Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, emanato ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004. Per l’art. 2 «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»: il codice dice come si individuano, come si tutelano e come si valorizzano.
È diviso in cinque Parti: I, disposizioni generali; II, beni culturali, con la tutela (dichiarazione, conservazione, circolazione, ritrovamenti, espropriazione) e la fruizione e valorizzazione; III, beni paesaggistici, con i piani paesaggistici e l’autorizzazione; IV, sanzioni amministrative e penali; V, disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore. Gli articoli 170, 173, 174 e da 176 a 179, tra le sanzioni penali, sono stati abrogati dalla legge 9 marzo 2022, n. 22.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti; gli articoli abrogati sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 177 articoli su 194 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Titolo ITutela
Capo IOggetto della tutela
Capo IIVigilanza e ispezione
Capo IIIProtezione e conservazione
Sezione IMisure di protezione
Sezione IIMisure di conservazione
Sezione IIIAltre forme di protezione
Capo IVCircolazione in ambito nazionale
Sezione IAlienazione e altri modi di trasmissione
Sezione IIPrelazione
Sezione IIICommercio
Capo VCircolazione in ambito internazionale
Sezione IPrincipi in materia di circolazione internazionale
Sezione I-bisUscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Sezione IIEsportazione dal territorio dell'Unione europea
Sezione IIIDisciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
Sezione IVDisciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali
Capo VIRitrovamenti e scoperte
Sezione IRicerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
Sezione IIRicerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Capo VIIEspropriazione
Titolo IIFruizione e valorizzazione
Capo IFruizione dei beni culturali
Sezione IPrincipi generali
Sezione IIUso dei beni culturali
Capo IIPrincipi della valorizzazione dei beni culturali
Capo IIIConsultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
Titolo IIINorme transitorie e finali
Titolo ITutela e valorizzazione
Capo IDisposizioni generali
Capo IIIndividuazione dei beni paesaggistici
Capo IIIPianificazione paesaggistica
Capo IVControllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Capo VDisposizioni di prima applicazione e transitorie
Titolo ISanzioni amministrative
Capo ISanzioni relative alla Parte II
Capo IISanzioni relative alla Parte III
Titolo IISanzioni penali
Capo ISanzioni relative alla Parte II
Capo IISanzioni relative alla Parte III
È il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004. Disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che secondo l’art. 2 è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
In cinque Parti: I, disposizioni generali (articoli 1-9-bis); II, beni culturali (10-130); III, beni paesaggistici (131-159); IV, sanzioni (160-181); V, disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182-184).
All’art. 146, rubricato «Autorizzazione», nella Parte III, Capo IV, «Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela». Il comma 1 vieta ai proprietari, possessori o detentori di immobili e aree di interesse paesaggistico di distruggerli o di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto la legge 7 maggio 2026, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, che modifica l’art. 143, comma 4, lettera b).
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.