Art. 826 c.c. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
In vigore
comuni I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
In sintesi
L'articolo 826 c.c. disciplina il patrimonio pubblico distinguendolo dal demanio: i beni patrimoniali non sono destinati all'uso collettivo diretto, ma servono l'attività dell'ente. Il patrimonio indisponibile è protetto da inalienabilità funzionale; quello disponibile circola come i beni privati.
Ratio e struttura
La tripartizione dei beni pubblici, demanio / patrimonio indisponibile / patrimonio disponibile, risponde a una logica gradualista: la protezione è massima per i beni demaniali, media per il patrimonio indisponibile, minima per quello disponibile. Il demanio serve la collettività direttamente; il patrimonio indisponibile serve la funzione pubblica dell'ente (es. le caserme servono la difesa); il patrimonio disponibile non è funzionalizzato e può quindi circolare liberamente.
Patrimonio indisponibile: elenco e regime
Il secondo e terzo comma dell'art. 826 enumerano i beni del patrimonio indisponibile dello Stato: (1) foreste demaniali (quelle costituenti il demanio forestale ex legge forestale); (2) miniere (giacimenti minerari del sottosuolo); (3) cave e torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo per legge; (4) cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico (beni culturali statali); (5) caserme, armamenti, navi da guerra e altri beni della difesa; (6) edifici destinati a sedi di uffici pubblici con i loro arredi. Il regime del patrimonio indisponibile è disciplinato dall'art. 828 c.c.: questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione «se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». Non sono inalienabili in assoluto come i beni demaniali, ma la loro alienazione è possibile solo cambiando destinazione con atto formale e nel rispetto delle norme speciali.
Patrimonio disponibile
I beni che non rientrano né nel demanio né nel patrimonio indisponibile costituiscono il patrimonio disponibile: appartengono all'ente come qualsiasi bene privato. Lo Stato, la provincia o il comune possono alienarli, darli in locazione, costituirvi diritti reali o personali di godimento, darli in pegno o ipoteca. Sono soggetti però alle norme speciali sul patrimonio pubblico (evidenza pubblica per l'alienazione, autorizzazioni ministeriali, ecc.).
Connessioni con altre norme
L'art. 826 va letto con l'art. 822 c.c. (demanio pubblico), l'art. 828 c.c. (regime del patrimonio indisponibile), con il d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) per i beni storici e artistici e con il d.lgs. 228/2001 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) per le foreste demaniali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra patrimonio indisponibile e demanio pubblico?
I beni demaniali (art. 822 c.c.) sono inalienabili in assoluto e destinati all'uso collettivo diretto (spiagge, strade, fiumi). I beni del patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.) non possono essere sottratti alla loro destinazione (art. 828 c.c.), ma possono essere alienati se si cambia formalmente la destinazione con atto dell'ente competente e nel rispetto delle leggi speciali.
Le miniere sono di proprietà del proprietario del suolo?
No. Le miniere appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 826 c.c. e sono disciplinate dal d.lgs. 624/1996: lo Stato ne è proprietario indipendentemente da chi possiede il suolo sovrastante. Il proprietario del fondo può ottenere una concessione mineraria, ma non vanta diritto di proprietà sui giacimenti.
Un edificio scolastico comunale può essere venduto?
Solo dopo la sdemanializzazione o la dismissione dalla destinazione pubblica. Se l'edificio è destinato a sede di ufficio pubblico o a scuola, rientra nel patrimonio indisponibile del comune ex art. 826 c.c. (edifici destinati a sedi di uffici pubblici). Per alienarlo occorre prima deliberare formalmente la dismissione dalla destinazione pubblica e poi procedere alla vendita con le procedure di evidenza pubblica previste dal d.lgs. 267/2000 (TUEL).
I beni del patrimonio disponibile dello Stato possono essere usucapiti?
Sì. I beni del patrimonio disponibile sono soggetti al regime ordinario dei beni privati, e possono quindi essere acquistati per usucapione. È diverso dai beni demaniali e dal patrimonio indisponibile, per i quali l'inalienabilità esclude l'usucapione.
Un privato che trova una moneta antica in un campo di sua proprietà ne diventa proprietario?
No. Le cose di interesse storico, archeologico e paletnologico appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 826 c.c., anche se rinvenute in fondi privati. Il d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) obbliga a denunciare entro 24 ore il ritrovamento alle autorità competenti; il privato può ottenere un premio in denaro ma non la proprietà del bene.