Art. 133 D.Lgs. 42/2004 – (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
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In sintesi
Stabilisce la cooperazione fra amministrazioni statali, regionali e locali.
Tutela e valorizzazione del paesaggio richiedono azione coordinata.
Esempio principale: pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione.
Modello cooperativo per evitare conflitti e sovrapposizioni.
Indice dei contenuti
Principio di cooperazione
L'articolo 133 fissa il principio cardine dei rapporti fra livelli di governo nella materia paesaggistica: cooperazione, non separazione rigida di competenze. La tutela è statale, la valorizzazione concorrente, ma in concreto le due dimensioni si intrecciano e richiedono concertazione fra Ministero della cultura, regioni, comuni. Il modello cooperativo è funzionale all'efficienza e alla coerenza dell'azione amministrativa.
Strumenti operativi
La cooperazione si realizza attraverso una pluralità di strumenti: intese (articolo 8 della legge 131/2003), accordi di programma (articolo 34 D.Lgs. 267/2000), protocolli operativi, conferenze di servizi. Per la pianificazione paesaggistica, l'articolo 135 richiama esplicitamente l'intesa fra Ministero e Regione per la formazione del piano. Per le autorizzazioni, l'articolo 146 prevede la collaborazione fra autorità delegate (regione o ente delegato) e soprintendenza.
Pianificazione paesaggistica congiunta
L'esempio più rilevante di cooperazione è la pianificazione paesaggistica: il piano regionale è elaborato congiuntamente da regione e Ministero, attraverso una intesa istituzionalizzata. La cooperazione non è formale: implica condivisione di dati, sopralluoghi comuni, valutazioni concertate. La giurisprudenza ha più volte annullato piani approvati senza adeguata intesa, ribadendo che la collaborazione è obbligatoria, non facoltativa.
Cooperazione e ricorsi
L'assenza o l'inadeguatezza della cooperazione può fondare profili di illegittimità degli atti adottati. Un piano paesaggistico approvato in violazione dell'intesa è impugnabile dal Ministero o da soggetti privati interessati. Anche singole autorizzazioni rese in mancanza del prescritto coinvolgimento della soprintendenza sono illegittime. La giurisprudenza tutela con rigore la prerogativa cooperativa, riconoscendole valore sostanziale e non meramente formale.
Cooperazione orizzontale fra comuni
Anche fra enti dello stesso livello la cooperazione assume rilievo. Per i paesaggi che si estendono su più comuni (un sistema di colline, un litorale, un fiume), l'azione coordinata fra comuni limitrofi è essenziale. Strumenti come i piani intercomunali e le unioni di comuni offrono cornici operative. Il piano paesaggistico regionale può imporre adempimenti cooperativi specifici fra comuni di un medesimo ambito paesaggistico.
Sfide pratiche
La cooperazione fra amministrazioni non è priva di difficoltà operative: tempi più lunghi, possibili conflitti di valutazione, costi organizzativi. La prassi mostra esempi virtuosi (alcune regioni del nord hanno consolidato modelli efficaci) e situazioni critiche (regioni con piani paesaggistici mai approvati o costantemente impugnati). L'efficacia del modello dipende dalla qualità tecnica delle amministrazioni coinvolte e dalla disponibilità a un confronto sostanziale. Per il professionista che assista enti o privati, la mappatura preliminare degli interlocutori amministrativi competenti su un determinato territorio è prerequisito di ogni iniziativa significativa.
Casi pratici
Caso 1: Piano paesaggistico impugnato
Caso 2: Cooperazione intercomunale
Domande frequenti
Stato, regioni e comuni come collaborano sul paesaggio?
Attraverso intese, accordi di programma, conferenze di servizi, protocolli operativi. L'esempio principale è la pianificazione paesaggistica elaborata congiuntamente da Ministero della cultura e regione.
Cosa succede se manca la cooperazione fra amministrazioni?
Gli atti adottati senza la prescritta cooperazione possono essere impugnati per illegittimità. La giurisprudenza tutela con rigore l'obbligo di concertazione, soprattutto per i piani paesaggistici.
I comuni limitrofi devono coordinarsi sul paesaggio?
