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Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito
In vigore
Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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In sintesi
Commento del professionista
Inquadramento e ratio della norma
L'articolo 2043 del codice civile rappresenta la clausola generale della responsabilità civile extracontrattuale nell'ordinamento italiano. Collocato nel Titolo IX del Libro IV, disciplina le obbligazioni nascenti da atto illecito e costituisce la norma cardine attorno alla quale ruota l'intero sistema del torto civile (lex Aquilia moderna). La sua funzione è duplice: da un lato sanziona sul piano civilistico il comportamento illecito, dall'altro assicura alla vittima uno strumento di reintegrazione patrimoniale e, nei limiti previsti dall'ordinamento, anche non patrimoniale.
La ratio della disposizione risiede nel principio alterum non laedere, ossia nel dovere generale di non arrecare pregiudizio alla sfera giuridica altrui. Questo precetto, di derivazione romanistica, è stato recepito dal legislatore del 1942 in una formula volutamente ampia e aperta, idonea a ricomprendere la varietà delle situazioni lesive che la realtà sociale può produrre. La norma non elenca tipologie di illeciti, ma definisce una fattispecie strutturale valida in modo generale.
Elementi costitutivi della fattispecie
La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. richiede la compresenza di quattro elementi essenziali, la cui mancanza anche di uno solo è sufficiente ad escludere l'obbligo risarcitorio.
Il primo elemento è il fatto: deve trattarsi di un comportamento umano, commissivo od omissivo, imputabile a un soggetto. Il fatto omissivo rileva quando sussisteva un obbligo giuridico di agire, derivante da legge, contratto o da una precedente attività pericolosa che il soggetto ha posto in essere.
Il secondo elemento è l'imputabilità soggettiva, che si articola in dolo e colpa. Il dolo implica la volontà di compiere l'atto e di produrne le conseguenze lesive. La colpa, più frequente nella pratica, ricorre quando il soggetto non ha osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia che erano esigibili nel caso concreto. La colpa può essere generica — violazione del canone del bonus pater familias — oppure specifica, quando si traduce in violazione di norme di legge, regolamenti o ordini dell'autorità. L'art. 2043 richiede almeno la colpa; in assenza di dolo o colpa non sorge responsabilità aquiliana ordinaria, fermo restando che il codice civile contempla ipotesi di responsabilità oggettiva (artt. 2049-2054 c.c.) che derogano a questo schema.
Il terzo elemento è il danno ingiusto, che la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente ricostruito come lesione di un interesse giuridicamente rilevante non coperto da una causa di giustificazione. L'ingiustizia del danno va intesa in senso oggettivo: il danno è ingiusto quando lede una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e quando non vi è alcuna norma che ne autorizzi la produzione. Il concetto di danno ingiusto comprende sia il danno emergente (la perdita economica immediata) sia il lucro cessante (il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza del fatto illecito), ai sensi dell'art. 1223 c.c. applicato per analogia.
Il quarto elemento è il nesso di causalità tra il fatto e il danno. Il nesso causale deve essere accertato secondo i criteri della conditio sine qua non e della causalità adeguata: il fatto deve essere una condizione necessaria del danno e deve essere, secondo l'id quod plerumque accidit, idoneo a produrre quel tipo di conseguenza lesiva. In sede civile il nesso causale si accerta con il criterio del più probabile che non (more probable than not), a differenza del processo penale ove vige l'oltre ogni ragionevole dubbio.
Onere della prova
Il regime probatorio dell'art. 2043 c.c. è regolato dal principio generale actori incumbit probatio. Il danneggiato deve provare: (i) l'esistenza del fatto illecito; (ii) il dolo o la colpa del danneggiante; (iii) il danno subìto nella sua entità; (iv) il nesso causale tra fatto e danno. Questo assetto differenzia strutturalmente la responsabilità extracontrattuale da quella contrattuale (art. 1218 c.c.), ove il creditore deve provare soltanto l'inadempimento, essendo onere del debitore dimostrare che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il concorso di azioni
L'art. 2043 c.c. si distingue dall'art. 1218 c.c. per: il termine di prescrizione (cinque anni per l'aquiliana, dieci per la contrattuale), l'onere della prova, la prevedibilità del danno (rilevante solo nell'ambito contrattuale ai sensi dell'art. 1225 c.c.) e l'imputabilità. In presenza di un rapporto contrattuale preesistente, le condotte illecite possono integrare sia l'inadempimento contrattuale sia un fatto illecito aquiliano: il danneggiato può, in tali ipotesi di concorso di azioni, scegliere il titolo più favorevole.
Il danno non patrimoniale e il raccordo con l'art. 2059 c.c.
L'art. 2043 c.c. tutela in primo luogo il danno patrimoniale. Il danno non patrimoniale è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che ne subordina il risarcimento ai casi previsti dalla legge. L'interpretazione costituzionalmente orientata ha ampliato significativamente l'ambito di risarcibilità, ricomprendendo il danno biologico (lesione dell'integrità psicofisica), il danno morale (sofferenza interiore) e il danno esistenziale (pregiudizio alle attività realizzatrici), nei limiti in cui la lesione riguardi diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
Prescrizione e decorrenza del termine
Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.) dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se il fatto costituisce reato con prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Il termine può decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, applicando il principio della conoscibilità oggettiva del danno quale dies a quo.
Domande frequenti
Cosa significa 'danno ingiusto' nell'art. 2043 c.c.?
Il danno è ingiusto quando lede un interesse giuridicamente rilevante senza che l'ordinamento giustifichi quella lesione. Non basta subire un pregiudizio economico: occorre che la perdita sia non tollerata dal diritto.
Qual è la prescrizione per il risarcimento ex art. 2043 c.c.?
Il termine ordinario è di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito (art. 2947 c.c.). Se il fatto costituisce anche reato, si applica il termine di prescrizione penale se più lungo.
Chi deve provare la colpa in una causa ex art. 2043 c.c.?
L'onere della prova grava interamente sul danneggiato, che deve dimostrare il fatto illecito, la colpa o il dolo del responsabile, il danno subìto e il nesso causale. È la differenza principale rispetto alla responsabilità contrattuale.
Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) deriva dall'inadempimento di un'obbligazione assunta; quella extracontrattuale (art. 2043 c.c.) nasce da un fatto illecito indipendente. Differiscono per prescrizione (10 vs 5 anni), onere della prova e prevedibilità del danno risarcibile.
Cosa si intende per fatto doloso o colposo?
Il dolo è la volontà deliberata di causare il danno. La colpa ricorre quando il soggetto ha agito con imprudenza, negligenza o imperizia senza voler causare il danno ma non adottando la diligenza dovuta.
Si può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale con l'art. 2043 c.c.?
Il danno non patrimoniale è risarcibile tramite l'art. 2059 c.c., che opera in coordinamento con l'art. 2043. Quando il fatto illecito lede diritti fondamentali della persona (salute, dignità), il danno biologico, morale ed esistenziale è risarcibile in via equitativa.
Qual è la differenza tra art. 2043 e art. 2059 c.c.?
L'art. 2043 c.c. disciplina il danno patrimoniale. L'art. 2059 c.c. riguarda il danno non patrimoniale, risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o quando la lesione investe diritti fondamentali. Le due disposizioni sono complementari.
Schema dell'articolo
Comportamento umano commissivo od omissivo
Imputabilità soggettiva del fatto
Lesione di interesse giuridicamente rilevante
Collegamento diretto fatto-danno
Art. 2043 c.c.
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