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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali piu rilevanti.
  • Il divieto riguarda beni dichiarati di interesse culturale e quelli del demanio culturale.
  • Per altri beni di interesse culturale e necessario l'attestato di libera circolazione.
  • Le opere di autore vivente o eseguite da meno di settanta anni non sono sottoposte al regime.
  • Quadro normativo cardine della tutela contro la dispersione del patrimonio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 65 D.Lgs. 42/2004 — Uscita definitiva

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. 2. È vietata altresì l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 50.000 ; a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500 ; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. 4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita: a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000 , fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1; b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500 .

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

4-ter. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5 .

Commento

Architettura del divieto

L'articolo 65 organizza la disciplina dell'uscita definitiva dei beni culturali dal territorio della Repubblica in tre fasce. La prima fascia (comma 1) e di divieto assoluto: i beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, alle persone giuridiche private senza fini di lucro, gia dichiarati di interesse culturale, non possono uscire definitivamente. La seconda fascia (comma 2) richiede attestato di libera circolazione. La terza (comma 4) esclude dal regime le opere di autore vivente o eseguite da meno di settanta anni.

Beni del demanio culturale e beni dichiarati

Il divieto assoluto opera per i beni del demanio culturale (articolo 822 codice civile) e per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13. La dichiarazione, di norma adottata dal Ministero, costituisce il provvedimento costitutivo del vincolo. Quando il bene appartiene a un soggetto pubblico, il divieto opera ex lege anche senza dichiarazione formale: il regime del demanio culturale e di per se vincolante.

Beni di interesse culturale appartenenti a privati

Per i beni mobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche con fini di lucro), l'uscita definitiva e subordinata al rilascio dell'attestato di libera circolazione (articolo 68). L'attestato e provvedimento autorizzatorio della soprintendenza, che valuta la possibilita di consentire l'uscita senza pregiudizio per il patrimonio culturale nazionale. Il diniego, motivato, attiva il procedimento di acquisto coattivo dell'articolo 70.

Soglia delle opere recenti

Il comma 4 sottrae al regime dell'attestato le opere di autore vivente e quelle eseguite da meno di settanta anni. Il termine, modificato nel tempo (originariamente cinquant'anni), bilancia l'esigenza di tutela del patrimonio storico con la liberta del mercato dell'arte contemporanea. La modifica al rialzo, intervenuta nel 2017, ha sollevato critiche da parte degli operatori del mercato per l'estensione del controllo a opere ancora ritenute commerciali.

Beni di proprieta non identificata e ritrovamenti

I beni archeologici di provenienza nazionale, anche se non specificamente dichiarati, appartengono di norma allo Stato ai sensi dell'articolo 91. Per questi beni il divieto di uscita definitiva opera in via assoluta, in coordinamento con la disciplina del ritrovamento archeologico. La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui l'onere della prova della legittima provenienza ricade su chi detiene il bene, particolarmente in presenza di indizi di scavo clandestino.

Sanzioni e rimedi

L'uscita illecita determina le sanzioni penali dell'articolo 174 (reclusione da uno a quattro anni e multa) e attiva l'azione di restituzione internazionale (articoli 75 e seguenti). Il bene illecitamente esportato puo essere oggetto di confisca, anche per equivalente. Il Ministero, attraverso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, coordina le iniziative di recupero internazionale, anche in cooperazione con Interpol e con le autorita degli altri Stati membri.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Diniego dell'attestato e acquisto coattivo

Caso 2: Caso 2 — Opera contemporanea liberamente esportabile

Domande frequenti

Quali beni culturali non possono mai uscire dall'Italia?

I beni del demanio culturale e quelli dichiarati di interesse culturale appartenenti a Stato, regioni, enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro. Per questi opera un divieto assoluto.

Come si esporta definitivamente un'opera d'arte di proprieta privata?

Occorre richiedere l'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 68. La soprintendenza valuta la richiesta e puo rilasciare o negare l'attestato, motivando il diniego.

L'articolo 65 si applica anche all'arte contemporanea?

No. Le opere di autore vivente o eseguite da meno di settanta anni sono escluse dal regime dell'attestato. Possono uscire liberamente, salvo eventuali vincoli specifici imposti dalla dichiarazione di interesse culturale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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