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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

In sintesi

  • Imputabilità del fatto dannoso: chi non aveva capacità d'intendere o di volere al momento del fatto non risponde civilmente delle conseguenze.
  • Eccezione per colpa: se lo stato di incapacità è stato causato dall'agente stesso (ubriachezza volontaria, uso di droghe), la responsabilità rimane.
  • Capacità naturale: la norma riguarda la capacità di fatto, non quella legale: anche un soggetto maggiorenne e capace legalmente può essere temporaneamente incapace.
  • Rapporto con i minori: per i minori di età, l'incapacità è presunta; la valutazione va fatta caso per caso per i minori prossimi alla maggiore età.
  • Tutela del danneggiato: la norma si coordina con l'art. 2047 c.c., che prevede un'indennità equitativa se il danneggiato non può ottenere risarcimento da altri.
Indice dei contenuti

L'imputabilita' come presupposto della responsabilità civile

L'articolo 2046 del Codice Civile pone un principio fondamentale della responsabilità civile: non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso. La capacità di intendere e di volere, nota anche come imputabilita', e' il presupposto soggettivo minimo per poter attribuire a un individuo la responsabilità delle proprie azioni.

Capacità d'intendere e capacità di volere

Le due componenti dell'imputabilita' sono distinte. La capacità d'intendere e' la facolta' di percepire il significato e le conseguenze delle proprie azioni, di valutare la realtà esterna e di distinguere il lecito dall'illecito. La capacità di volere e' la facolta' di autodeterminarsi, di controllare i propri impulsi e di orientare il comportamento secondo la propria valutazione. L'assenza anche di una sola delle due e' sufficiente ad escludere l'imputabilita'.

L'eccezione per colpa nell'incapacita'

L'art. 2046 c.c. prevede un'importante eccezione: se lo stato d'incapacita' deriva da colpa dell'agente, la responsabilità civile non e' esclusa. L'esempio tipico e' quello dell'ubriachezza volontaria: Tizio si ubriaca deliberatamente e in tale stato causa un danno a Caio. Non può invocare l'incapacita' d'intendere e di volere perché e' stato lui stesso, con il proprio comportamento colposo, a determinarla. La stessa logica vale per chi fa uso di sostanze stupefacenti consapevolmente.

Incapacita' naturale versus incapacita' legale

La norma riguarda la cosiddetta incapacita' naturale, ovvero quella di fatto, non quella giuridica. L'incapacita' legale (interdizione, minore età) riguarda la validita' degli atti giuridici; l'incapacita' naturale ex art. 2046 c.c. riguarda l'imputabilita' per i fatti illeciti. Un soggetto può essere capace legalmente e tuttavia incapace naturalmente al momento del fatto: si pensi a chi subisce un improvviso malore o un attacco epilettico.

Minori e incapacita'

Per i minori di età, la valutazione dell'imputabilita' dipende dall'età e dal grado di maturita'. I bambini molto piccoli sono presunti incapaci. I minori prossimi alla maggiore età possono essere ritenuti capaci se, al momento del fatto, erano in grado di intendere e di volere. La Cassazione ha affermato che la prova dell'incapacita' del minore grava sul soggetto che la invoca, e che il giudice deve valutare concretamente il grado di sviluppo psicofisico del soggetto.

Coordinamento con l'art. 2047 c.c.

L'esclusione della responsabilità dell'incapace rischia di lasciare il danneggiato privo di tutela. Il Codice Civile risolve questo problema attraverso l'art. 2047 c.c., che prevede due rimedi: in primo luogo, la responsabilità del sorvegliante (genitore, tutore, insegnante) per culpa in vigilando; in secondo luogo, qualora il danneggiato non possa ottenere il risarcimento da nessun sorvegliante, il giudice può condannare l'incapace a un'indennita' equitativa, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti.

Onere della prova

L'incapacita' non si presume (salvo che per i bambini molto piccoli): chi la invoca deve provarla. In pratica, sarà necessaria spesso una consulenza tecnica medico-legale o psichiatrica per accertare lo stato mentale dell'agente al momento del fatto illecito. La prova deve riferirsi precisamente al momento del fatto: uno stato di malattia mentale cronico non basta se al momento del danno il soggetto era in una fase di lucidita'.

Domande frequenti

Chi e' incapace d'intendere e di volere risponde civilmente del danno causato?

No: l'art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile di chi, al momento del fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, salvo che l'incapacita' derivi da sua colpa.

Se Tizio si ubriaca volontariamente e causa un danno, può invocare l'incapacita'?

No: se lo stato di incapacita' e' stato causato dalla propria condotta colposa (ubriachezza volontaria, uso di droghe), la responsabilità civile non e' esclusa.

Qual e' la differenza tra incapacita' naturale e incapacita' legale?

L'incapacita' legale (interdizione, minore età) riguarda la validita' degli atti; l'incapacita' naturale ex art. 2046 c.c. riguarda l'imputabilita' per i fatti illeciti e si valuta caso per caso al momento del fatto.

I minori sono sempre considerati incapaci ai fini della responsabilità civile?

Non automaticamente: i bambini piccoli sono presunti incapaci, ma i minori prossimi alla maggiore età possono essere ritenuti capaci se il giudice accerta in concreto il loro grado di maturita' psicofisica.

Se l'autore del danno e' incapace, il danneggiato resta senza tutela?

No: l'art. 2047 c.c. prevede la responsabilità del sorvegliante per culpa in vigilando e, in subordine, la possibilità per il giudice di condannare l'incapace a un'indennita' equitativa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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