovrà apprezzare la serietà e la meritevolezza dell'interesse vantato.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'uso indebito o la contestazione di un nome rechino pregiudizio non al suo portatore diretto, ma a soggetti a lui legati da vincoli familiari. I casi più ricorrenti riguardano, secondo l'orientamento prevalente: i familiari stretti del portatore del nome leso; i discendenti o collaterali che condividono la reputazione storica di un cognome illustre; gli eredi di chi in vita avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 7 c.c. Anche in questi casi, resta necessario che l'interesse familiare sia concreto, attuale e non meramente emulativo.
Connessioni con altre norme
L'art. 8 c.c. si inserisce nel sistema della tutela del nome delineato dagli artt. 6-9 c.c. e presuppone le azioni già previste dall'art. 7 c.c., estendendone la legittimazione soggettiva. Sul piano processuale, la legittimazione ex art. 8 c.c. incide sul requisito dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.. Rilevano inoltre i principi generali della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. e, ove si tratti di lesione dell'identità personale o familiare, le tutele derivanti dall'art. 2 della Costituzione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio porta il cognome paterno da una famiglia nobile
Un cugino lontano usa indebitamente lo stesso cognome a scopo commerciale. Tizio può agire per tutelare il nome per ragioni familiari.
Caso 2: Caso 2
Caio, pur non portando esattamente il cognome contestato, ha interesse fondato su ragioni familiari quando scopre che un terzo usa il cognome del ramo principale della famiglia per raggirare i clienti. Caio può chiedere la cessazione dell'uso indebitato.
Domande frequenti
Chi può agire in giudizio ai sensi dell'art. 8 c.c.?
La norma stabilisce che può agire chiunque, pur non portando il nome contestato o usurpato, dimostri di avere un interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione. In linea generale, si tratta di familiari stretti, discendenti, collaterali o eredi del portatore del nome, purché il loro interesse sia concreto e qualificato.
È sufficiente essere parenti del portatore del nome per agire ai sensi dell'art. 8 c.c.?
No. Il semplice legame di parentela non è di per sé sufficiente. La norma richiede che l'interesse sia «fondato su ragioni familiari degne di protezione», il che implica una valutazione in concreto da parte del giudice sulla serietà e attualità del pregiudizio subito dalla famiglia.
L'art. 8 c.c. si applica anche ai cognomi di famiglie nobili o storiche?
Secondo l'orientamento prevalente, la norma trova applicazione tipica proprio in questi contesti, nei quali il cognome ha acquisito un valore identitario e reputazionale che trascende la sfera individuale. Tuttavia, anche in tali casi occorre dimostrare un interesse familiare concreto e attuale.
Quali azioni può esercitare chi agisce ai sensi dell'art. 8 c.c.?
La norma rimanda all'art. 7 c.c. Pertanto, chi agisce ai sensi dell'art. 8 c.c. può in linea generale chiedere la cessazione dell'uso indebito del nome e il risarcimento del danno subito, a condizione di fornire la prova del pregiudizio.
Gli eredi possono tutelare il nome del defunto ai sensi dell'art. 8 c.c.?
In linea generale sì, a condizione che sussista un interesse familiare qualificato e degno di protezione. La tutela post mortem del nome è un tema delicato, e la valutazione spetta al giudice caso per caso, tenendo conto della concretezza e dell'attualità del pregiudizio lamentato dagli eredi.