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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Recepisce le convenzioni internazionali in materia di paesaggio.
  • Riferimento centrale: Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000).
  • Impegna lo Stato a coordinare la disciplina interna con gli obblighi internazionali.
  • Promuove cooperazione transfrontaliera per i paesaggi condivisi.
  • Rafforza la dimensione sovranazionale della tutela paesaggistica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 132 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzioni internazionali )

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

((

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

))

Commento

Apertura internazionale

L'articolo 132 colloca la tutela italiana del paesaggio nel quadro degli impegni internazionali. La norma centrale è la Convenzione europea del paesaggio adottata a Firenze nel 2000 e ratificata con L. 14/2006. Si tratta del primo strumento internazionale dedicato al paesaggio, che impegna gli Stati ad adottare politiche di tutela, gestione e pianificazione paesaggistica, riconoscendo il paesaggio come componente essenziale dell'ambiente di vita.

Obblighi derivanti dalla Convenzione

La Convenzione di Firenze impegna gli Stati a: riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente del contesto di vita; stabilire politiche paesaggistiche; integrare la tutela nelle politiche di pianificazione territoriale, ambientale, agricola, sociale ed economica; promuovere la partecipazione dei cittadini, delle autorità locali e regionali; identificare e qualificare i propri paesaggi. L'Italia ha sostanzialmente recepito tali impegni nel Codice del 2004 e nelle successive integrazioni.

Cooperazione transfrontaliera

Particolare attenzione è dedicata ai paesaggi che si estendono su più Stati: catene montuose (Alpi, Pirenei), fasce costiere, sistemi fluviali transfrontalieri. La Convenzione promuove forme di cooperazione fra Stati limitrofi per la gestione coordinata. In Italia rilevano in particolare le cooperazioni con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia. Le Euroregioni e i progetti Interreg costituiscono strumenti operativi di tale cooperazione.

Altre convenzioni rilevanti

Oltre alla Convenzione di Firenze, rilevano altri strumenti: la Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972) per i paesaggi inseriti nella lista del patrimonio mondiale; la Convenzione sulla biodiversità (Rio 1992) per i profili ambientali; la Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione ambientale. Ognuna contribuisce a rafforzare la tutela paesaggistica con un proprio profilo specifico.

Effetti applicativi

Le convenzioni internazionali, una volta ratificate, integrano l'ordinamento interno e orientano l'interpretazione delle norme codicistiche. Nel dubbio interpretativo, va privilegiata la lettura coerente con gli impegni internazionali. La giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato la Convenzione di Firenze per ancorare valutazioni di legittimità di provvedimenti di tutela, in particolare per giustificare interpretazioni ampie del bene paesaggistico.

Dimensione operativa

L'apertura internazionale ha conseguenze concrete: linee guida internazionali sulla qualità del paesaggio influenzano le valutazioni di impatto, le metodologie di analisi visiva, i criteri di mitigazione. La partecipazione italiana ai consessi internazionali (Consiglio d'Europa, UNESCO) alimenta uno scambio di buone pratiche. Per il professionista, la conoscenza degli strumenti internazionali può rivelarsi utile in particolare nelle situazioni di confronto fra ordinamenti diversi: progetti transfrontalieri, beni culturali in spostamento internazionale, valutazioni ambientali strategiche di grandi opere infrastrutturali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Progetto transfrontaliero Italia-Francia

Caso 2: Caso 2 — Sito UNESCO contestato

Domande frequenti

Quali sono le convenzioni internazionali sul paesaggio rilevanti?

La principale è la Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000), ratificata dall'Italia con L. 14/2006. Rilevano anche la Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale (1972) e altre convenzioni ambientali.

Cosa significa cooperazione transfrontaliera?

Forme di cooperazione fra Stati confinanti per la gestione coordinata di paesaggi che si estendono oltre i confini nazionali (Alpi, fasce costiere, bacini fluviali). Si realizza con accordi bilaterali, Euroregioni e progetti europei.

Le convenzioni internazionali producono effetti diretti nel diritto interno?

Sì, una volta ratificate diventano parte dell'ordinamento e orientano l'interpretazione delle norme codicistiche. Nel dubbio, va preferita la lettura coerente con gli impegni internazionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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