Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa
In vigore
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. (1) Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. (1)
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2043 - Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito→Cod. civ. art. 2045 - Articolo 2045 Codice Civile: Stato di necessità→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2042 Codice Civile: Carattere sussidiario dell’azione→Articolo 2046 Codice Civile: Imputabilità del fatto dannoso→Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento→Articolo 2047 Codice Civile: Danno cagionato dall’incapace→Articolo 2040 Codice Civile: Rimborso di spese e di miglioramenti→Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei pre→Articolo 2039 Codice Civile: Indebito ricevuto da un incapace
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Legittima difesa e responsabilità civile
L'articolo 2044 del Codice Civile disciplina l'effetto della legittima difesa sulla responsabilità civile. La regola di base e' semplice: chi cagiona un danno per legittima difesa di se' o di altri non e' responsabile civilmente. La norma rispecchia il principio che chi esercita un diritto o adempie un dovere non può essere chiamato a rispondere del danno che ne consegue.
Il rinvio all'art. 52 c.p.
Il secondo comma, introdotto dalla legge n. 36/2019, rinvia all'art. 52 commi 2, 3 e 4 del codice penale, che disciplinano la cosiddetta legittima difesa domiciliare. In queste ipotesi, chi reagisce a un'intrusione nel proprio domicilio o luogo di lavoro con un'arma legalmente detenuta o con qualsiasi mezzo, non risponde neanche civilmente del danno cagionato all'aggressore. L'esclusione e' automatica e non richiede una valutazione caso per caso della proporzionalita'.
L'eccesso colposo da turbamento: l'art. 55 co. 2 c.p.
Il terzo comma dell'art. 2044 c.c. si occupa dell'ipotesi più delicata: l'eccesso colposo nella legittima difesa determinato dallo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. In questo caso, sul piano penale l'agente non e' punibile ex art. 55 co. 2 c.p.; sul piano civile, però, non vi e' una totale esenzione da responsabilità. Al danneggiato e' dovuta un'indennita', non un risarcimento.
Indennita' equitativa: criteri
L'indennita' prevista per l'eccesso colposo da turbamento e' determinata dal giudice con valutazione equitativa, tenendo conto di tre parametri: la gravita' del fatto, le modalità realizzative dell'azione difensiva e il contributo causale della condotta del danneggiato. Quest'ultimo criterio e' particolarmente significativo: se l'aggressore ha contribuito in modo determinante alla situazione di pericolo, l'indennita' può essere ridotta in misura corrispondente.
Differenza tra risarcimento e indennita'
La distinzione tra risarcimento e indennita' non e' meramente terminologica. Il risarcimento presuppone un fatto illecito imputabile: Tizio ha causato ingiustamente un danno a Caio, quindi lo deve risarcire integralmente. L'indennita' presuppone invece una situazione di sacrificio giustificato: chi si e' difeso in eccesso colposo non ha commesso un illecito in senso pieno, ma la sua condotta ha comunque prodotto un danno che non sarebbe equo lasciare integralmente a carico del danneggiato.
Evoluzione normativa
L'attuale formulazione dell'art. 2044 c.c. e' frutto della riforma operata dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019, che ha modificato la disciplina della legittima difesa sia sul piano penale che su quello civile, introducendo i commi 2 e 3. Prima della riforma, la norma si limitava a escludere la responsabilità civile in caso di legittima difesa, senza distinguere tra i diversi casi di legittima difesa domiciliare e senza disciplinare espressamente l'eccesso colposo da turbamento.
Applicazioni pratiche
Il campo di applicazione più frequente e' quello delle aggressioni nel domicilio o nel luogo di lavoro. Se Caio si introduce di notte nell'abitazione di Tizio e questi, in stato di panico, utilizza un'arma legalmente detenuta causando lesioni all'aggressore, Tizio non risponde civilmente. Se invece la reazione di Tizio e' sproporzionata rispetto al pericolo reale ma e' determinata dallo stato di turbamento, il giudice liquidera' un'indennita' equitativa in favore di Caio, tenendo conto di quanto quest'ultimo abbia contribuito alla situazione.
Domande frequenti
Chi si difende da un'aggressione e' responsabile civilmente del danno causato?
No: chi cagiona un danno per legittima difesa di se' o di altri non e' responsabile civilmente, a norma dell'art. 2044 co. 1 c.c.
Cosa prevede la legge sulla legittima difesa domiciliare?
Nei casi di cui all'art. 52 co. 2-4 c.p. (difesa nel domicilio con arma legalmente detenuta o altro mezzo), la responsabilità civile e' espressamente esclusa anche per il danno cagionato all'aggressore.
Cosa succede se la difesa e' eccessiva per turbamento?
In caso di eccesso colposo da turbamento (art. 55 co. 2 c.p.), il danno non e' risarcito integralmente ma al danneggiato spetta un'indennita' fissata equitativamente dal giudice.
Quali criteri usa il giudice per fissare l'indennita' in caso di eccesso colposo?
Gravita' del fatto, modalità realizzative della condotta difensiva e contributo causale della stessa condotta del danneggiato nella determinazione della situazione di pericolo.
Qual e' la differenza tra indennita' e risarcimento nell'art. 2044 c.c.?
Il risarcimento presuppone un illecito imputabile e copre il danno pieno; l'indennita' e' una compensazione equitativa riconosciuta anche in assenza di un illecito in senso stretto, come nel caso dell'eccesso colposo da turbamento.