Sì, per paesaggi che si estendono su più territori comunali (colline, litorali, fiumi). Strumenti utili sono i piani intercomunali, le unioni di comuni, le previsioni del piano paesaggistico regionale.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
Indice dei contenuti
Principio di cooperazione
L'articolo 133 fissa il principio cardine dei rapporti fra livelli di governo nella materia paesaggistica: cooperazione, non separazione rigida di competenze. La tutela è statale, la valorizzazione concorrente, ma in concreto le due dimensioni si intrecciano e richiedono concertazione fra Ministero della cultura, regioni, comuni. Il modello cooperativo è funzionale all'efficienza e alla coerenza dell'azione amministrativa.
Strumenti operativi
La cooperazione si realizza attraverso una pluralità di strumenti: intese (articolo 8 della legge 131/2003), accordi di programma (articolo 34 D.Lgs. 267/2000), protocolli operativi, conferenze di servizi. Per la pianificazione paesaggistica, l'articolo 135 richiama esplicitamente l'intesa fra Ministero e Regione per la formazione del piano. Per le autorizzazioni, l'articolo 146 prevede la collaborazione fra autorità delegate (regione o ente delegato) e soprintendenza.
Pianificazione paesaggistica congiunta
L'esempio più rilevante di cooperazione è la pianificazione paesaggistica: il piano regionale è elaborato congiuntamente da regione e Ministero, attraverso una intesa istituzionalizzata. La cooperazione non è formale: implica condivisione di dati, sopralluoghi comuni, valutazioni concertate. La giurisprudenza ha più volte annullato piani approvati senza adeguata intesa, ribadendo che la collaborazione è obbligatoria, non facoltativa.
Cooperazione e ricorsi
L'assenza o l'inadeguatezza della cooperazione può fondare profili di illegittimità degli atti adottati. Un piano paesaggistico approvato in violazione dell'intesa è impugnabile dal Ministero o da soggetti privati interessati. Anche singole autorizzazioni rese in mancanza del prescritto coinvolgimento della soprintendenza sono illegittime. La giurisprudenza tutela con rigore la prerogativa cooperativa, riconoscendole valore sostanziale e non meramente formale.
Cooperazione orizzontale fra comuni
Anche fra enti dello stesso livello la cooperazione assume rilievo. Per i paesaggi che si estendono su più comuni (un sistema di colline, un litorale, un fiume), l'azione coordinata fra comuni limitrofi è essenziale. Strumenti come i piani intercomunali e le unioni di comuni offrono cornici operative. Il piano paesaggistico regionale può imporre adempimenti cooperativi specifici fra comuni di un medesimo ambito paesaggistico.
Sfide pratiche
La cooperazione fra amministrazioni non è priva di difficoltà operative: tempi più lunghi, possibili conflitti di valutazione, costi organizzativi. La prassi mostra esempi virtuosi (alcune regioni del nord hanno consolidato modelli efficaci) e situazioni critiche (regioni con piani paesaggistici mai approvati o costantemente impugnati). L'efficacia del modello dipende dalla qualità tecnica delle amministrazioni coinvolte e dalla disponibilità a un confronto sostanziale. Per il professionista che assista enti o privati, la mappatura preliminare degli interlocutori amministrativi competenti su un determinato territorio è prerequisito di ogni iniziativa significativa.
Casi pratici
Caso 1: Piano paesaggistico impugnato
Caso 2: Cooperazione intercomunale
Domande frequenti
Stato, regioni e comuni come collaborano sul paesaggio?
Attraverso intese, accordi di programma, conferenze di servizi, protocolli operativi. L'esempio principale è la pianificazione paesaggistica elaborata congiuntamente da Ministero della cultura e regione.
Cosa succede se manca la cooperazione fra amministrazioni?
Gli atti adottati senza la prescritta cooperazione possono essere impugnati per illegittimità. La giurisprudenza tutela con rigore l'obbligo di concertazione, soprattutto per i piani paesaggistici.
I comuni limitrofi devono coordinarsi sul paesaggio?
Sì, per paesaggi che si estendono su più territori comunali (colline, litorali, fiumi). Strumenti utili sono i piani intercomunali, le unioni di comuni, le previsioni del piano paesaggistico regionale.